Regolamento (UE) 2023/893
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/893 della Commissione del 21 aprile 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2015/340 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo ampio il quadro normativo UE sulle licenze dei controllori del traffico aereo per adeguarlo all’evoluzione del settore, alle esigenze di flessibilità del sistema ATM e alla coerenza con altri atti UE in materia di aviazione. Introduce un meccanismo per valorizzare l’addestramento militare ai fini della conversione in licenza di studente ATCO, razionalizza le abilitazioni e le specializzazioni, e rafforza i requisiti su formazione continua, valutazioni e competenza linguistica. Rivede inoltre i poteri e i sistemi di gestione delle autorità competenti, disciplina in modo più dettagliato la segnalazione degli eventi e aggiorna i requisiti medici e di certificazione sanitaria.
Modifica del regolamento (UE) 2015/340 sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per licenze e certificati dei controllori del traffico aereo, con aggiornamenti su qualifiche, conversione di licenze militari, addestramento, sorveglianza e requisiti medici.
Ambito di applicazione
Si applica ai controllori del traffico aereo e agli studenti controllori del traffico aereo operanti nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1139, nonché alle autorità competenti degli Stati membri, alle organizzazioni di addestramento ATCO e ai centri aeromedici coinvolti nel rilascio, mantenimento, modifica, sospensione, revoca, rinnovo e ripristino di licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati medici. Riguarda anche la conversione di licenze nazionali militari di controllore del traffico aereo in licenze di studente controllore del traffico aereo, e consente agli Stati membri di applicare talune disposizioni al proprio personale militare che fornisce servizi al pubblico. Si applica dal 4 agosto 2024; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/893 della Commissione
Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento (UE) 2015/340, che disciplina licenze e certificati dei controllori del traffico aereo. La revisione risponde, secondo i considerando, alla limitata disponibilità di risorse ATCO nell’Unione, all’esigenza di semplificare il sistema delle qualifiche e di allinearlo all’evoluzione tecnica, alle pratiche internazionali e agli altri atti dell’Unione in materia di aviazione.
Ambito e finalità dell’intervento
L’intervento riguarda il regime di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione e revoca delle licenze ATCO e delle licenze di studente ATCO, nonché delle abilitazioni, specializzazioni e certificati medici correlati. Il regolamento mira anche a valorizzare l’addestramento militare nazionale, a rendere più coerente la disciplina delle autorità competenti e delle organizzazioni di addestramento, e a rafforzare la gestione della sicurezza attraverso regole più puntuali su segnalazione degli eventi, documentazione, sorveglianza e reazione immediata ai problemi di sicurezza.
Campo di applicazione e principi generali
L’articolo 1 del regolamento 2015/340, come modificato, chiarisce che il quadro si applica agli studenti controllori del traffico aereo e ai controllori che operano nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1139. La fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo resta riservata a personale qualificato e abilitato; tuttavia gli Stati membri possono estendere l’applicazione del regolamento al personale militare che fornisce servizi al pubblico.
Nuove definizioni e aggiornamenti terminologici
La revisione dell’articolo 4 aggiorna numerose definizioni per adattarle al nuovo impianto regolatorio. Tra le principali:
- vengono chiariti i concetti di metodi accettabili di rispondenza (AMC) e di metodi alternativi di rispondenza;
- vengono introdotti il concetto di "credito" per l’addestramento militare e la "relazione nazionale di conversione";
- vengono precisate le nozioni di specializzazione di licenza, incapacità provvisoria, abilitazione e convalida. Questi adeguamenti hanno rilievo pratico per la lettura coordinata delle disposizioni operative e per la gestione delle conversioni e dei rinnovi.
Disposizioni transitorie e razionalizzazione delle abilitazioni
L’articolo 7 conferma la continuità dei titoli già rilasciati in base alla precedente normativa nazionale di recepimento della direttiva 2006/23/CE e al regolamento (UE) n. 805/2011. Inoltre, i titolari dell’abilitazione ADV che non possiedono l’abilitazione ADI conservano il diritto a operare in aeroporti privi di procedure strumentali pubblicate, purché mantengano valida la specializzazione di unità operativa.
