Corte di giustizia, Sentenza C-276/16
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 dicembre 2017. — Prequ' Italia Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 244 – Recupero di un debito in materia doganale – Mancata previa audizione del destinatario prima dell’emissione di un avviso di rettifica dell’accertamento – Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di rettifica – Mancata sospensione automatica in caso di proposizione di un ricorso amministrativo – Rinvio alle condizioni previste all’articolo 244 del codice doganale. — Causa C-276/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una disciplina italiana in materia doganale che non prevedeva la previa audizione del contribuente prima dell’emissione di avvisi di rettifica, ma consentiva un ricorso amministrativo e la richiesta di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 244 del codice doganale. La Corte ha ritenuto che il principio del contraddittorio non esiga la sospensione automatica dell’atto per effetto del solo ricorso, purché la sospensione sia concretamente ottenibile alle condizioni del diritto UE e senza interpretazioni restrittive. La normativa nazionale, così intesa, non viola i diritti della difesa.
Contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale e sospensione dell’esecuzione degli avvisi di rettifica ex articolo 244 del codice doganale
La questione giuridica
Se il principio del diritto di essere ascoltato osti a una normativa nazionale in materia doganale che, in caso di avviso di rettifica adottato senza previa audizione dell’interessato, consente di proporre un ricorso amministrativo e di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto solo alle condizioni dell’articolo 244 del codice doganale, senza prevedere che la proposizione del ricorso produca automaticamente la sospensione dell’atto.
Principio di diritto
Il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di un atto lesivo in materia doganale non impone che la mera proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’avviso di rettifica; è sufficiente che l’ordinamento consenta di chiedere la sospensione ai sensi dell’articolo 244 del codice doganale e che tale sospensione sia effettivamente concedibile, senza applicazioni restrittive, quando vi siano dubbi sulla conformità dell’atto alla normativa doganale o il rischio di un danno irreparabile. In tale quadro, i diritti della difesa non risultano violati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 243 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 245 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CE) n. 2700/2000
- Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, articolo 11
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, paragrafo 7
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 66 e 68
Contraddittorio procedimentale in materia doganale e sospensione dell’esecuzione ex articolo 244 del codice doganale
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione italiana, riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale in materia doganale che non prevede la sospensione automatica dell’esecuzione dell’avviso di rettifica quando l’atto è impugnato amministrativamente dopo essere stato adottato senza previa audizione dell’interessato.
Fatti e procedimento principale
La Prequ’ Italia Srl aveva importato merci in sospensione dell’IVA, impegnandosi a introdurle in un deposito fiscale; le merci non vi erano state però fisicamente immesse. L’Ufficio delle Dogane di Livorno emetteva dieci avvisi di rettifica per il recupero dell’IVA all’importazione. La società impugnava gli atti, deducendo in particolare la violazione del diritto al contraddittorio per mancata previa audizione, ma i giudici tributari respingevano il ricorso. La controversia giungeva quindi dinanzi alla Corte di cassazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento (CEE) n. 2913/92, in particolare:
- articolo 243, sul diritto di ricorso contro le decisioni doganali;
- articolo 244, che stabilisce che la presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione della decisione, salvo sospensione concessa dall’autorità doganale al ricorrere di determinate condizioni;
- articolo 245, che rimette agli Stati membri le norme procedurali di attuazione. Vengono inoltre menzionati il decreto legislativo n. 374/1990, articolo 11, e il testo unico delle leggi doganali, articoli 66 e 68, che disciplinavano il reclamo amministrativo interno.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se fosse contrario al principio generale del contraddittorio una disciplina nazionale che, per l’operatore non previamente ascoltato prima dell’adozione dell’atto doganale, non prevedesse la sospensione automatica dell’avviso di rettifica al momento della proposizione del ricorso amministrativo, ma soltanto la possibilità di chiederne la sospensione secondo i criteri dell’articolo 244 del codice doganale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il diritto di essere ascoltato è parte integrante dei diritti della difesa e si applica ogniqualvolta l’amministrazione intenda adottare un atto lesivo. Tuttavia, tale principio non ha carattere assoluto e può essere limitato se la limitazione risponde a obiettivi di interesse generale e non incide in modo sproporzionato sulla sostanza del diritto.
In materia doganale, l’interesse generale dell’Unione a recuperare tempestivamente le entrate proprie giustifica che i controlli e la riscossione siano rapidi ed efficaci. Per questo l’articolo 244 del codice doganale prevede che il ricorso non abbia, di regola, effetto sospensivo, pur consentendo la sospensione quando vi siano fondati motivi di dubitare della conformità della decisione alla normativa doganale o il rischio di un danno irreparabile.
La Corte precisa che il semplice fatto che il ricorso amministrativo non sospenda automaticamente l’esecuzione non viola di per sé il diritto di essere ascoltato. Ciò che rileva è che il procedimento nazionale assicuri l’effettività dell’articolo 244 e non applichi in modo restrittivo le condizioni di sospensione. Spetta al giudice nazionale verificare che, nel caso concreto, la sospensione sia realmente accessibile e non meramente teorica.
Decisione
La Corte risponde che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica adottato senza previa audizione non sono violati se il diritto nazionale consente di contestare l’atto in sede amministrativa e di chiedere la sospensione dell’esecuzione rinviando all’articolo 244 del codice doganale, anche senza prevedere la sospensione automatica per effetto del ricorso, a condizione che l’autorità doganale applichi correttamente e non restrittivamente i presupposti di sospensione.
Principio affermato
Il diritto di essere ascoltato non impone, in materia doganale, la sospensione automatica dell’atto impugnato per il solo fatto della proposizione di un ricorso amministrativo; è sufficiente una disciplina che consenta una sospensione effettiva alle condizioni dell’articolo 244 del codice doganale, senza interpretazioni restrittive, ove ricorrano dubbi sulla legittimità dell’atto o il rischio di danno irreparabile.
Rilevanza pratica
Per gli operatori economici, la sentenza chiarisce che la tutela del contraddittorio può essere compatibile con meccanismi di riscossione immediata dei dazi e dell’IVA all’importazione. Per i difensori, il punto decisivo diventa verificare se l’istanza cautelare sia stata valutata secondo criteri conformi al diritto UE e se la mancata previa audizione abbia inciso concretamente sull’esito del procedimento.
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