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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22205/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia aveva notificato avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativa agli anni 2008-2009, assumendo l'obbligazione tributaria in capo a una società estera che operava la raccolta di scommesse in Italia tramite centri di trasmissione dati e, secondo l'impostazione originaria degli atti, anche in solidarietà con una ricevitoria italiana che operava per suo conto. In primo grado gli atti erano stati accolti solo limitatamente alle sanzioni; in appello la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del CTD e rigettato il gravame delle società. Nel ricorso per cassazione le società hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dalla l. 220/2010, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; (2) violazione delle norme interne e della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; (3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avrebbe trasformato il bookmaker estero nell'unico obbligato principale; (4) omessa pronuncia sulla questione del presupposto territoriale del tributo; (5) violazione dello Statuto del contribuente e del contraddittorio endoprocedimentale, con ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale; (6) violazione del combinato disposto di norme tributarie e costituzionali in tema di solidarietà e capacità contributiva, anche alla luce della Corte costituzionale. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, ha escluso la violazione del contraddittorio e ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, affermando che per le annualità 2008-2009, e con riguardo alla posizione del bookmaker, il tributo era dovuto; ha inoltre escluso che vi fosse necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi dal primo al quinto e inammissibile il sesto. Ha valorizzato la giurisprudenza costituzionale e unionale già intervenuta sulla materia dell'imposta unica sulle scommesse, osservando che per i periodi d'imposta 2008-2009 il bookmaker estero che gestisce scommesse raccolte in Italia è soggetto passivo del tributo. Ha anche chiarito che non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati e che non era necessario un ulteriore rinvio pregiudiziale. Il giudizio si è quindi concluso con rigetto del ricorso; le spese sono state regolate dalla Corte tenendo conto della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale e unionale, ma il testo fornito si interrompe prima della parte finale completa sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    interpretato dall'art. 1, commi 64 e 66, lett. b), della L. 13 dicembre 2010, n. 220

    l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche per raccolte avvenute in assenza o inefficacia della concessione; soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero.

  • art. 1, commi 64 e 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    norma di interpretazione autentica che estende la soggettività passiva anche alle attività di raccolta scommesse svolte fuori dal sistema concessorio; per gli anni antecedenti al 2011 la Corte costituzionale ne ha limitato l'efficacia quanto alle ricevitorie, ma non quanto ai bookmaker.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse mutato il titolo dell'obbligazione tributaria o il perimetro degli avvisi di accertamento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva comunque esaminato la questione rilevante.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato insieme alla motivazione dei provvedimenti; non emerge una specifica violazione nella decisione impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per difetto di motivazione; la Corte non ha ravvisato il vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama espressamente proprie precedenti motivazioni e quelle di altre pronunce, condividendole e richiamandole in motivazione.

  • art. 35, comma 5, e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati nel motivo di ricorso relativo all'omessa pronuncia e motivazione della sentenza tributaria regionale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in tema di contraddittorio e garanzie del contribuente; la Corte ha escluso una violazione.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in tema di diritti e garanzie del contribuente; la Corte ha escluso una violazione.

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 267, comma 3, TFUE

    richiesto il rinvio pregiudiziale, ma la Corte ha ritenuto non necessario un ulteriore rinvio perché la CGUE si era già pronunciata sulla stessa materia.

  • art. 136 Cost.

    richiamato in relazione agli effetti delle decisioni della Corte costituzionale sulla normativa interpretata.

  • art. 30, comma 1, L. 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato per gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    invocato in tema di uguaglianza/non discriminazione; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 53 Cost.

    invocato sotto il profilo della capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che l'imposta sia coerente con tale principio.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la norma sulla rivalsa opera solo se il coobbligato paga per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altro soggetto; non regola il caso di soggetti obbligati per fatti propri e non fonda qui il motivo di ricorso.

  • art. 56 TFUE

    la Corte ha ritenuto, alla luce della CGUE, che la normativa italiana non ostacoli in modo discriminatorio la libera prestazione di servizi.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    richiamato quale criterio di commisurazione dell'aliquota dell'imposta unica.

  • art. 48-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla parte ricorrente per una proposta di conciliazione in udienza; la Corte ha negato il rinvio richiesto per consentire la valutazione della proposta.

  • art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione alla conciliazione fuori udienza e all'applicabilità al giudizio di cassazione dopo la riforma del 2023.

  • art. 48-ter d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per il trattamento delle somme dovute in caso di conciliazione, anche in cassazione.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    la Corte ne ha dato lettura nel senso che alcune disposizioni in materia di processo tributario si applicano anche ai giudizi pendenti in cassazione dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto.

  • art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    estende, nei limiti della compatibilità, l'applicazione dell'art. 48 d.lgs. 546/1992 anche alle controversie pendenti in Cassazione.

  • art. 1, comma 1, lett. z), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    prevede la misura del 60% del minimo in caso di conciliazione nel giudizio di Cassazione.

Massime di principio

  • Per l'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo è chiunque gestisca la raccolta delle scommesse, anche per conto di terzi e anche se l'operatore principale è estero o privo di concessione; la solidarietà tra bookmaker e ricevitoria/centro trasmissione dati è paritetica, non dipendente.
  • Per le annualità anteriori al 2011, la disciplina interpretativa e la pronuncia della Corte costituzionale non escludono la soggettività passiva del bookmaker, ma incidono sulla posizione delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione secondo i limiti individuati dal giudice delle leggi.
  • La territorialità del tributo si individua in base all'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, non in base al solo luogo di conclusione formale del contratto di scommessa.
  • Non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, salvo espressa previsione di legge; nell'accertamento 'a tavolino' è legittimo che il primo atto conoscibile sia l'avviso di accertamento.
  • Quando la Corte di giustizia e la Corte costituzionale hanno già esaminato le medesime questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità unionale, non è necessario disporre un nuovo rinvio pregiudiziale se non emergono profili nuovi e specifici.
  • L'eventuale liceità penale dell'attività di raccolta scommesse non esclude di per sé la rilevanza fiscale della medesima attività, se il legislatore la assoggetta espressamente a imposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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