L’articolo 8 avvia una profonda razionalizzazione della nomenclatura e delle attribuzioni:
- l’abilitazione ADI viene rinominata ADC entro il 4 agosto 2027;
- dal 4 agosto 2024 non possono più essere rilasciate licenze con ADV, salvo la deroga prevista per i casi transitori;
- dal 4 agosto 2024 non possono più essere rilasciate le specializzazioni AIR, GMC, TWR, GMS, RAD e TCL. Le attribuzioni delle vecchie qualifiche confluiscono nelle nuove figure, con particolare attenzione alla distinzione tra controllo aereo e controllo a terra nella specializzazione di unità operativa.
Conversione delle licenze nazionali militari
L’articolo 8 bis introduce un meccanismo specifico per la conversione delle licenze militari nazionali in licenze di studente controllore del traffico aereo. Il titolare di una licenza militare rilasciata da uno Stato membro può presentare domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui ha prestato servizio militare.
L’autorità competente:
- concede il "credito" rispetto ai requisiti pertinenti dell’allegato I (parte ATCO), in base alla relazione nazionale di conversione;
- trasmette tale relazione all’Agenzia;
- cura che la relazione descriva i requisiti nazionali, l’ambito delle attribuzioni militari, i requisiti ATCO per i quali il credito deve essere concesso, l’eventuale addestramento aggiuntivo, la dichiarazione di equivalenza e la documentazione di supporto.
Il regolamento chiarisce che i certificati nazionali che attestano la conformità ai requisiti militari nazionali sono considerati equivalenti alle licenze nazionali militari di controllore del traffico aereo ai fini della conversione.
Licenza di studente, addestramento iniziale e ripresa dell’esercizio
La nuova formulazione del punto ATCO.B.001 stabilisce che il richiedente della licenza di studente ATCO deve:
- avere almeno 18 anni;
- avere completato con esito positivo un addestramento iniziale nei 12 mesi precedenti la domanda;
- possedere un certificato medico valido;
- dimostrare un livello adeguato di competenza linguistica.
La licenza di studente consente di fornire servizi di controllo sotto la supervisione di un istruttore OJTI e di intraprendere l’addestramento per ulteriori abilitazioni e specializzazioni. Se il titolare non inizia l’esercizio entro un anno dal rilascio, o se interrompe l’esercizio per oltre un anno, deve essere sottoposto a una valutazione della competenza precedente e, se del caso, a ulteriore addestramento.
Regole analoghe valgono per il controllore ATCO che non abbia esercitato una determinata abilitazione entro un anno dal rilascio; per le abilitazioni non esercitate per quattro o più anni consecutivi, la ripresa dell’addestramento operativo è subordinata a una nuova valutazione e all’eventuale formazione integrativa.
Abilitazioni, specializzazioni di abilitazione e specializzazioni di unità operativa
Il regolamento riorganizza le abilitazioni ATC in cinque macro-categorie:
- ADC, controllo di aeroporto;
- APP, controllo di avvicinamento procedurale;
- APS, controllo di avvicinamento con sorveglianza;
- ACP, controllo di area procedurale;
- ACS, controllo di area con sorveglianza.
Le specializzazioni di abilitazione comprendono, tra le altre, SUR, PAR, SRA e OCN. La specializzazione di unità operativa continua a svolgere una funzione centrale: autorizza il titolare a operare su specifici settori, gruppi di settori o posizioni di lavoro, con una validità definita nel programma di competenza, che non può superare tre anni.
Il rinnovo richiede, cumulativamente:
- un numero minimo di ore di esercizio, definito nel programma;
- la frequenza di un corso di aggiornamento entro la validità della specializzazione;
- una valutazione della competenza entro tre mesi dalla scadenza.
