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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05384/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento stipulato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di una società terza. Il debitore aveva pagato rate in esecuzione del finanziamento e aveva poi ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme, sostenendo che il debito si fosse estinto per effetto di una "liberatoria" emessa dalla finanziaria, qualificata dai giudici di merito come remissione del debito. La società finanziaria si era opposta al decreto ingiuntivo deducendo che la liberatoria era stata emessa per errore, poiché l’impianto sarebbe stato in realtà non realizzato, e che tale errore giustificava la revoca/annullamento dell’atto. In cassazione la banca ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1236, 1324, 14239, 1431 e 1442 c.c., sostenendo che l’errore essenziale e riconoscibile rende annullabile anche un atto unilaterale; 2) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., per non avere il tribunale qualificato la missiva come quietanza di pagamento/riconoscimento di debito; 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 2909 c.c., 329 c.p.c. e 2733 c.c., per non avere considerato che l’impianto fotovoltaico era stato consegnato al debitore, circostanza che secondo la banca risultava da confessione e da un accertamento del giudice di pace coperto da giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la qualificazione della "liberatoria" come remissione di debito non era stata censurata e che, comunque, la questione decisiva non era se la remissione fosse astrattamente assoggettabile alle norme sull’errore, bensì se tale tema fosse stato effettivamente dedotto nei giudizi di merito. Poiché né dalla sentenza impugnata né dal ricorso risultava che la banca avesse sottoposto al giudice di merito la specifica questione dell’annullabilità dell’atto per errore essenziale e riconoscibile, i primi e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la diversa qualificazione della missiva come quietanza non avrebbe comunque prodotto alcun effetto utile alla ricorrente, stante l’inammissibilità delle altre censure. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1236 c.c.

    "dichiarazione del creditore di rimettere il debito"

    La remissione del debito è ricostruita come negozio unilaterale recettizio che produce l’estinzione dell’obbligazione quando la dichiarazione del creditore giunge a conoscenza del debitore, salvo rifiuto di questi entro congruo termine.

  • art. 1324 c.c.

    Le norme sui contratti sono richiamate dalla ricorrente per sostenere l’estensione agli atti unilaterali anche della disciplina dell’annullabilità per errore.

  • art. 1236 c.c.

    È richiamato per distinguere la remissione di debito dall’ipotesi di obbligazione già estinta, rispetto alla quale non si concepisce un ulteriore effetto estintivo.

  • art. 1429 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere l’annullabilità dell’atto unilaterale per errore essenziale.

  • art. 1431 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per il requisito dell’errore riconoscibile dall’altra parte ai fini dell’annullabilità.

  • art. 1442 c.c.

    È richiamato come norma relativa al termine e al regime di annullamento del negozio, ma la Corte rileva che la questione dell’annullabilità non era stata prospettata nei gradi di merito.

  • art. 1988 c.c.

    È invocato per sostenere la qualificazione della missiva come ricognizione di debito/quietanza, ma la Corte ne esclude la rilevanza per difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all’onere della prova, ma senza esito utile per l’inammissibilità delle censure principali.

  • art. 2909 c.c.

    È invocato in relazione al preteso giudicato sull’avvenuta consegna dell’impianto fotovoltaico.

  • art. 329 c.p.c.

    È richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno su un accertamento non impugnato.

  • art. 2733 c.c.

    È richiamato in relazione alla confessione del debitore sull’avvenuta consegna dell’impianto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La remissione del debito è un negozio unilaterale recettizio che presuppone l’esistenza di un debito ancora attuale; non è logicamente configurabile come fonte di estinzione di un’obbligazione già estinta per pagamento.
  • La deducibilità in cassazione di un vizio che presupponga una specifica questione di merito richiede che tale questione risulti effettivamente proposta nei gradi di merito o che il ricorso ne dia conto in modo autosufficiente; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Non è sufficiente invocare in astratto l’applicabilità agli atti unilaterali delle norme sull’errore se non si dimostra che la domanda o eccezione di annullamento per errore sia stata effettivamente introdotta nel giudizio di merito.
  • La qualificazione alternativa di un atto come quietanza o ricognizione di debito è irrilevante se, per effetto dell’inammissibilità delle censure principali, non può comunque derivarne un vantaggio processuale o sostanziale per la parte ricorrente.
  • Le censure fondate su giudicato interno o su confessione devono indicare chiaramente il contenuto della statuizione asseritamente coperta da giudicato e la sua decisività rispetto alla decisione impugnata; in mancanza, non possono superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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