Risposta n. 460 del 31/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrasferimento della residenza in Italia di una società holding e applicazione dell’art. 166-bis TUIR
Il quesito
La società chiede se, nel trasferimento della sede in Italia in continuità giuridica a seguito di fusione e cancellazione nello Stato estero, si applichi l’art. 166-bis TUIR, come vadano valutate le partecipazioni, se vada compilato il quadro RV della dichiarazione, quali valori assumano rilevanza ai fini IRAP e se siano dovuti gli obblighi di segnalazione previsti dalla norma.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia ritiene applicabile l’art. 166-bis TUIR anche a una holding di partecipazioni; per i titoli negoziati su mercati regolamentati il valore normale va determinato secondo l’art. 9 TUIR; la società è considerata fiscalmente residente in Italia per l’intero 2018, con conseguente necessità di indicare l’operazione nel quadro RV; ai fini IRAP non si applica il criterio del valore normale di ingresso ma rilevano i dati contabili dell’attività svolta in Italia; sugli obblighi di segnalazione non è possibile pronunciarsi per mancanza del provvedimento attuativo.
Il parere dell’Agenzia
Parere favorevole sull’applicabilità dell’art. 166-bis e sulla rilevanza fiscale in Italia delle operazioni dal 1° gennaio 2018; confermata la compilazione del quadro RV e l’irrilevanza del criterio del valore normale ai fini IRAP. Per gli obblighi di segnalazione l’Agenzia rileva che il provvedimento direttoriale non è stato ancora emanato e quindi non sussistono le condizioni per applicare la disciplina, senza poter esprimere un giudizio definitivo.
Trasferimento della residenza in Italia e valorizzazione dei beni ex art. 166-bis TUIR
L’interpello riguarda una società estera operante come holding di partecipazioni, che ha trasferito la sede legale in Italia in continuità giuridica a seguito di fusione per incorporazione e successiva cancellazione dal registro imprese estero. La questione centrale è la disciplina fiscale applicabile ai beni e alle operazioni che "entrano" nel sistema tributario italiano in occasione del trasferimento di residenza.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante, costituita nel 1996 all’estero con attività di holding, precisa di non essere una holding del 1929 né di essere stata sottoposta al "regime milliardaire". Il 7 marzo 2018 si è fusa per incorporazione con altra società estera e, nello stesso contesto, è stato deliberato il trasferimento della sede legale in Italia in continuità giuridica. La cancellazione dal registro delle imprese estero è avvenuta il 30 maggio 2018.
Alla data del trasferimento l’attivo era costituito principalmente da:
- partecipazioni verso società collegate e controllate iscritte tra le immobilizzazioni;
- altre attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante.
Le passività erano in prevalenza debiti verso società partecipanti.
Quesiti posti all’Agenzia
L’istante chiede chiarimenti su:
- applicabilità dell’art. 166-bis TUIR alla fattispecie;
- criterio di valutazione delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante e immobilizzato;
- obbligo di compilazione del quadro RV, sezione II, del Modello Redditi SC 2019 con riferimento alla fusione avvenuta in Lussemburgo;
- valori di riferimento per l’imponibilità ai fini IRAP;
- applicabilità dell’art. 84 TUIR per l’utilizzo delle perdite pregresse;
- obblighi di segnalazione previsti dall’art. 166-bis, comma 6, TUIR.
In fase integrativa la società rinuncia espressamente al quesito relativo all’art. 84 TUIR.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
La società ritiene che l’art. 166-bis sia applicabile anche a una holding di partecipazioni, richiamando la risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016.
Per le attività finanziarie dell’attivo circolante, sostiene che il valore fiscale e contabile debba coincidere con il valore di mercato al 7 marzo 2018, data di chiusura del periodo estero; la differenza di valore tra il 7 marzo 2018 e il 6 aprile 2018, riconciliata in bilancio con sopravvenienza, sarebbe fiscalmente irrilevante.
Per le partecipazioni immobilizzate, ritiene corretto il valore di libro in continuità contabile.
Quanto al quadro RV, la società esclude l’obbligo di compilazione, poiché la fusione è avvenuta tra due soggetti entrambi non residenti.
Per l’IRAP, sostiene che rilevino solo i valori del periodo successivo all’ingresso in Italia.
Sugli obblighi di segnalazione, ritiene che non siano applicabili in mancanza del provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’art. 166-bis TUIR, nella versione vigente al 31 dicembre 2018;
- l’art. 9 TUIR per la determinazione del valore normale;
- l’art. 73, comma 3, TUIR sulla residenza fiscale delle società;
- l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di IRAP;
- la risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016;
- la risoluzione n. 9 del 17 gennaio 2006.