Il primo rilascio e il ripristino decorrono, in linea generale, entro 30 giorni dal completamento positivo della valutazione. Se la specializzazione scade, il ripristino richiede il completamento di un corso di specializzazione di unità operativa secondo le prescrizioni del capo D, titolo 3.
Il programma di competenza di unità operativa deve contenere almeno:
- validità della specializzazione;
- periodo massimo continuo di inattività, non superiore a 90 giorni di calendario;
- numero minimo di ore o di fasi di avvicinamento per talune specializzazioni;
- procedure per i casi di mancato rispetto dei requisiti;
- processi di valutazione e d’esame;
- contenuti dell’addestramento continuo;
- durata minima e frequenza dell’aggiornamento;
- gestione dei casi di incapacità provvisoria;
- documenti da conservare;
- processo di revisione almeno triennale.
Competenze linguistiche
La nuova disciplina della competenza linguistica richiede che la dimostrazione avvenga tramite un metodo di valutazione approvato. Tale metodo deve indicare il processo di valutazione, la qualifica dei valutatori e la procedura di ricorso. La competenza linguistica resta un requisito essenziale per l’esercizio delle attribuzioni in uno Stato membro diverso da quello di rilascio della licenza.
Istruttori, valutatori e formazione continua
Il regolamento ridefinisce in modo dettagliato i requisiti per OJTI, STDI e valutatore.
Per l’OJTI:
- il richiedente deve essere titolare di una licenza ATCO con specializzazione di unità operativa valida;
- deve aver esercitato per almeno due anni, salvo riduzione non inferiore a un anno autorizzata dall’autorità competente su richiesta dell’organizzazione di addestramento;
- deve avere completato un corso di tecniche di addestramento pratico entro i 12 mesi precedenti.
La specializzazione OJTI ha validità di tre anni, è rinnovabile con un corso di aggiornamento e può essere ripristinata, entro 12 mesi precedenti la domanda, a seguito di aggiornamento e valutazione della competenza di istruttore pratico.
Per lo STDI:
- i titolari possono svolgere addestramento pratico su dispositivi per materie pratiche dell’addestramento iniziale, per addestramento di unità operativa diverso dall’OJT e per addestramento continuo;
- devono avere almeno due anni di esperienza nell’abilitazione interessata, dimostrare conoscenza delle prassi correnti e aver praticato tecniche didattiche nelle procedure oggetto di insegnamento;
- la validità è triennale, con rinnovo e ripristino disciplinati in modo analogo all’OJTI.
Per il valutatore:
- il richiedente deve aver esercitato per almeno due anni come controllore e aver completato un corso di valutatore nei 12 mesi precedenti;
- la specializzazione dura tre anni e può essere rinnovata con un corso di aggiornamento;
- il ripristino richiede, entro i 12 mesi precedenti la domanda, un aggiornamento e il superamento di un esame sulle competenze di valutatore.
Il regolamento specifica inoltre in quali casi il valutatore può operare su unità operative, istruttori, candidati OJTI/STDI e candidati valutatori, imponendo talvolta il possesso della relativa specializzazione per almeno tre anni.
Addestramento iniziale, esami e standard di valutazione
L’addestramento iniziale è suddiviso in:
- addestramento di base comune;
- addestramento per una o più abilitazioni.
Il contenuto è definito mediante ampie appendici, ristrutturate per ADC, APP, ACP, APS e ACS. Il regolamento detta anche obiettivi di prestazione specifici per ciascuna abilitazione, inclusi il controllo del carico di lavoro, la gestione del traffico intenso e complesso, e l’applicazione di tecniche e procedure operative coerenti con la funzione svolta.
In materia di valutazione:
- un esame teorico è superato con almeno il 75% del punteggio;
- una valutazione è superata se il candidato dimostra con continuità le prestazioni richieste e il comportamento necessario per fornire in sicurezza il servizio ATC.
