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Interpello

Risposta n. 454 del 31/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l'istante, la richiesta di fattura dovrebbe essere possibile entro 60 giorni dalla fine del mese dei transiti o, in alternativa, entro un anno dal transito; le fatture, dal 2019, dovrebbero essere elettroniche e annotate in un registro sezionale per evitare effetti sulla liquidazione IVA, già assolta con i corrispettivi.

Termine di richiesta ed emissione delle fatture per pedaggi autostradali da parte dei concessionari

Il quesito

L'istante chiede entro quale termine gli utenti possano domandare la fattura per pedaggi autostradali e come vadano emesse e annotate le fatture, per transiti 2016-2018, alla luce dell'obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2019.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che, per i pedaggi autostradali, la richiesta di fattura sia collegata al termine utile per la detrazione IVA ex art. 19 DPR 633/1972: quindi la fattura va richiesta entro la scadenza per esercitare la detrazione. Le fatture, se richieste tempestivamente, devono essere emesse in formato elettronico tramite SDI, con numerazione seriale distinta; non vanno registrate nei registri IVA ma conservate, potendo comunque essere annotate in un sezionale. La data può coincidere con la produzione/emissione del documento, con indicazione del dettaglio dei percorsi.

Concessionari autostradali: termine di richiesta ed emissione delle fatture per i pedaggi

L'interpello riguarda la disciplina delle fatture relative ai pedaggi autostradali riscossi dai concessionari, con particolare attenzione al termine entro cui gli utenti possono richiederne l'emissione e alle modalità di emissione/annotazione per i transiti effettuati nel 2016, 2017 e 2018, anche alla luce dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica introdotto dal 1° gennaio 2019.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L'istante, già concessionaria fino al 2018 per la costruzione ed esercizio di un'autostrada, riferisce di aver ricevuto nel 2019 richieste di emissione fattura da parte di alcuni utenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 luglio 1979 e dell'articolo 22, commi 1 e 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per pedaggi relativi a transiti effettuati nel 2016, 2017 e fino alla scadenza della concessione.

Quesiti posti all'Agenzia

Il contribuente chiede di conoscere:

  • se esista un termine entro il quale gli utenti abbiano diritto di richiedere il rilascio della fattura;
  • come debbano essere emesse e annotate nei registri IVA le fatture nei confronti di utenti residenti in Italia per transiti del 2016, 2017 e 2018, tenendo conto dell'obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2019.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'istante ritiene che la fattura possa essere richiesta entro 60 giorni dalla fine del mese in cui sono avvenuti i transiti oppure, in alternativa, entro un anno dal transito.

La tesi si fonda sull'idea che la fattura dei concessionari autostradali serva essenzialmente a consentire al cliente l'esercizio della detrazione IVA e che, quindi, il relativo termine debba coordinarsi con l'articolo 19 del DPR 633/1972. Inoltre, l'istante sostiene che le fatture, dal 2019, debbano essere emesse in formato elettronico ex articolo 21 del DPR 633/1972 e annotate in un registro sezionale appositamente istituito, così da non far confluire l'IVA nella liquidazione del periodo, essendo già stata assolta con l'annotazione dei corrispettivi incassati.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama innanzitutto l'articolo 22 del DPR 633/1972, che esonera talune operazioni dall'obbligo di fatturazione salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto.

Richiama poi il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1979, che per gli enti concessionari di autostrade prevede l'emissione della fattura per i pedaggi soltanto su specifica richiesta degli utenti.

Viene inoltre richiamata la circolare ministeriale n. 78 del 29 dicembre 1973, secondo cui le fatture emesse su richiesta degli utenti hanno rilievo sostanzialmente solo per consentire la detrazione dell'imposta addebitata.

Quanto alla detrazione, l'Agenzia richiama l'articolo 19 del DPR 633/1972, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo cui il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto. Prima della modifica del 2017, il termine era quello della dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

Infine, viene richiamata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 909 e seguenti, che ha introdotto l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, estendendolo anche alle fatture emesse su richiesta del cliente ai sensi dell'articolo 22 del DPR 633/1972.

Parere dell'Agenzia delle Entrate sul termine di richiesta

Secondo l'Agenzia, per i pedaggi autostradali il termine entro cui la fattura può essere richiesta non è quello di 60 giorni prospettato dall'istante, né un termine fisso di un anno, ma coincide con il termine entro il quale il cliente può esercitare il diritto alla detrazione IVA ex articolo 19 del DPR 633/1972.

La logica è che le fatture rilasciate su richiesta hanno funzione essenzialmente strumentale alla detrazione dell'imposta; pertanto, devono poter essere richieste fino a quando la detrazione è ancora esercitabile.

Applicando tale principio al caso concreto, l'Agenzia afferma che, ove tempestivamente richieste:

  • le fatture relative ai pedaggi del 2016 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, così da consentire la detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2019;
  • le fatture relative ai pedaggi del 2017 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2017, così da consentire la detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2018;
  • le fatture relative ai pedaggi del 2018 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, così da consentire la detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2019.

Parere dell'Agenzia sulle modalità di emissione

L'Agenzia conferma che, dal 1° gennaio 2019, le fatture emesse su richiesta del cliente devono essere elettroniche e trasmesse tramite Sistema di Interscambio.

I concessionari autostradali devono quindi:

  • emettere fatture elettroniche su richiesta del cliente;
  • farlo entro il termine individuato in relazione al diritto alla detrazione;
  • utilizzare una numerazione seriale distinta, per separare tali documenti dalle altre fatture emesse;
  • indicare in fattura il dettaglio dei percorsi cui il documento si riferisce.

Annotazione e conservazione delle fatture

L'Agenzia precisa che tali fatture, essendo emesse al solo fine di consentire la detrazione dell'IVA ai committenti e non incidendo sulla liquidazione periodica, non devono essere registrate nei registri IVA. Devono invece essere conservate in ordine progressivo di emissione.

Resta comunque possibile annotarle in un apposito registro sezionale IVA, quale strumento utile a una corretta tenuta della contabilità.

Indicazioni operative aggiuntive

In un'ottica di semplificazione, l'Agenzia ritiene infine che la data da indicare nel documento possa coincidere con la data di produzione e/o di emissione della fattura, fermo restando l'obbligo di riportare il dettaglio dei transiti a cui la stessa si riferisce.

Conclusione

L'interpello chiarisce che, per i pedaggi autostradali, la richiesta di fattura da parte dell'utente è strettamente connessa al termine utile per la detrazione IVA. Dal 1° gennaio 2019 la fattura deve essere elettronica, trasmessa via SDI, numerata separatamente e conservata, senza obbligo di registrazione nei registri IVA ordinari, salva l'eventuale annotazione in un sezionale.

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