Cassazione Penale, Sentenza n. 33441/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha rigettato il reclamo contro la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Contestava l'erronea applicazione della norma e la mancata, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la perdurante pericolosità e la sussistenza della capacita' di mantenere contatti con il contesto mafioso. Ha poi lamentato l'omessa valutazione della memoria difensiva del 2 novembre 2022, del lungo periodo di detenzione che a suo avviso avrebbe annullato la capacità di incidenza esterna, e la mancata acquisizione/valutazione di alcuni atti e dichiarazioni indicate come possibili indicatori di mutamento comportamentale (dichiarazioni del 2004 e 2019). In sostanza, Greco chiedeva che la proroga del 41-bis fosse revocata o non rinnovata per carenza di motivazione e mancata considerazione degli elementi di fatto a suo favore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse proposto per motivi non consentiti o manifestamente infondati, richiamando il limite della sindacabilità in Cassazione ai soli casi di violazione di legge e di assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato (art. 41-bis co. 2-sexies). La Corte ha ritenuto invece che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e sufficiente: ha valorizzato il ruolo di vertice del Greco nella organizzazione mafiosa, la perdurante operatività della famiglia mafiosa, l'assenza di indicatori reali di ravvedimento o dissociazione nonostante la regolare condotta carceraria, e la non idoneità delle dichiarazioni del 2004 e 2019 a comprovare un effettivo distacco. La Corte ha ricordato la natura preventiva del 41-bis (anche secondo la giurisprudenza CEDU, es. Provenzano c. Italia) e che non è richiesto dimostrare un attuale apporto all'associazione, ma la capacità di mantenere legami. Perciò non ha ravvisato vizio di motivazione né violazioni di legge. Ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
menzionato come disciplina del regime differenziato e del suo carattere preventivo
La misura ha finalità principalmente preventive e di sicurezza volte a inibire i contatti tra detenuto e rete criminale; per la proroga non e' richiesta la prova di un attuale apporto all'associazione ma la sussistenza di elementi che facciano ragionevolmente presumere la capacità di mantenere contatti con il contesto criminale
art. 41-bis co. 2-sexies ord. pen.
richiama il limite del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza in materia 41-bis
In cassazione e' consentita la verifica soltanto per violazione di legge, con possibilità di rilevare l'assoluta carenza di motivazione (testo privo dei minimi requisiti logici o di aderenza ai dati acquisiti)
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per la condanna alle spese e alla somma alla cassa delle ammende
Conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilita' del ricorso
Corte EDU, Provenzano c. Italia (sentenza 25/09/2018)
richiamata per l'affermazione della natura preventiva del regime e della possibilita' di applicazione anche per lunghi periodi se adeguatamente giustificata
La Corte europea ha riconosciuto le finalita' preventive e di sicurezza del 41-bis e la compatibilita' con l'art. 3 CEDU a condizione che vi sia adeguata motivazione circa l'applicazione o la proroga
Giurisprudenza nazionale (es. Sez. I n. 52054 del 29/04/2014; Sez. V n. 40673 del 30/05/2012)
citazioni di precedenti utilizzati dalla Corte per argomentare la natura della valutazione e il valore del ruolo associativo pregresso
La giurisprudenza di legittimità consente ampia discrezionalita' al giudice di merito nella valutazione in fatto dell'attuale pericolosita' sulla base del ruolo associativo pregresso e di altri indicatori; tali valutazioni non sono sindacabili in Cassazione se motivate
Massime di principio
- In materia di 41-bis la valutazione sulla proroga e' essenzialmente di fatto: la Corte di legittimità non sindaca le valutazioni del Tribunale quando risultano motivate, salvo violazione di legge o assoluta carenza di motivazione.
- Per la conferma/proroga del 41-bis non e' necessario dimostrare un attuale apporto operativo all'organizzazione mafiosa, ma la sussistenza di elementi che ragionevolmente indichino la capacita' del detenuto di mantenere legami e contatti con il contesto criminale.
- Il ruolo di vertice e la gravita' dei reati commessi costituiscono indicatori rilevanti e persistenti della pericolosita' soggettiva e possono giustificare la proroga anche dopo lungo tempo di detenzione, se non emergono chiari elementi di dissociazione o ravvedimento.
- Dichiarazioni rese molti anni prima o isolate non sono automaticamente idonee a provare dissociazione; occorre valutare la concretita' e la coerenza degli elementi probatori nuovi rispetto al quadro complessivo.
- In cassazione il ricorso contro provvedimenti sul 41-bis va limitato a motivi di diritto: le censure di merito sulla valutazione dei fatti sono in larga parte inammissibili se la motivazione del giudice di merito e' logica e ancorata ai dati conoscitivi.
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