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Sentenza

Sentenza n. 565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, 19 ottobre 2023 n.15474, che ha respinto il ricorso n. 4923/2017 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti di Roma Capitale: a) del provvedimento 4 gennaio 2017 rep. QI/6/2017 e prot. n.1663, notificato il 30 marzo successivo, con cui il Dirigente dell’Ufficio supporto amministrativo permessi di costruire ha respinto l’istanza 17 febbraio 2014 prot. n.20706, con cui la CAM S.p.a. ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione dei locali sottotetto esistenti alla data del 31 dicembre 2012 a residenziale, nonché per l’ampliamento ad uso residenziale di detti locali, previa tamponatura delle adiacenti zone porticate esistenti, con realizzazione di 17 abitazioni nell’immobile denominato “Complesso immobiliare Casal Bertone” sito a Roma, fra le vie De Dominicis e di Portonaccio, distinto al catasto al foglio 610 part. 27 e foglio 614 part. 202/p e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, in particolare: b) della nota 15 marzo 2016 prot. n. 47101 dello stesso Dirigente.

Giustizia amministrativa202403151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso a residenziale di locali sottotetto e per l’ampliamento mediante tamponatura di zone porticate, nonché relativa nota istruttoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il permesso di costruire per trasformare a uso residenziale locali sottotetto esistenti e per realizzare un ampliamento residenziale nel Complesso immobiliare Casal Bertone, invocando il recupero della superficie utile lorda non realizzata e la conversione tra volumetria e SUL prevista dal PRG di Roma. Roma Capitale aveva preannunciato il rigetto per contrasto con il Regolamento edilizio e per superamento dell’indice di edificabilità, e aveva poi negato il titolo per carenza documentale e contrasto con l’art. 108 delle NTA del PRG. In primo grado la società aveva dedotto: violazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento edilizio, carenza istruttoria ed erroneità dei presupposti; violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990 e del principio di buon andamento; violazione degli artt. 4, 62 e 108 delle NTA del PRG e difetto di motivazione. In appello ha contestato la sentenza del TAR, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il meccanismo di conversione volume/SUL del nuovo PRG e che la documentazione prodotta fosse completa; ha inoltre riproposto le censure procedimentali relative alla documentazione e alla mancata puntuale confutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla questione principale, ha rilevato che la Convenzione urbanistica e il permesso di costruire originario individuavano espressamente nella volumetria, e non nella SUL, il parametro di misura dell’unità edilizia. Non sussisteva quindi una ragione per applicare il parametro di conversione volume/SUL previsto dagli artt. 102 e 108 delle NTA del nuovo PRG; l’indicazione di entrambi i dati negli allegati alla Convenzione non prevaleva sul contenuto della Convenzione e del titolo edilizio. Inoltre, l’art. 62, comma 2, delle NTA, per i piani attuativi e programmi urbanistici già approvati o adottati secondo la disciplina previgente, impone l’applicazione della disciplina definita dai relativi strumenti, configurando una scelta pianificatoria definitiva e non una mera norma transitoria. L’applicazione del nuovo PRG avrebbe comportato una retroattiva riapertura della disciplina urbanistica degli strumenti già approvati. Il Collegio ha altresì osservato che la trasformazione dei sottotetti in locali residenziali, comportando incremento del carico urbanistico, resta soggetta ai limiti inderogabili di densità edilizia del d.m. n. 1444/1968. È stata quindi ritenuta legittima anche la valutazione amministrativa sulla carenza documentale, poiché tale carenza impediva i controlli sul rispetto dei predetti limiti. Quanto alla partecipazione procedimentale, il giudice ha escluso che l’amministrazione debba confutare puntualmente ogni osservazione presentata dopo il preavviso di rigetto: le ragioni ostative possono risultare dalla motivazione finale del diniego. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 9.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4 NTA del PRG di Roma

    Definisce la SUL quale parametro di misura delle superfici lorde dell’unità edilizia, ma non è stato ritenuto applicabile al complesso in esame in sostituzione del parametro volumetrico previsto dalla Convenzione e dal permesso di costruire originario.

  • art. 62 NTA del PRG di Roma

    per tali aree "si applica la disciplina definita dai relativi Piani attuativi o programmi urbanistici"

    Per i piani attuativi e programmi urbanistici già adottati o approvati secondo la disciplina previgente, conferma l’applicazione della disciplina propria di tali strumenti; secondo il giudice, si tratta di una scelta pianificatoria definitiva e non di una norma transitoria.

  • art. 102 NTA del PRG di Roma

    Prevede il parametro di conversione tra volumetria e SUL, ma tale meccanismo non è stato applicato perché il titolo edilizio e la Convenzione urbanistica originari utilizzavano la volumetria come parametro.

  • art. 108 NTA del PRG di Roma

    nella fase di salvaguardia del presente P.R.G. ... il rapporto tra volumetria edificabile secondo il P.R.G. vigente e SUL edificabile del presente P.R.G. è regolato dall’altezza convenzionale di m. 3,20. Tale parametro di conversione si applica anche in attuazione di norme regionali o statali espresse in termini volumetrici

    La norma transitoria sulla conversione volume/SUL non consente di modificare retroattivamente il parametro volumetrico previsto dagli strumenti urbanistici attuativi e dal permesso di costruire già rilasciato.

  • art. 7 d.m. n. 1444/1968

    Impone limiti inderogabili di densità edilizia, rilevanti anche per la trasformazione dei sottotetti a uso residenziale quando essa determini un incremento del carico urbanistico.

  • art. 2 Regolamento edilizio di Roma

    Impone che la domanda edilizia sia corredata dalla documentazione prescritta.

  • art. 3 Regolamento edilizio di Roma

    Richiede la completezza della documentazione allegata alla domanda edilizia, necessaria per lo svolgimento dei controlli amministrativi.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Fondamento dell’obbligo di motivazione, ritenuto assolto mediante l’indicazione delle ragioni sostanziali del diniego.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non impone all’amministrazione una puntuale confutazione di ogni osservazione del privato, se le ragioni ostative risultano dalla motivazione del provvedimento finale.

  • art. 20 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato con riferimento alla conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

Massime di principio

  • Quando una convenzione urbanistica e il permesso di costruire originario individuano nella volumetria il parametro di misura dell’edificazione, la successiva disciplina del PRG che utilizza la SUL non consente, di per sé, di sostituire retroattivamente il parametro volumetrico né di riconoscere nuova edificabilità mediante conversione volume/SUL.
  • La previsione delle NTA che mantiene applicabile ai piani attuativi o programmi urbanistici già adottati o approvati la disciplina da essi definita costituisce una scelta pianificatoria definitiva di salvaguardia degli strumenti preesistenti; l’applicazione del nuovo PRG non può comportare la riapertura o la revisione retroattiva dell’iter urbanistico già concluso.
  • La trasformazione di locali sottotetto in unità residenziali, quando comporta un incremento del carico urbanistico, deve comunque rispettare i limiti inderogabili di densità edilizia stabiliti dal d.m. n. 1444/1968.
  • La carenza della documentazione necessaria a verificare il rispetto dei limiti urbanistici ed edilizi giustifica il diniego del permesso di costruire, anche quando il richiedente abbia successivamente prodotto documenti integrativi, se l’amministrazione non dispone degli elementi necessari per effettuare tutti i controlli prescritti.
  • A seguito del preavviso di rigetto, l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato, purché il provvedimento finale esponga ragioni ostative sufficienti e intelligibili, dalle quali possa ricavarsi anche il superamento delle deduzioni procedimentali e sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPiani attuativi e lottizzazioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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