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Sentenza

Sentenza n. 689/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1025/2024 emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/07/2024.

Giustizia amministrativa202501814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della parte della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1025/2024, che la riguarda. La sentenza, pronunciata in una controversia relativa a più docenti, è divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 26 novembre 2025, ed è stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, ovvero un funzionario delegato, con facoltà di subdelega a dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori. La motivazione delle spese tiene conto del limitato valore della causa, della ridotta attività difensiva e del carattere parziale dell'ottemperanza, riferita alla posizione della ricorrente rispetto alle statuizioni riguardanti più docenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e adottando misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la perdurante inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di eseguire le statuizioni della decisione entro un termine assegnato dal giudice, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, entro un termine successivo fissato nella sentenza.
  • L'ottemperanza può essere richiesta anche limitatamente alla posizione individuale di una parte quando la sentenza da eseguire abbia riguardato una pluralità di soggetti, senza che ciò impedisca l'adozione di ordini esecutivi riferiti alla sola posizione azionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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