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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10372/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione delle norme processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.). Il difensore aveva trasmesso per p.e.c. istanza di differimento dell'udienza camerale fissata per il 30/03/2021 motivando l'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali. Si contestava che la Corte d'appello avesse comunque trattato l'appello in camera di consiglio non partecipata, violando il diritto dell'imputata all'assistenza tecnica e determinando la nullità dell'udienza e della sentenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 23 d.l. 9/11/2020, n. 149, e delle norme di salvezza successive, la Corte d'appello poteva decidere in camera di consiglio senza la presenza dei difensori se nessuna parte aveva chiesto la discussione orale; le parti avevano inoltre prodotto conclusioni scritte presso la cancelleria. L'adesione del difensore all'astensione non imponeva il differimento: la Corte ha richiamato la corrispondenza con l'art. 611 c.p.p. e la giurisprudenza che nega rilievo per ottenere rinvio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese di procedimento e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come titolo della doglianza (inosservanza di norme processuali a pena di nullità). La Corte ha ritenuto il motivo infondato e quindi non idoneo a determinare l'annullamento.

  • art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di nullità lamentato (presunta violazione del diritto di difesa). La Corte ha escluso la nullità perché il giudizio era regolarmente trattato in forma scritta secondo le norme emergenziali applicabili.

  • art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149

    Disciplina la possibilità, in periodo emergenziale, che le Corti di appello decidano in camera di consiglio senza intervento dei difensori e del pubblico ministero salvo richiesta scritta di discussione orale entro termini perentori. La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina al caso e valida la trattazione non partecipata quando nessuna parte richiede la discussione orale e le conclusioni sono state depositate per scritto.

  • art. 1, comma 2, legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Ha abrogato il d.l. n. 149/2020 ma ha salvato gli atti e gli effetti già prodotti dal decreto; la Corte ha ritenuto che gli atti compiuti in applicazione del d.l. 149/2020 restino validi.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma cui la Corte ha fatto riferimento per analogia: anche in Cassazione l'udienza camerale non partecipata si svolge senza intervento del difensore e l'adesione del difensore a scioperi/astensioni non obbliga al rinvio.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e, ravvisando colpa nella proposizione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per il criterio di determinazione dell'ammontare della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione la utilizza per quantificare in modo equo l'importo da imporre.

Massime di principio

  • Se l'appello è fissato per trattazione in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 23 d.l. 149/2020 (o norme equivalenti), l'adesione del difensore a uno sciopero/astensione non costituisce di per sé motivo obbligatorio per il rinvio dell'udienza.
  • La trattazione cartolare è valida quando le parti non richiedono per iscritto la discussione orale nei termini previsti e quando le conclusioni sono depositate per iscritto presso la cancelleria.
  • Per ottenere il differimento effettivo occorre presentare una richiesta formale di discussione orale entro i termini perentori previsti dalla norma (qui: 15 giorni liberi prima dell'udienza), non una mera comunicazione di astensione.
  • Gli atti compiuti in applicazione di un decreto-legge successivamente abrogato restano efficaci se la norma di abrogazione salva gli effetti e gli atti prodotti.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a pagamenti alla Cassa delle ammende; valutare con cautela la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.

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