Cambio di autorità competente, coordinamento tra autorità e scambio di documentazione
Il nuovo punto ATCO.A.010 e il punto ATCO.AR.D.003 disciplinano il trasferimento del fascicolo quando il titolare intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello di rilascio. La nuova autorità competente richiede il trasferimento della verifica della licenza e dei documenti medici; l’autorità cedente conserva gli originali fino al trasferimento e riceve notifica dello scambio.
La nuova licenza deve riportare tutte le abilitazioni, specializzazioni di abilitazione, specializzazioni di licenza e specializzazioni di unità operativa valide, con la data del primo rilascio e di scadenza, ove applicabile.
Autorità competenti: sistema di gestione, personale e documentazione
L’allegato II rafforza e dettaglia il sistema di gestione delle autorità competenti. Queste devono disporre di:
- procedure documentate e costantemente aggiornate;
- personale sufficiente, qualificato e formato;
- strutture adeguate;
- funzione di monitoraggio della conformità con audit interni e gestione dei rischi di sicurezza;
- meccanismi di feedback verso la dirigenza;
- una o più persone responsabili per ciascun settore di attività.
Le autorità devono inoltre:
- conservare un elenco di tutti i certificati e delle licenze rilasciate;
- mantenere documentazione per almeno 5 anni, e per le licenze del personale per almeno 10 anni dopo la scadenza dell’ultima specializzazione;
- predisporre sistemi di scambio informativo con altre autorità e con l’Agenzia;
- notificare modifiche rilevanti della propria capacità di svolgere i compiti previsti.
Certificazione, sorveglianza e provvedimenti sulle organizzazioni di addestramento
La procedura di certificazione delle organizzazioni di addestramento prevede la verifica del rispetto dei requisiti, eventuali audit o ispezioni e il rilascio del certificato con durata illimitata. I rilievi sono classificati in due livelli:
- livello 1, in caso di non conformità significativa e rischio rilevante per la sicurezza o compromissione della capacità dell’organizzazione di continuare l’addestramento;
- livello 2, per altre non conformità.
Per i rilievi di livello 1 l’autorità deve agire immediatamente, limitando o vietando l’attività e, se del caso, revocando o sospendendo il certificato. Per i rilievi di livello 2 deve fissare un termine per le azioni correttive, valutare il piano dell’organizzazione e, in caso di inadempimento, elevare il rilievo a livello 1.
Segnalazione degli eventi e sicurezza
Le organizzazioni di addestramento che svolgono addestramento in posizione operativa devono istituire un sistema di segnalazione di eventi obbligatori e volontari, coerente con il regolamento (UE) n. 376/2014. Le segnalazioni devono essere effettuate, in via generale, entro 72 ore dalla conoscenza dell’evento o della condizione pericolosa, salvo circostanze eccezionali, e devono contenere tutte le informazioni pertinenti. Sono previste ulteriori segnalazioni sulle misure preventive individuate.
Requisiti medici e centri aeromedici
La parte ATCO.MED aggiornata conferma che i richiedenti e i titolari di licenza ATCO o di studente ATCO devono possedere un certificato medico di classe 3, salvo l’esercizio in ambiente con dispositivo di addestramento.
Il titolare di certificato di classe 3 deve consultare immediatamente un consulente aeromedico in caso di:
- chirurgia o procedura invasiva;
- assunzione regolare di medicinali;
- lesione personale significativa;
- patologia significativa;
- gravidanza;
- ricovero in ospedale o clinica;
- inizio dell’uso di lenti correttive.
I centri aeromedici applicano, con gli adattamenti indicati, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011, sostituendo i riferimenti alla classe 1 con la classe 3 e quelli alla parte medica con la parte ATCO.MED.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 4 agosto 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del campo di applicazione e delle definizioni
Modifica l’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/340 per includere espressamente le norme sulla conversione delle licenze nazionali militari e per precisare che il regolamento si applica a studenti controllori del traffico aereo e controllori del traffico aereo che operano nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1139. Rivede inoltre varie definizioni, tra cui AMC, metodi alternativi di rispondenza, credito, relazione nazionale di conversione, specializzazione di licenza, incapacità provvisoria, abilitazione e convalida.
