Sentenza del 14/02/2020 n. 819 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Cessione volontaria di immobili a soggetto pubblico - Soggettività passiva del cedente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sulla soggettività passiva dell'imposta di registro per la cessione volontaria di un immobile a fini di pubblica utilità nell'ambito di un procedimento finalizzato all'esproprio: occorreva stabilire se l'onere dell'imposta ricadesse sul cedente privato o sull'ente espropriante
La decisione
la corte ha ritenuto che l'accordo di cessione volontaria concluse ai fini di pubblica utilità produce gli stessi effetti di un decreto di esproprio e pertanto il cedente volontario va equiparato al soggetto espropriato. Sulla base dell'art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro non è dovuta dal privato cedente ma dal soggetto espropriante. Inoltre la nozione di "Stato" richiamata dalla norma comprende anche soggetti privati che svolgano oggettivamente attività amministrativa (come ANAS), anche se costituiti come società di capitali in mano pubblica
Norme richiamate
art. 57, co. 8, d.P.R. 131/1986
art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986
la norma esclude l'obbligo dell'imposta di registro per l'espropriato quando il soggetto espropriante è lo Stato; la sentenza estende questa esenzione al cedente volontario equiparato all'espropriato e interpreta la nozione di 'Stato' includendo enti pubblici o soggetti che svolgono attività amministrativa
art. 45, co. 3, d.P.R. 327/2001
art. 45, comma 3, d.P.R. n. 327/2001
richiamata per profili procedurali e di registrazione degli atti relativi a trasferimenti a titolo gratuito o a seguito di provvedimenti amministrativi; la sentenza utilizza la norma per contestualizzare l'applicabilità dell'esenzione
art. 8, l. 392/1978
art. 8, legge n. 392/1978
citata come riferimento normativo pertinente alla disciplina degli atti relativi a immobili pubblici e afferenti all'intervento pubblico sulla proprietà immobiliare; la sentenza ne utilizza i principi per rafforzare la equiparazione tra cessione volontaria per pubblica utilità e esproprio
Massime di principio
- Una cessione volontaria di terreno effettuata nell'ambito di un procedimento finalizzato all'esproprio va interpretata come equivalente a un esproprio: il cedente è equiparato all'espropriato e non è soggetto passivo dell'imposta di registro
- L'obbligo dell'imposta di registro, in tali ipotesi, grava sul soggetto espropriante; pertanto chi acquista per pubblica utilità deve farsi carico dell'imposta
- La nozione di 'Stato' ai fini dell'esenzione va intesa in senso funzionale: anche società di capitali controllate o costituite dallo Stato o da enti pubblici che svolgono attività amministrativa (es. ANAS) devono essere trattate come soggetti esproprianti pubblici e possono beneficiare dell'estensione dell'esenzione
- Per ottenere l'esenzione occorre documentare che la cessione è avvenuta nell'ambito di un procedimento amministrativo finalizzato all'esproprio o per pubblica utilità, nonché l'identità e la qualifica dell'acquirente come soggetto pubblico o svolgente funzione amministrativa
- La disciplina non si applica automaticamente a vendite ordinarie: se la cessione è una normale operazione negoziale non riconducibile a finalità espropriative o a procedura pubblica, la soggettività passiva e l'imposizione vanno valutate secondo le regole ordinarie
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