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Interpello

Risposta n. 455 del 31/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che l’IVA versata per errore possa essere recuperata con dichiarazioni integrative per gli anni ancora emendabili e con rimborso per gli anni ormai non integrabili, assumendo che il diritto al rimborso sorga dalla risposta AdE n. 164/2019.

Recupero dell’IVA versata dal curatore su operazioni ad esigibilità differita effettuate ante-fallimento e incassate in procedura concorsuale

Il quesito

La curatela chiede se possa recuperare l’IVA relativa a corrispettivi di operazioni ante-fallimento, già versata in prededuzione durante la procedura, mediante dichiarazioni integrative a favore per il quinquennio 2014/2018 e, per il 2012/2013, mediante istanza di rimborso.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione: l’IVA ad esigibilità differita relativa a operazioni effettuate prima del fallimento, pur divenuta esigibile al momento dell’incasso in procedura, non è un credito prededucibile ma concorsuale; tuttavia il versamento effettuato dal curatore non integra un errore fiscale né un indebito, perché l’imposta era comunque esigibile. Ne deriva che non spettano né dichiarazioni integrative né rimborso.

Recupero dell’IVA versata dal curatore su operazioni ante-fallimento

L’interpello riguarda il trattamento dell’IVA relativa a operazioni ad esigibilità differita effettuate dall’imprenditore in bonis e incassate dal curatore nel corso di una procedura concorsuale. Il tema nasce dal fatto che la curatela aveva già incluso tali importi nelle liquidazioni periodiche e li aveva regolarmente versati, pur in presenza di un precedente chiarimento dell’Agenzia secondo cui il relativo credito non è prededucibile ma concorsuale.

Fattispecie rappresentata

La curatela [Alfa] ha esposto di avere riscosso, nel periodo 2012-2018, crediti verso un ente pubblico per prestazioni rese prima del fallimento. Tali incassi hanno concorso alla determinazione dell’IVA dovuta nell’anno di apertura della procedura e negli anni successivi.

Gli importi sono stati:

  • inclusi nelle liquidazioni periodiche IVA;
  • versati nei termini di legge;
  • riportati nelle dichiarazioni annuali, nella sezione 2 del quadro VE, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta;
  • indicati anche nel rigo della sezione 4 dedicato alle operazioni ad esigibilità differita ex articolo 6, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in precedenti esercizi.

Quesito del contribuente

La curatela, richiamando la risposta a interpello n. 164 del 28 maggio 2019, chiede se sia possibile “recuperare” l’IVA concorsuale indebitamente versata in prededuzione:

  • presentando dichiarazioni integrative “a favore” entro il 31 dicembre 2019 per il quinquennio 2014/2018;
  • presentando istanza di rimborso per l’IVA relativa al biennio 2012/2013, per il quale non sarebbe più possibile integrare la dichiarazione.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo la curatela, il recupero sarebbe possibile attraverso due modelli di dichiarazione integrativa per gli anni 2014/2018, distinguendo tra:

  • operazioni “ante procedura”, cioè l’IVA ad esigibilità differita relativa a operazioni effettuate dalla società in bonis;
  • IVA del periodo concorsuale e relativi versamenti.

Per gli anni 2012/2013, l’istante ritiene di poter presentare istanza di rimborso entro due anni dal momento in cui il diritto al rimborso sarebbe sorto, individuato nella pubblicazione della risposta a interpello n. 164/2019.

Normativa e precedenti richiamati

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, che definisce prededucibili i crediti qualificati da specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
  • l’articolo 6, comma 5, del DPR n. 633/1972, relativo alle operazioni ad esigibilità differita;
  • la risposta a interpello n. 164 del 28 maggio 2019;
  • la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cassazione n. 8222 dell’11 aprile 2011, secondo cui il criterio decisivo per i crediti di massa è quello funzionale e non solo temporale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non accoglie la tesi del contribuente.

Ribadisce che, secondo la risposta n. 164/2019, l’IVA ad esigibilità differita relativa a corrispettivi incassati in corso di procedura, se riferita a operazioni effettuate ante-fallimento, non è prededucibile ma rientra tra i crediti concorsuali. Infatti, il fatto generatore dell’operazione è anteriore all’apertura del fallimento e il credito non sorge “in occasione o in funzione” della procedura.

Tuttavia, nel caso concreto, la curatela ha comunque computato e versato l’IVA relativa a tali fatture. Secondo l’Agenzia, ciò non configura un errore fiscalmente rilevante né un indebito versamento, perché l’incasso del corrispettivo rende l’IVA fiscalmente esigibile; se il pagamento non avviene, l’Erario può insinuarsi nella procedura secondo le regole fallimentari.

Di conseguenza:

  • non sussiste un errore fiscale che legittimi la rettifica mediante dichiarazione integrativa;
  • manca il presupposto dell’indebito versamento;
  • non è dovuto alcun rimborso.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che l’obbligazione tributaria risulta integralmente assolta sia sotto il profilo dichiarativo sia sotto il profilo del pagamento. Pertanto, l’istante non ha titolo né per presentare dichiarazioni integrative a favore né per chiedere il rimborso dell’IVA versata.

In sostanza, il caso chiarisce che la qualificazione concorsuale del credito non implica, di per sé, l’indebito delle somme già versate quando l’IVA sia comunque fiscalmente esigibile per effetto dell’incasso nel corso della procedura.

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