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Sentenza

Sentenza n. 14030/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento • del provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale di Aifa in data 29 novembre 2024 all’indirizzo web: https://www.aifa.gov.it/-/avvio-del-procedimento-di-pay-back-convenzionata-1-83-e-della-procedura-di-retrocessione-1%C2%B0-semestre-2024, con il quale la predetta Autorità comunicava alle aziende interessate l’apertura della piattaforma relativa all’avvio del procedimento di pay-back convenzionata 1,83% e della procedura di retrocessione - 1° semestre 2024, all’interno della quale era possibile prendere visione delle tabelle, suddivise per Regione, recanti la determinazione del valore complessivo di pay back relativo al I° semestre 2024; • della “Nota metodologica” e dei relativi allegati, concernenti, per quanto d’interesse in questa sede, la procedura di calcolo del “pay back spesa farmaceutica convenzionata primo semestre 2024”, pubblicata in data 29 novembre 2024 sul sito istituzionale di Aifa all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/documents/20142/895959/Nota_metodologica_Payback_1.83_I_semestre2024.pdf; • della tabella pubblicata sul portale Front End di Aifa, contenente i dati relativi agli importi richiesti a titolo di “pay back Convenzionata I semestre 2024” calcolati con riferimento alla società ricorrente; • del documento, pubblicato in data 29 novembre 2024 sul sito istituzionale di Aifa all’indirizzo web: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/895959/modalita_versamento_riferimenti_bancari_29.11.2024.pdf contenente le modalità di versamento alle Regioni degli importi richiesti a titolo di “pay back Convenzionata I semestre 2024”; • nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ancorché non conosciuti, ivi compresi, ove ed in quanto occorrer possa, di tutti gli atti endoprocedimentali relativi al procedimento di definizione del pay back 1,83 per il I° semestre 2024.

Giustizia amministrativa202501725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti AIFA di avvio del procedimento di pay-back convenzionato dell'1,83% per il primo semestre 2024, nota metodologica, dati aggregati pubblicati sul portale e modalità di versamento degli importi richiesti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato gli atti con cui AIFA ha determinato gli importi dovuti a titolo di pay-back farmaceutico convenzionato dell'1,83% per il primo semestre 2024. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6, d.l. 78/2010, dell'art. 53 Cost. e degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per insufficienza ed erroneità dell'istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia e violazione dei principi di trasparenza, partecipazione, completezza e verificabilità dei dati. In particolare, ha sostenuto che i dati OsMed utilizzati da AIFA costituiscono soltanto lo strumento di ricostruzione della spesa storica effettiva e che, ove erronei, dovrebbero essere corretti; che AIFA avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio a fronte delle contestazioni puntuali dell'impresa; e che la messa a disposizione di soli dati aggregati relativi alla spesa lorda convenzionata non consentiva di verificare i dati-fonte e la correttezza del calcolo. AIFA ha eccepito che la legge la vincola all'utilizzo del flusso OsMed quale unica fonte per il monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata e per il calcolo del pay-back, senza attribuirle poteri discrezionali di scelta, accertamento autonomo o rettifica dei dati trasmessi dalle farmacie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha ritenuto che il sistema normativo attribuisca ad AIFA un'attività interamente vincolata: l'Agenzia deve utilizzare i dati OsMed acquisiti secondo le procedure previste dalla legge e limitarsi alla loro ricognizione, somma e riepilogo, senza poteri valutativi, discrezionali, tecnici o di rettifica autonoma. La pretesa economica deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali di determinazione del tetto di spesa e di certificazione del suo superamento; l'importo è ottenuto applicando matematicamente una percentuale predeterminata al fatturato rilevante. Ne consegue che l'impresa vanta un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo e che la controversia si colloca a valle dell'esercizio del potere, nell'ambito di un rapporto obbligatorio paritario, senza esercizio di potestà autoritativa. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il giudice competente è quindi il giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 11 c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.l. 78/2010

    le aziende farmaceutiche ... corrispondono alle regioni medesime e all'erario un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale

    La norma fissa direttamente la percentuale del pay-back e il presupposto economico della prestazione, lasciando ad AIFA un'attività di determinazione vincolata sulla base dei dati previsti dalla legge.

  • art. 48, comma 5, lett. b), d.l. 269/2003

    monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) ... il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera ... a carico del SSN

    Individua nell'OSMED lo strumento normativamente previsto per il monitoraggio dei consumi e della spesa farmaceutica, sulla cui base sono elaborate le tabelle del pay-back.

  • art. 5, comma 2, d.l. 159/2007

    l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica ... sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali

    Vincola il monitoraggio della spesa farmaceutica ai dati dell'Osservatorio e conferma l'assenza di un autonomo potere discrezionale di scelta della fonte informativa.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 371/1998

    le farmacie consegneranno ... un idoneo supporto informatico contenente i dati rilevati con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla parte pubblica il tempestivo utilizzo

    Disciplina il flusso informativo proveniente dalle farmacie, destinato a consentire l'utilizzo pubblico dei dati per il monitoraggio e il calcolo della spesa.

  • art. 68, commi 9 e 10, l. 448/1998

    Le farmacie pubbliche e private ... trasmettono ... i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale

    Stabilisce l'obbligo di trasmissione informatica dei dati di vendita e le modalità di acquisizione delle informazioni utilizzate dall'Osservatorio.

  • art. 11 c.p.a.

    la causa ... può essere riassunta davanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia

    Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, entro il termine indicato.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR precisa che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva e deve essere risolta applicando il criterio ordinario di riparto tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

Massime di principio

  • Quando la legge predetermina la percentuale del pay-back farmaceutico e vincola l'amministrazione all'utilizzo di una specifica fonte informativa, l'attività di determinazione dell'importo, consistente nella ricognizione e nel calcolo dei dati, è vincolata e non implica esercizio di potere autoritativo o discrezionalità tecnica.
  • Le controversie con cui un'impresa contesta esclusivamente la correttezza dei dati di spesa utilizzati per quantificare il pay-back e chiede il ricalcolo dell'obbligazione pecuniaria riguardano un diritto soggettivo al corretto adempimento del rapporto obbligatorio e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il criterio del petitum sostanziale impone di distinguere la contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo, devoluta al giudice amministrativo, dalla contestazione degli effetti patrimoniali prodotti a valle di quel potere mediante un'attività vincolata, devoluta al giudice ordinario.
  • Quando l'amministrazione è normativamente vincolata a utilizzare dati trasmessi da soggetti terzi e non dispone di un potere autonomo di accertamento o rettifica, la contestazione dell'eventuale erroneità dei dati e dell'importo conseguente non trasforma il rapporto in una controversia su interessi legittimi.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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