Risposta n. 456 del 31/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo la società, la quota a conguaglio del premio 2018, come regolata dall’accordo integrativo del 2 luglio 2018, soddisfa i requisiti della detassazione perché collegata a incrementi misurabili di produttività; la stessa conclusione varrebbe per gli anni successivi, salvo modifica degli indicatori.
Detassazione del premio di risultato 2018 erogato in esecuzione di contratti aziendali.
Il quesito
La società chiede se il premio di risultato 2018, limitatamente alla quota a conguaglio del 70% erogata nel 2019, e le eventuali analoghe erogazioni per gli anni successivi, possano beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% prevista dalla legge n. 208/2015; chiede inoltre se la società possa applicare tale imposta in sede di conguaglio fiscale 2019.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile l’imposta sostitutiva del 10% solo se la maturazione del premio avviene dopo la stipula di criteri contrattuali conformi e con indicatori individuati prima dell’inizio del periodo di maturazione. Nel caso concreto, per il 2018 l’agevolazione spetta solo sul 50% del premio, in presenza di incremento degli indicatori al 31 dicembre 2018 rispetto al 30 giugno 2018; per gli anni successivi l’agevolazione è possibile solo se gli indicatori sono conformi alla normativa e definiti in anticipo. La diversa incidenza tra indicatori di stabilimento e di area non impedisce l’agevolazione.
Detassazione dei premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali
L’interpello riguarda l’applicazione del regime agevolato previsto per i premi di risultato dalla legge n. 208 del 2015. La società istante descrive un sistema premiale aziendale strutturato su più indicatori di performance e chiede se, in particolare, la quota a conguaglio del premio relativo al 2018 possa essere assoggettata all’imposta sostitutiva del 10%.
Fattispecie e contesto
La società ha sottoscritto in data 6 settembre 2016 un accordo aziendale con i lavoratori per il triennio 2016-2018, finalizzato anche all’erogazione di premi di risultato di ammontare variabile. Per gli anni 2016 e 2017 non era stata applicata l’imposta sostitutiva, poiché non risultavano soddisfatti i requisiti di legge.
Per il periodo d’imposta 2018, e per gli eventuali periodi successivi, la società intende invece verificare l’accesso al regime agevolato. I premi sono determinati sulla base di indicatori di performance di stabilimento, che incidono per il 70%, e di area/dipartimento, che incidono per il 30%.
La corresponsione del premio avviene in due fasi:
- un anticipo pari al 30% liquidato con le competenze di gennaio dell’anno di riferimento;
- un conguaglio pari al 70% liquidato nell’anno successivo, entro il mese di aprile.
La quota di anticipo del premio 2018 è stata già assoggettata a ritenuta ordinaria e non forma oggetto dell’istanza. La richiesta riguarda quindi solo il conguaglio del 70%.
Accordo integrativo del 2 luglio 2018
Con successivo accordo del 2 luglio 2018 le parti hanno integrato l’accordo originario per adeguarlo alla disciplina dell’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge n. 208 del 2015. Per i premi di risultato relativi al 2018 sono stati individuati dieci indicatori e si è previsto che la detassazione si applichi qualora, nel medesimo periodo, si sia realizzato un miglioramento dei risultati rispetto al 2017 in almeno uno degli indicatori.
La società precisa che la verifica dell’incrementalità riguarda solo alcuni indicatori relativi alle performance aziendali complessive e non il risultato dei singoli dipartimenti. Per gli anni successivi intende mantenere la stessa struttura, con eventuali modifiche dei parametri in base all’evoluzione aziendale.
Quesito del contribuente
La società chiede se il premio di risultato 2018, limitatamente alla quota a conguaglio del 70% corrisposta nel 2019, e analogamente i premi degli anni successivi, possano beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di risultato, entro i limiti economici di legge.
Chiede inoltre se, in qualità di sostituto d’imposta, possa applicare tale imposta sostitutiva in sede di conguaglio degli oneri impositivi 2019 da effettuarsi nel mese di dicembre 2019.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha reintrodotto a regime, dal periodo d’imposta 2016, la tassazione agevolata del 10% per i premi di risultato di ammontare variabile legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, entro il limite di euro 3.000;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 25 marzo 2016;
- l’articolo 2 del decreto, che definisce i premi di risultato e richiede criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo;
- il comma 187 della legge n. 208 del 2015, che subordina l’agevolazione all’erogazione delle somme in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Sono inoltre richiamate la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 e la risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
La società ritiene che il premio 2018, nella sola quota a conguaglio del 70%, possa beneficiare della detassazione perché determinato, erogato e disciplinato secondo l’accordo aziendale del 2 luglio 2018, ritenuto conforme alla disciplina di riferimento. La medesima conclusione, secondo la società, dovrebbe valere anche per le annualità successive, in presenza della stessa struttura premiale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma il quadro normativo generale: l’imposta sostitutiva del 10% si applica ai premi di risultato di ammontare variabile, collegati a incrementi misurabili e verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, purché l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali e i criteri di misurazione siano definiti contrattualmente con un ragionevole anticipo rispetto alla maturazione del premio.
Richiamando la prassi, l’Agenzia ribadisce che la funzione incentivante della disciplina è soddisfatta solo se la maturazione del premio e non la sola erogazione avviene successivamente alla stipula del contratto, sulla base di obiettivi incrementali previamente definiti e misurati in un periodo congruo.
Nel caso concreto, l’Agenzia, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, afferma che se la misurazione degli indicatori previsti dall’accordo integrativo evidenzia, al 31 dicembre 2018, un incremento rispetto al valore registrato al 30 giugno 2018, l’imposta sostitutiva del 10% può applicarsi soltanto al 50% del premio di risultato 2018. Ne consegue che, in sede di conguaglio 2020, la società potrà recuperare le maggiori ritenute operate sul 50% del totale del premio relativo al 2018.
Per le annualità successive, l’agevolazione potrà essere riconosciuta soltanto se l’indicatore di riferimento sia conforme ai parametri normativi e sia individuato prima dell’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante.
Infine, l’Agenzia chiarisce che la diversa incidenza degli indicatori di stabilimento e di area/dipartimento, rispettivamente pari al 70% e al 30%, non impedisce l’applicazione dell’imposta sostitutiva. La strutturazione del premio è infatti distinta dalla verifica degli incrementi di risultato richiesti dalla legge: la prima riguarda le politiche retributive concordate, mentre la seconda attiene al conseguimento di un risultato incrementale aziendale misurato dagli indicatori contrattualmente definiti.
Conclusioni operative
L’interpello conferma che il regime agevolato non dipende dalla sola forma del premio o dalla sua articolazione interna, ma dal rispetto sostanziale dei requisiti di incremento e di preventiva definizione contrattuale degli indicatori. Nel caso esaminato, l’agevolazione è riconosciuta solo in misura parziale per il 2018 e subordinata, per gli anni successivi, alla conformità degli indicatori e alla loro preventiva individuazione.
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