Risposta n. 459 del 31/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa soluzione prospettata è che, quando più veicoli sono necessari per la medesima esigenza di trasporto, la Prefettura possa rilasciare un unico provvedimento contenente più targhe, assoggettato a una sola imposta di bollo perché redatto in un unico contesto.
Imposta di bollo sulle autorizzazioni in deroga ai divieti di transito per più targhe veicolari
Il quesito
L’istante chiede se una Prefettura possa emettere un solo provvedimento autorizzativo in deroga con più targhe e una sola marca da bollo, oppure debba rilasciare un provvedimento distinto per ciascun veicolo; chiede inoltre se sia legittimo autocertificare il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del d.P.R. 445/2000.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che il decreto n. 525/2018 consente l’autorizzazione di più veicoli se necessari per la medesima esigenza di trasporto e che, in tal caso, il provvedimento può contenere più targhe. Sul piano tributario, se l’atto è redatto in un unico contesto, si applica una sola imposta di bollo ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 642/1972. Le eventuali copie autenticate del provvedimento sono soggette a bollo. La questione relativa alle autocertificazioni ex d.P.R. 445/2000 esula dalla competenza tributaria dell’Agenzia.
Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito e imposta di bollo
L’interpello riguarda le autorizzazioni in deroga ai divieti di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, disciplinate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 dicembre 2018, n. 525. Il tema centrale è il trattamento dell’imposta di bollo quando l’autorizzazione riguarda più targhe nello stesso provvedimento.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante riferisce di avere presentato a più Prefetture istanze di autorizzazione in deroga ai divieti di transito previste dal decreto n. 525/2018, indicando in un’unica domanda più veicoli. Segnala che una Prefettura, invece di rilasciare un unico provvedimento con l’indicazione di tutte le targhe, emette un provvedimento per ogni targa e richiede per ciascuno il relativo bollo. L’istante evidenzia anche che alcune Prefetture richiederebbero la circolazione con copia autenticata dell’atto autorizzativo.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede:
- se sia corretto il rilascio di un provvedimento per ogni targa con conseguente applicazione di una marca da bollo per ciascun atto;
- se, invece, sia corretto un provvedimento unico contenente più targhe, da portare a bordo in copia autenticata;
- se sia legittimo il comportamento adottato dall’istante, che autocertifica l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione richiamando il d.P.R. 445/2000, in particolare gli articoli 40, 46 e 47.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che non sussista alcun danno erariale nel rilascio di un unico provvedimento in bollo contenente tutte le targhe autorizzate. Ritiene quindi conforme alle norme del decreto ministeriale n. 525/2018 l’emissione di un solo provvedimento cumulativo, anziché di tanti provvedimenti quante sono le targhe.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto il decreto ministeriale n. 525/2018:
- l’articolo 1, comma 1, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose;
- l’articolo 9, che individua i casi in cui le Prefetture possono autorizzare deroghe;
- l’articolo 10, che prevede la richiesta di autorizzazione e, alla lettera b), l’indicazione della targa del veicolo o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto;
- l’articolo 11, comma 1, che attribuisce alla Prefettura l’istruttoria;
- l’articolo 11, comma 3, lettera b), che stabilisce che il provvedimento autorizzativo indichi la targa del veicolo o le targhe dei veicoli autorizzati alla circolazione.
Sul piano del bollo, richiama:
- l’articolo 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sulla facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio;
- la risoluzione n. 70/E del 18 maggio 2006, sulla nozione di “unico contesto”;
- l’articolo 1 del d.P.R. n. 642/1972 e l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, che assoggettano a bollo gli atti autenticati dai pubblici ufficiali, con misura ordinaria di euro 16,00.
Soluzione interpretativa accolta dall’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il decreto n. 525/2018 consenta la richiesta di autorizzazione per più veicoli solo quando essi siano necessari per la medesima esigenza di trasporto. In tal caso, la Prefettura può rilasciare un provvedimento autorizzativo che contenga più targhe, poiché la norma prevede espressamente che nel provvedimento siano indicate la targa del veicolo o le targhe dei veicoli autorizzati.
Sul piano dell’imposta di bollo, l’Agenzia osserva che l’articolo 13 del d.P.R. n. 642/1972 consente di applicare una sola imposta quando gli atti, compresi i provvedimenti, siano redatti in un unico contesto. Richiamando la risoluzione n. 70/E del 2006, precisa che l’unicità del contesto non va intesa solo in senso formale, ma anche sostanziale. Pertanto, se il provvedimento contiene più targhe riferite a veicoli necessari per la medesima esigenza di trasporto, esso può essere considerato un insieme di provvedimenti redatti in un unico contesto e quindi scontare una sola imposta di bollo.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che:
- il rilascio di un unico provvedimento autorizzativo contenente più targhe è compatibile con il decreto ministeriale n. 525/2018, a condizione che i veicoli siano necessari per la medesima esigenza di trasporto;
- in tale ipotesi, è dovuta una sola imposta di bollo, in quanto il provvedimento è redatto in un unico contesto;
- se per ciascun veicolo sia necessaria una copia autenticata del provvedimento, tale copia è soggetta a imposta di bollo;
- la verifica sulla possibilità di utilizzare autocertificazioni ex d.P.R. 445/2000 non rientra nella competenza tributaria dell’Agenzia e, quindi, non viene affrontata nel merito.
Indicazioni operative
Per gli operatori, il chiarimento rileva perché conferma che, in presenza dei presupposti sostanziali previsti dal decreto n. 525/2018, non è necessario frazionare l’autorizzazione in più provvedimenti solo per ragioni di bollo. La corretta impostazione è quella di valutare, in sede prefettizia, se le targhe indicate si riferiscano a veicoli impiegati per la stessa esigenza di trasporto; solo in quel caso il provvedimento cumulativo può essere assoggettato a una sola imposta di bollo. Le copie autenticate, invece, restano autonomamente imponibili.
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