Fornitura dei servizi ATC e utilizzo del regolamento sul personale militare
Stabilisce che i servizi di controllo del traffico aereo possono essere forniti solo da controllori qualificati e abilitati secondo il regolamento; gli Stati membri possono applicare il regolamento anche al personale militare che fornisce servizi al pubblico.
Disposizioni transitorie e nuova struttura delle abilitazioni
L’articolo 7 prevede che le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate in base alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2006/23/CE o al regolamento (UE) n. 805/2011 si considerino rilasciate ai sensi del nuovo quadro. I titolari dell’abilitazione ADV senza ADI possono continuare a operare in aeroporti privi di procedure strumentali pubblicate, se mantengono valida la specializzazione di unità operativa. L’articolo 8 rinomina l’abilitazione ADI in ADC entro il 4 agosto 2027 e, dal 4 agosto 2024, vieta nuovi rilasci di ADV e di varie specializzazioni ormai superate (AIR, GMC, TWR, GMS, RAD, TCL), disciplinando il passaggio delle attribuzioni verso le nuove abilitazioni e specializzazioni.
Conversione delle licenze militari nazionali
Introduce l’articolo 8 bis, che consente al titolare di una licenza nazionale militare di controllore del traffico aereo rilasciata da uno Stato membro di chiedere la conversione in licenza di studente controllore del traffico aereo. La domanda va presentata all’autorità competente dello Stato membro delle forze militari in cui il richiedente ha prestato servizio. L’autorità competente concede il credito per i requisiti pertinenti dell’allegato I (parte ATCO) sulla base della relazione nazionale di conversione, notificata all’Agenzia e contenente descrizione del quadro nazionale, delle attribuzioni, dei requisiti per cui concedere il credito, dell’addestramento aggiuntivo, nonché la dichiarazione di equivalenza e la documentazione di supporto.
Addestramento iniziale, licenza di studente e riattivazione delle competenze
Riformula il punto ATCO.B.001 sulla licenza di studente controllore: età minima 18 anni, addestramento iniziale completato nei 12 mesi precedenti, certificato medico valido e competenza linguistica adeguata. Se la licenza di studente non viene utilizzata entro un anno o l’attività viene interrotta per oltre un anno, è necessaria una valutazione della competenza precedente e l’eventuale addestramento integrativo. Analoghe regole sono previste per il titolare di licenza ATCO che non abbia esercitato un’abilitazione entro un anno dal rilascio; per le abilitazioni interrotte per quattro o più anni consecutivi è richiesta una nuova valutazione e formazione prima dell’addestramento in posizione operativa.
Nuova articolazione di abilitazioni, specializzazioni e unità operative
Elenca le abilitazioni ATC: ADC, APP, APS, ACP e ACS, con le relative funzioni. Consente specializzazioni di abilitazione come SUR, PAR, SRA e OCN. Definisce le specializzazioni di unità operativa, il loro legame con i settori/posizioni operative, la durata massima triennale, le regole di rinnovo, il periodo di riferimento per l’esercizio minimo delle attribuzioni e i termini per primo rilascio, rinnovo e ripristino. Il programma di competenza di unità operativa deve includere, tra l’altro, validità, periodo massimo di inattività, ore minime, addestramento di aggiornamento, valutazioni, ricorso, ruoli del personale, gestione dell’incapacità provvisoria e revisione almeno triennale.
Competenze linguistiche
Il nuovo punto ATCO.B.040 stabilisce che la competenza linguistica debba essere dimostrata tramite un metodo di valutazione approvato da qualsiasi autorità competente, con indicazione del processo di valutazione, della qualifica dei valutatori e della procedura di ricorso.
