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Sentenza

Sentenza n. 4662/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202509845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 6 giugno 2024, avente a oggetto il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Ha inoltre chiesto l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso si fonda sulla scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento, individuato in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, nonché sull'obbligo dell'amministrazione di esaminare concretamente il percorso formativo e i titoli conseguiti all'estero, verificandone la coerenza con la disciplina europea e valutando, se necessario, misure compensative proporzionate.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero, poiché il termine di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere sull'istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Il provvedimento dovrà essere adottato dall'articolazione ministeriale competente, esaminando la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando il livello, la durata e la qualità della formazione e valutando l'eventuale equipollenza e l'applicazione di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l'autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative nella valutazione dell'equipollenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone una valutazione effettiva della formazione e delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro ai fini del riconoscimento.

  • direttiva 2013/55/UE

    Direttiva recepita dal d.lgs. 15/2016, che ha modificato la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha modificato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza incidere sulla competenza a concludere il procedimento.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione competente non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento, accertabile mediante l'azione avverso il silenzio.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'autorità competente deve valutare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando anche durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra titoli.
  • Qualora la formazione conseguita in altro Stato membro non risulti pienamente equivalente, l'amministrazione deve valutare l'eventuale applicazione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza senza una valutazione individualizzata.
  • In accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, per l'ulteriore fase conseguente all'inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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