Sentenza del 14/06/2022 n. 19199 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento Tarsu per gli anni 2006-2011 contestando: mancata base normativa per l'imposizione (specialmente per gli anni 2010-2012), errata determinazione della superficie tassabile, mancata considerazione della stagionalità dell'attività, parziale erogazione del servizio di raccolta con necessità di ricorrere a impresa privata per smaltimento, e illegittima applicazione di sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso. Ha escluso l'efficacia del giudicato esterno relativo ad annualità diverse ove le questioni attengano a fatti variabili nel tempo; ha ritenuto che, per gli anni successivi al 2009, sussistesse base normativa per l'applicazione della TARSU/Tariffa Ronchi (e dunque la pretesa era legittima). Ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione in sede di cassazione della quantificazione della superficie per mancata prova e perché si tratta di fatto. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso in relazione agli anni 2008-2009 alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le delibere comunali sulle tariffe per quegli anni: la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Calabria in diversa composizione affinché ridetermini la tariffa per i soli anni 2008 e 2009 applicando la tariffa precedentemente vigente (ai sensi dell'art.69 D.Lgs. 507/1993). Ha respinto gli altri motivi e ha demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 1
Citato dalla ricorrente per sostenere la cessazione della validità della disciplina TARSU dopo il 2009; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non ha impedito la ultrattività della TARSU fino al completamento delle misure attuative.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14, comma 7
Richiamato nel motivare il vizio di base legale per gli anni 2010-2012; la Corte ha comunque ritenuto sussistente base normativa per la TARSU in quegli anni.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Norma richiamata in relazione alla determinazione della superficie tassabile; la Corte ha osservato che la quantificazione della superficie è questione di fatto che il contribuente doveva provare in sede di denuncia o variazione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1
art. 69, comma 1, ultimo periodo
Interpretato dalla Corte nel senso che, ove la tariffa comunale sia annullata dal giudice amministrativo per un anno, il giudice tributario deve applicare la tariffa precedentemente vigente per quella annualità (e rideterminare il tributo).
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49
Richiamato per la problematica dell'abrogazione della norma primaria istitutiva della TARSU; la Corte ha spiegato che, nonostante abrogazioni e proroghe, la disciplina ha avuto effetti di ultrattività fino all'attuazione completa della nuova tariffazione.
D.L. n. 194 del 2009, art. 8, comma 3 (convertito L. n. 25 del 2010)
Citato per le proroghe temporali all'introduzione della nuova tariffa (termine spostato al 30/6/2010); utile a spiegare la continuità applicativa della TARSU.
Sentenza Corte costituzionale n. 238/2009
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per affermare l'ultrattività della disciplina TARSU fino al completamento degli adempimenti necessari per la nuova tariffazione.
Circolare MEF 11/11/2010, n. 3/D
Richiamata a supporto della legittimità dell'applicazione della TARSU/Tariffa Ronchi da parte dei Comuni in anni successivi al 2009.
Delibera Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, 28/01/2011, n. 21
Ulteriore supporto amministrativo alla possibilità per i Comuni di applicare la TARSU/Tariffa Ronchi in attesa del completamento delle misure attuative.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formato su avvisi relativi a diverse annualità vincola riguardo a fatti permanenti ma non rispetto a fatti variabili: ogni annualità può richiedere prova autonoma se l'elemento impugnato è suscettibile di mutamento nel tempo.
- La quantificazione della superficie tassabile e la prova della stagionalità o di una riduzione tariffaria sono onere probatorio del contribuente e devono essere documentate nella denuncia iniziale o in una dichiarazione di variazione; non possono essere generalmente introdotte per la prima volta in giudizio senza adeguata prova.
- L'annullamento amministrativo della deliberazione comunale che fissa la tariffa per una specifica annualità impone al giudice tributario di applicare la tariffa antecedente valida per quell'anno (ex art. 69 D.Lgs. 507/1993), non di liberare il contribuente dall'obbligo di pagamento del servizio.
- L'annullamento giudiziale di una delibera tariffaria per un anno non ha effetto automatico sulle delibere autonome degli anni successivi: ogni deliberazione tariffaria va valutata singolarmente.
- La transizione dalla TARSU/TIA alla Tariffa integrata è regolata da norme transitorie e proroghe; la sussistenza della base legale per l'applicazione della TARSU in anni 'successivi' dipende dall'ultrattività della disciplina fino al completamento degli adempimenti previsti per la nuova tariffazione.
- Le doglianze generiche sul 'legittimo affidamento' e sullo Statuto del contribuente sono inammissibili se non specificamente fondate su atti o fatti dimostrabili; per ottenere l'esonero da sanzioni/interessi occorre provare il concreto affidamento e la relativa comunicazione/atto dell'Amministrazione.
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