Istruttori, valutatori e validità delle specializzazioni
Rivede i requisiti per le specializzazioni OJTI, STDI e valutatore: esperienza minima ordinaria di due anni nell’abilitazione pertinente, con possibili riduzioni a non meno di un anno su richiesta dell’organizzazione di addestramento; corso di tecniche didattiche o di valutazione completato entro 12 mesi; validità triennale; rinnovo tramite corsi di aggiornamento; ripristino entro 12 mesi precedenti la domanda con aggiornamento e valutazione/esame della competenza. Per i valutatori, sono previsti vincoli specifici sulle valutazioni di unità operative, istruttori e candidati valutatori.
Contenuti dell’addestramento iniziale e standard di superamento
Ridefinisce la composizione dell’addestramento iniziale: addestramento di base comune e addestramento per una o più abilitazioni (ADC, APP, ACP, APS, ACS), con possibili integrazioni nazionali o FAB. Prevede obiettivi di prestazione per ciascuna abilitazione e specializzazione. Il superamento di un esame teorico richiede almeno il 75% del punteggio; la valutazione è superata se il candidato dimostra in modo costante le prestazioni e i comportamenti richiesti per operare in sicurezza.
Cambio di autorità competente e scambio delle licenze
Introduce una procedura dettagliata per il cambio di autorità competente quando il titolare intende esercitare in un altro Stato membro: scambio di informazioni tra autorità, trasferimento della licenza, dei documenti medici e della verifica della licenza, restituzione dei documenti originari e annotazione nella nuova licenza delle abilitazioni, specializzazioni e unità operative valide. La richiesta di cambio non è necessaria in caso di sole attribuzioni OJTI/STDI/valutatore in ambiente con dispositivo di addestramento o per la licenza di studente ATCO.
Poteri e organizzazione delle autorità competenti
Aggiorna i compiti delle autorità competenti: rilascio, sospensione e revoca di licenze e certificati; approvazione di corsi, piani di addestramento, programmi di competenza e metodi di valutazione; agevolazione del riconoscimento e dello scambio delle licenze; sorveglianza delle organizzazioni di addestramento e dei programmi di competenza; gestione di ricorsi e notifiche. Impone un sistema di gestione con procedure documentate, organico adeguato, monitoraggio della conformità, audit interni, gestione dei rischi e scambio di informazioni con altre autorità e con l’Agenzia.
Segnalazione di eventi e reazione ai problemi di sicurezza
Allinea il regolamento al sistema UE di segnalazione degli eventi: le autorità competenti e le organizzazioni di addestramento devono raccogliere, analizzare e diffondere informazioni di sicurezza e segnalare eventi gravi o condizioni pericolose; le organizzazioni devono effettuare le segnalazioni, di regola, entro 72 ore dalla conoscenza dell’evento. Le misure correttive devono essere notificate ai soggetti interessati, all’Agenzia e, se necessario, agli altri Stati membri.
Certificazione e sorveglianza delle organizzazioni di addestramento
Rivede la procedura di certificazione: domanda, verifica dei requisiti, eventuali audit o ispezioni, rilascio di certificato a durata illimitata, gestione dei rilievi di livello 1 e 2, approvazione delle procedure di modifica senza previa autorizzazione, e obbligo di restituzione del certificato alla revoca o cessazione attività. Viene disciplinata anche la tenuta della documentazione, con conservazione minima di 5 anni e, per le licenze del personale, per 10 anni dopo la scadenza dell’ultima specializzazione sulla licenza.
Requisiti medici e centri aeromedici
Aggiorna la parte ATCO.MED: il certificato medico richiesto per le licenze ATCO e di studente ATCO è di classe 3, salvo attività in ambiente con dispositivo di addestramento. I titolari di certificato classe 3 devono consultare senza indugio un consulente aeromedico in caso di chirurgia, nuova terapia farmacologica, lesione o patologia significativa, gravidanza, ricovero o necessità di lenti correttive. I centri aeromedici devono applicare, con adattamenti, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011, sostituendo i riferimenti alla classe 1 con la classe 3 e quelli alla parte medica con la parte ATCO.MED.
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