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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del provvedimento avente prot. n.2432 datato 21.11.2024 emesso dall''Ambasciata d''Italia ad Abidjan, in persona del Responsabile dell’Ufficio Visti Dott. -OMISSIS-, concernente il diniego della richiesta di visto d'ingresso per lavoro subordinato avente pos. n. 2869/2024 presentata dal Sig. Bamba Abou, nato il 15.06.1999, privo di relata di notifica; - nonché di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso o collegato in modo diretto o indiretto, conseguenziale e/o dipendente dalla suindicata determinazione.

Giustizia amministrativa202502008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Abidjan

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato rilasciato dall'Ambasciata d'Italia ad Abidjan. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento della domanda cautelare, l'Amministrazione ha proceduto al riesame e ha rilasciato il visto richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il visto è stato rilasciato dall'Amministrazione in seguito al riesame disposto in sede cautelare. Ha posto le spese a carico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ritenuto virtualmente soccombente, liquidandole in € 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza e disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata dopo la discussione in camera di consiglio e previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro un diniego amministrativo, l'Amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo a seguito del riesame disposto in sede cautelare, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal comportamento successivo dell'Amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione virtualmente soccombente, cioè della parte la cui posizione è stata superata dall'esito favorevole conseguito dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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