Regolamento (UE) 2017/2293
Regolamento delegato (UE) 2017/2293 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce condizioni armonizzate per classificare, senza prove, alcuni prodotti strutturali in legno sulla base della loro reazione al fuoco. In particolare, definisce quando i prodotti in legno lamellare a strati incrociati e i prodotti in LVL possono essere considerati appartenenti a determinate classi di prestazione, purché rispettino requisiti prestazionali e dimensionali specifici. L’atto si innesta nel sistema del regolamento (UE) n. 305/2011 e del regolamento delegato (UE) 2016/364, semplificando la valutazione della conformità per tali prodotti da costruzione.
Classificazione, senza prove, della reazione al fuoco di prodotti in legno lamellare a strati incrociati (EN 16351) e di prodotti in LVL (EN 14374) al ricorrere di specifiche condizioni tecniche.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti da costruzione in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e ai prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374, quando rispettano le condizioni tecniche indicate nell’allegato in termini di configurazione del prodotto, densità media minima e spessore globale minimo. L’effetto è quello di attribuire automaticamente, senza necessità di prove, le classi di reazione al fuoco e di pavimentazione previste. Le classi riconosciute valgono per le destinazioni indicate nell’allegato, in particolare pareti e soffitti, nonché pavimentazioni, e la tabella specifica che la disciplina si applica anche ai gradini di scale per talune ipotesi. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Classificazione, senza prove, della reazione al fuoco di prodotti in legno lamellare a strati incrociati e di prodotti in LVL
Il regolamento delegato (UE) 2017/2293 completa il sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco già stabilito dal regolamento delegato (UE) 2016/364. La finalità è riconoscere, in presenza di determinate caratteristiche tecniche, classi di reazione al fuoco predefinite per prodotti in legno lamellare a strati incrociati e per prodotti in LVL, evitando l’esecuzione di prove caso per caso.
Contesto normativo
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 305/2011, in particolare dell’articolo 27, paragrafo 5, che consente l’adozione di condizioni armonizzate di classificazione per i prodotti da costruzione. I considerando evidenziano che i prodotti interessati sono prodotti da costruzione cui si applica il sistema di classificazione europeo della reazione al fuoco e che gli studi hanno mostrato una prestazione stabile e prevedibile, purché siano rispettati requisiti relativi alla forma del prodotto, all’installazione, alla densità media e allo spessore medio.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda due categorie di prodotti: i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma EN 14374. L’effetto pratico è il riconoscimento automatico di determinate classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco, senza prove, solo se i prodotti rispettano integralmente le condizioni dell’allegato.
Classi riconosciute per pareti e soffitti
Per l’impiego in pareti e soffitti, la tabella 1 dell’allegato prevede la classe D-s2, d0 per:
- prodotti in legno lamellare a strati incrociati con spessore minimo dello strato di 18 mm, densità media minima 350 kg/m3 e spessore globale minimo 54 mm;
- prodotti in LVL con spessore minimo dell’impiallacciatura di 3 mm, densità media minima 400 kg/m3 e spessore globale minimo 18 mm. La nota dell’allegato precisa che la classe è valida per qualsiasi substrato o intercapedine d’aria posteriore.
Classi riconosciute per pavimentazioni
Per le pavimentazioni, la tabella 2 dell’allegato assegna la classe DFL-s1 alle seguenti configurazioni:
- prodotti in legno lamellare a strati incrociati con spessore minimo dello strato di 18 mm, strato superficiale in legno di pino, densità media minima 430 kg/m3 e spessore globale minimo 54 mm;
- prodotti in legno lamellare a strati incrociati con spessore minimo dello strato di 18 mm, strato superficiale in legno di abete rosso, densità media minima 400 kg/m3 e spessore globale minimo 54 mm;
- prodotti in LVL con spessore minimo dell’impiallacciatura di 3 mm e strato superficiale in legno di pino, densità media minima 480 kg/m3 e spessore globale minimo 15 mm;
- prodotti in LVL con spessore minimo dell’impiallacciatura di 3 mm e strato superficiale in legno di pino, densità media minima 430 kg/m3 e spessore globale minimo 20 mm;
- prodotti in LVL con spessore minimo dell’impiallacciatura di 3 mm e strato superficiale in legno di abete rosso, densità media minima 400 kg/m3 e spessore globale minimo 15 mm. La stessa nota precisa che la classe è valida per qualsiasi substrato o intercapedine d’aria posteriore. La tabella indica inoltre che la disciplina si applica anche ai gradini di scale.
Condizioni tecniche e riferimenti di prova
L’allegato stabilisce che le condizioni si applicano a tutte le specie e a tutte le colle contemplate dalle norme di prodotto. Inoltre, il condizionamento dei prodotti deve avvenire conformemente alla norma EN 13238. Le classi richiamate corrispondono a quelle previste dalla tabella 1 e dalla tabella 2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Trattandosi di regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Classificazione senza prove della reazione al fuoco
L’articolo 1 dispone che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374, se conformi alle condizioni dell’allegato, sono considerati appartenere alle classi di prestazione indicate nell’allegato stesso, senza necessità di prove.
Condizioni tecniche per pareti e soffitti
L’allegato, tabella 1, prevede per i prodotti destinati a pareti e soffitti le seguenti condizioni: per i prodotti in legno lamellare a strati incrociati, spessore minimo dello strato di 18 mm, densità media minima 350 kg/m3 e spessore globale minimo 54 mm, con classe D-s2, d0; per i prodotti in LVL, spessore minimo dell’impiallacciatura di 3 mm, densità media minima 400 kg/m3 e spessore globale minimo 18 mm, con classe D-s2, d0.
Condizioni tecniche per pavimentazioni
L’allegato, tabella 2, prevede classi DFL-s1 per pavimentazioni: per i prodotti in legno lamellare a strati incrociati con spessore minimo dello strato di 18 mm e strato superficiale in legno di pino, densità media minima 430 kg/m3 e spessore globale minimo 54 mm; per gli stessi prodotti con strato superficiale in legno di abete rosso, densità media minima 400 kg/m3 e spessore globale minimo 54 mm; per i prodotti in LVL con spessore minimo dell’impiallacciatura di 3 mm e strato superficiale in legno di pino, densità media minima 480 kg/m3 e spessore globale minimo 15 mm, oppure densità media minima 430 kg/m3 e spessore globale minimo 20 mm; e per i prodotti in LVL con strato superficiale in legno di abete rosso, densità media minima 400 kg/m3 e spessore globale minimo 15 mm. La tabella precisa che tali classi valgono anche per i gradini di scale.
Rinvii tecnici e condizioni di applicazione
Le note dell’allegato specificano che le condizioni si applicano a tutte le specie e a tutte le colle contemplate dalle norme di prodotto, che il condizionamento deve avvenire conformemente alla norma EN 13238 e che le classi indicate corrispondono a quelle del regolamento delegato (UE) 2016/364. Per le classi D-s2, d0 e DFL-s1 è inoltre precisato che esse sono valide per qualsiasi substrato o intercapedine d’aria posteriore.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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