Parere dell’Agenzia sull’applicabilità dell’art. 166-bis
L’Agenzia esprime parere favorevole all’applicazione dell’art. 166-bis anche alla società holding. Richiama la risoluzione n. 69/E del 2016, chiarendo che il presupposto dell’esercizio di impresa commerciale deve intendersi riferito a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa secondo l’ordinamento interno, indipendentemente dall’attività concretamente svolta. La qualifica di holding, quindi, non ostacola l’accesso alla disciplina del valore fiscale dei beni in ingresso.
Valorizzazione delle attività e delle partecipazioni
Quanto al criterio di valorizzazione, l’Agenzia afferma che, per i trasferimenti da Paesi inclusi nella white list, il valore fiscale di attività e passività è il valore normale ex art. 9 TUIR.
Poiché la società non aveva concluso un ruling con l’amministrazione estera prima della fusione e del trasferimento, l’Agenzia osserva inoltre che, dai certificati di residenza prodotti, entrambe le società risultano soggette all’imposta sulle società nello Stato estero senza opzione e senza esoneri.
Per i titoli negoziati su mercati regolamentati, richiama l’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, secondo cui il valore normale è determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
In merito all’attivo circolante, l’Agenzia prende atto che il contribuente ha individuato il valore normale nei listini di riferimento al 7 marzo 2018 e che la variazione tra 7 marzo e 6 aprile 2018 è pari allo 0,5%. Tuttavia precisa che la corretta quantificazione del valore, pur dovendo restare ancorata al valore normale, implica valutazioni di fatto non esperibili in sede di interpello ordinario.
Per le partecipazioni immobilizzate, il testo dell’Agenzia non formula un’autonoma regola diversa da quella generale richiamata; resta quindi ferma la necessità di attenersi al criterio del valore normale nei termini sopra indicati.
Residenza fiscale della società e decorrenza degli effetti
L’Agenzia richiama l’art. 73, comma 3, TUIR, secondo cui sono residenti le società che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia sede legale, sede dell’amministrazione o oggetto principale.
Richiamando la risoluzione n. 9 del 2006, precisa che, se il trasferimento avviene in continuità giuridica, il periodo d’imposta non si interrompe. Nel caso concreto, poiché la delibera di trasferimento è del 7 marzo 2018, l’atto di trasferimento e trasformazione in società di diritto italiano è del 6 aprile 2018 e la cancellazione estera del 30 maggio 2018, la società è considerata fiscalmente residente in Italia per tutto il periodo d’imposta 1° gennaio-31 dicembre 2018.
Ne deriva che tutte le operazioni compiute dal 1° gennaio 2018 rientrano nella potestà impositiva italiana, compresa la fusione per incorporazione della Y S.A. L’Agenzia indica quindi che, ai fini del calcolo del valore fiscale delle attività e passività che entrano per la prima volta nel sistema tributario italiano, occorre fare riferimento alla data del 1° gennaio 2018.
Quadro RV, sezione II, del Modello Redditi SC 2019
L’Agenzia ritiene che la società sia tenuta alla compilazione del quadro RV, sezione II, del Modello Redditi SC 2019 con riferimento alla fusione con Y S.A. La soluzione del contribuente, che escludeva tale obbligo perché l’operazione era intervenuta tra due soggetti non residenti, non viene condivisa.
IRAP
Sul tema IRAP l’Agenzia nega che il criterio del valore normale di cui all’art. 166-bis TUIR si estenda automaticamente all’imposta regionale.
Richiamando il superamento del precedente collegamento tra IRAP e IRES per effetto dell’abrogazione dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 446/1997, osserva che la base imponibile IRAP è determinata direttamente sui dati contabili della società. Pertanto, ai fini IRAP, rileva il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio dello Stato, secondo l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997.
Obblighi di segnalazione ex art. 166-bis
Con riguardo agli obblighi di segnalazione richiamati dal contribuente, l’Agenzia rileva che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate non è ancora stato emanato. Di conseguenza, non sussistono allo stato le condizioni per applicare le disposizioni in esame e non è possibile esprimere un parere sulla loro portata concreta.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello conferma che:
- l’art. 166-bis TUIR si applica anche a una holding di partecipazioni;
- i beni in ingresso vanno valorizzati, in linea generale, al valore normale;
- la società è fiscalmente residente in Italia per l’intero 2018;
- il quadro RV, sezione II, va compilato;
- ai fini IRAP non opera il meccanismo del valore normale di ingresso, ma rilevano i dati contabili e la produzione netta realizzata in Italia;
- sugli obblighi di segnalazione non è possibile una pronuncia definitiva per mancanza del provvedimento attuativo.
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