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Sentenza

Sentenza n. 3004/2026 - Napoli, Sezione 3

per la declaratoria del diritto di accesso del ricorrente finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 5 agosto 2025, in ordine alla pratica di condono edilizio relativa ad alcuni capannoni con pertinenze siti in San Giorgio a Cremano alla Via Mannini (già Via Sant’Agnello) n. 13/bis.

Giustizia amministrativa202505167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto e mancata ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso documentale del 5 agosto 2025, relativa a una pratica di condono edilizio e alla compatibilità paesaggistica dei manufatti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, divenuto proprietario per successione ereditaria di un opificio comprendente tre capannoni con pertinenze, ha chiesto al Comune e alla Soprintendenza l’accesso a documenti relativi a una pratica di condono edilizio attivata nel 1986, tra cui il decreto ministeriale di vincolo dell’area, la documentazione trasmessa dal Comune alla Soprintendenza, un parere dell’Avvocatura dello Stato, una relazione tecnico-descrittiva di compatibilità paesaggistica e il verbale della Commissione locale per il paesaggio. Ha dedotto di avere necessità della documentazione per formulare controdeduzioni al preavviso di rigetto relativo alla compatibilità paesaggistica dei manufatti e per tutelare la propria posizione nel procedimento di sanatoria. A fronte dell’assenza di riscontro nei termini, ha chiesto la declaratoria del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere ricevuto dal Comune i documenti indicati ai punti b), d) ed e), mentre la Soprintendenza non gli aveva ancora reso disponibili il decreto di vincolo del 28 marzo 1985 e il parere dell’Avvocatura dello Stato del 18 ottobre 2023, pur avendo formalmente accolto l’istanza con nota del 19 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’accesso difensivo: l’interesse del proprietario è diretto, concreto e attuale; i documenti sono collegati alla pratica di condono degli immobili di sua proprietà; la richiesta è adeguatamente motivata e sussiste un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e le controdeduzioni da predisporre contro il preavviso di rigetto paesaggistico. Per i documenti detenuti dal Comune, già consegnati in corso di causa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Per i documenti detenuti dalla Soprintendenza, ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il formale accoglimento dell’istanza non era stato seguito dalla concreta comunicazione della data e delle modalità di accesso. Ha quindi accolto parzialmente il ricorso e ordinato alla Soprintendenza di esibire il decreto ministeriale di vincolo del 28 marzo 1985 e il parere dell’Avvocatura dello Stato del 18 ottobre 2023 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, ponendo a carico della Soprintendenza le eventuali spese commissariali, liquidate preventivamente in euro 800. Ha condannato la Soprintendenza alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, compensando le spese nei confronti del Comune per il comportamento collaborativo.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    La legittimazione all’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti; la situazione giuridicamente tutelata è nozione più ampia rispetto all’interesse all’impugnazione e non presuppone necessariamente la lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.

  • art. 24, ultimo comma, l. 241/1990

    L’accesso difensivo prevale sugli interessi contrapposti, compresa la riservatezza dei terzi, quando la documentazione è strumentale alla cura o alla difesa di interessi giuridici, nei limiti della stretta indispensabilità e con possibile oscuramento dei dati non necessari.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ostensiva durante il giudizio comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti effettivamente consegnati.

  • art. 116 c.p.a.

    La tutela giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio sull’istanza di accesso consente al giudice di ordinare l’esibizione dei documenti e di fissare modalità e termine per l’ostensione.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo è riconoscibile quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, un collegamento tra i documenti richiesti e una specifica attività di tutela delle proprie ragioni, nonché un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione controversa o procedimentale da tutelare.
  • La nozione di situazione giuridicamente tutelata prevista per l’accesso documentale è più ampia rispetto alla posizione legittimante all’impugnazione di un atto: non è indispensabile dimostrare la lesione attuale di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, essendo sufficiente che i documenti siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica del richiedente.
  • Il formale accoglimento dell’istanza di accesso non determina la cessazione della materia del contendere se l’amministrazione non rende concretamente possibile la presa visione o il ritiro dei documenti mediante la comunicazione delle relative modalità operative.
  • La consegna dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere soltanto limitatamente a tali documenti; il giudizio prosegue per quelli non ancora ostesi.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale di esibizione, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissando un termine ulteriore per l’intervento sostitutivo e ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoSanatoria e condono edilizioGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaTrasparenza e pubblicità

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