Cassazione Civile, Ordinanza n. 33517/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (legittimario)
La controversia
La controversia nasce da una successione testamentaria in cui il de cuius aveva istituito eredi universali i due figli e attribuito alla compagna l'usufrutto sul solo immobile compreso nell'asse. Il coniuge separato aveva proposto azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie. In appello la domanda era stata accolta, con riduzione delle disposizioni e condanna della beneficiaria dell'usufrutto alla restituzione pro quota dei canoni di locazione percepiti. In cassazione, la ricorrente principale lamentava, con un unico motivo, l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello, nel liquidare i frutti dovuti in conseguenza della riduzione, avesse considerato solo i documenti prodotti dall'attrice e non anche quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, che aveva quantificato in euro 412.000 i canoni di locazione percepiti; da ciò derivava, secondo la ricorrente, una diversa e più elevata somma dovuta a titolo restitutorio. La resistente proponeva a sua volta ricorso incidentale, con due motivi, censurando l'accertamento dell'appartenenza dell'immobile al de cuius: secondo la ricorrente incidentale, la Corte d'appello avrebbe illegittimamente fatto ricorso a presunzioni e al principio di non contestazione, mentre la prova della proprietà del bene sarebbe stata fornita solo in appello e non già in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato il ricorso della beneficiaria testamentaria, proposto contro la stessa sentenza già impugnata dalla controparte, come ricorso incidentale nell'ambito del medesimo processo di impugnazione. Ha accolto nei limiti indicati il ricorso principale, ritenendo fondato il motivo relativo all'omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sulla quantificazione dei frutti percepiti, perché tale omissione integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. quando la CTU contenga un fatto decisivo discusso tra le parti. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, affermando che, in una controversia tra i beneficiari testamentari e il legittimario che agisce in riduzione, la prova dell'appartenenza del bene al de cuius può essere desunta anche per presunzioni e mediante il principio di non contestazione, senza richiedere la prova rigorosa propria dell'azione di rivendicazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio può integrare l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, se la circostanza risultante dalla CTU era oggetto di discussione tra le parti e poteva incidere sulla decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio può essere censurato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quando la consulenza abbia evidenziato una circostanza storica o economica rilevante e discussa tra le parti.
- In una lite sulla riduzione di disposizioni testamentarie, la prova dell'appartenenza del bene al de cuius nei rapporti tra beneficiari testamentari e legittimario non richiede la rigorosa prova tipica dell'azione di rivendicazione, potendo il giudice fare ricorso a presunzioni e al principio di non contestazione.
- Il ricorso per cassazione successivo al primo contro la stessa sentenza va trattato come ricorso incidentale, anche se proposto con atto autonomo, in applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. deve riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mera contestazione della valutazione giuridica o della misura del quantum compiuta dal giudice di merito.
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