Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43210/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su più censure: nullità per mancata notifica al difensore di fiducia (si deduceva notifica ad altro difensore e conseguente nullità assoluta non sanabile), illegittima acquisizione della denuncia-querela della persona offesa (presunta carenza di presupposti in fase preliminare ai sensi dell'art. 491 c.p.p.), riunione di procedimenti senza adeguata informazione e possibilità di contraddittorio, omessa o insufficiente valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni rispetto alla documentazione, difetto di motivazione circa la configurazione dell'appropriazione indebita (contestata la mancata considerazione delle compensazioni e delle spese/compensi professionali documentati), e mancanza o illogicità della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul punto della notifica la Corte ha rilevato che l'avvocato che ha proposto il ricorso non era difensore di fiducia nel relativo procedimento e che al difensore d'ufficio competente era stata disposta e poi effettuata regolare nuova notifica, senza che fosse sollevata eccezione in udienza. Quanto al contenuto del ricorso, la Corte lo ha ritenuto privo della necessaria specificità: redatto con tecnica del copia-incolla, non ha confutato puntualmente le argomentazioni della Corte d'appello. La Corte d'appello aveva motivato sulle acquisizioni probatorie (acquisizione delle querela su accordo delle parti, ricevute di pagamento degli inquilini, mancanza di quantificazione dei compensi dedotti come compensazione, genericità delle richieste sulle attenuanti) e tali argomentazioni non sono state adeguatamente contestate in cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile. Conseguenze economiche: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili indicate nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna della parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese del procedimento e, se del caso, somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per il principio di specificità dei motivi d'impugnazione: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, pena l'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato congiuntamente all'art. 581 per sottolineare l'esigenza di argomentazione puntuale in cassazione e la non ammissibilità di censure meramente rivendicative o ripropositive senza confronto con la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello; occorre confutare in modo puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Le nullità o vizî di notifica sono rilevanti solo se spettano al difensore di ruolo o di fiducia risultante dagli atti; se la notifica viene regolarizzata e non viene eccepita tempestivamente in udienza la censura può risultare irrilevante.
  • L'acquisizione di atti come la denuncia-querela può essere legittima se risulta dagli atti che vi è stato accordo delle parti o che non esisteva ostacolo processuale preliminare all'acquisizione; la mancata eccezione in corso di causa indebolisce la censura in cassazione.
  • La riunione di procedimenti richiede rispetto delle garanzie di contraddittorio; tuttavia, per far valere il vizio è necessario dimostrare l'effettivo pregiudizio e la mancata possibilità di intervenire, non solo la mancata informazione formale.
  • Contestazioni sulla valutazione della prova (attendibilità di testi e parti offese) richiedono in cassazione una critica motivata alle ragioni poste dalla corte di merito; giudizi di fatto non adeguatamente argomentati in cassazione sono inammissibili.
  • Per contestare la configurazione dell'appropriazione indebita rispetto a ipotesi di compensazione occorre fornire dati concreti e quantificazioni delle somme compensate: mere affermazioni generiche non neutralizzano la motivazione contraria della corte di merito.
  • Richieste generiche di concessione delle attenuanti o di revisione del trattamento sanzionatorio, prive di specifica argomentazione, non sono idonee a fondare il gravame in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.