Cassazione Penale, Ordinanza n. 28991/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a anni 1 e mesi 3 di reclusione per furto aggravato in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta penale responsabilità, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del compendio probatorio e contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, contestando la valutazione della recidiva, il mancato maggior favore nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche, il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità e il mancato riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione ex art. 114 c.p., in relazione al ruolo da lui svolto nel furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, oltre che aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la presenza dell'imputato in auto, la funzionalità dell'auto al furto e le dichiarazioni della persona offesa. Il secondo motivo è stato qualificato come manifestamente infondato e, per alcuni profili, reiterativo e aspecifico: la motivazione sulla recidiva è stata ritenuta conforme ai principi delle Sezioni Unite, il giudizio di equivalenza tra circostanze è stato considerato insindacabile se sorretto da motivazione non illogica, l'attenuante del danno di speciale tenuità è stata esclusa perché il danno non era lievissimo anche per i danni agli infissi, e l'art. 114 c.p. è stato correttamente negato poiché il ruolo di 'palo' nel furto non integra partecipazione di minima importanza. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato anche in relazione agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; non rileva la capacità economica del soggetto passivo.
art. 99 c.p.
La recidiva non opera automaticamente, salvo i casi di recidiva obbligatoria; il giudice deve motivare sulla sua effettiva incidenza sul trattamento sanzionatorio, verificando in concreto maggiore colpevolezza e pericolosità.
art. 114 c.p.
Non può essere riconosciuta la minima partecipazione a chi, nel furto, svolge la funzione di 'palo', perché il suo contributo agevola la realizzazione del reato e garantisce l'impunità degli esecutori.
art. 133 c.p.
È richiamato come parametro per la valutazione concreta della recidiva, in relazione a natura, tempo dei precedenti e personalità del reo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura del materiale probatorio né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte in appello o formule generiche rende il motivo aspecifico e, quindi, inammissibile o manifestamente infondato.
- La recidiva può incidere sul trattamento sanzionatorio solo se il giudice ne accerta in concreto la significatività come indice di maggiore colpevolezza o pericolosità, con motivazione ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per arbitrio, illogicità manifesta o motivazione del tutto insufficiente.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio effettivamente lievissimo; nella valutazione non conta soltanto il valore del bene sottratto, ma anche ogni ulteriore conseguenza dannosa prodotta dal reato.
- La partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta a chi svolge, in un furto, il ruolo di 'palo', poiché tale contributo, pur non essendo esecutivo, rafforza l'efficacia dell'azione criminosa.
Come è indicizzato
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