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Interpello

Risposta n. 457 del 31/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che i due immobili vadano inseriti nella dichiarazione di successione perché erano presenti alla data di apertura della successione, ma non debba eseguirsi la voltura/trascrizione né versarsi l’imposta ipotecaria e catastale, poiché la proprietà era già stata trasferita a terzi prima dell’apertura della procedura di eredità giacente.

Obbligo di dichiarazione di successione del curatore di eredità giacente e formalità di trascrizione/voltura degli immobili ereditari

Il quesito

Il curatore dell’eredità giacente chiede se due immobili pignorati e trasferiti a terzi con decreto di trasferimento del 2014, ma esistenti al momento dell’apertura della successione, vadano inclusi nella dichiarazione di successione e se per essi debbano essere eseguite trascrizione e voltura con pagamento delle relative imposte, nonostante non siano più nella disponibilità della procedura.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che i beni vanno inclusi nella dichiarazione di successione, perché al decesso erano ancora intestati al de cuius, sebbene pignorati. Sostiene inoltre che la trascrizione del certificato di successione va comunque richiesta per effetti fiscali e che, per l’eredità giacente, sussiste l’obbligo di voltura catastale con conseguente imposta catastale. Richiama infine la solidarietà dei soggetti obbligati nei limiti del valore dei beni posseduti.

Obbligo di dichiarazione di successione del curatore di eredità giacente e formalità sugli immobili

L’interpello riguarda una procedura di eredità giacente aperta dopo il decesso di un contribuente, nella quale alcuni immobili risultavano già coinvolti in una precedente esecuzione immobiliare e poi trasferiti a terzi con decreto di trasferimento. Il tema centrale è se tali beni debbano essere inseriti nella dichiarazione di successione e se, per essi, debbano essere eseguite la trascrizione e la voltura catastale, con il correlato pagamento delle imposte ipotecaria e catastale.

Fattispecie rappresentata dall’istante

L’istante è stato nominato curatore dell’eredità giacente del de cuius. Dalle verifiche svolte emerge che, alla data del decesso, era pendente una procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore, nel corso della quale:

  • erano stati pignorati due immobili;
  • i beni erano stati aggiudicati nel 2014;
  • il professionista delegato non aveva notificato il progetto di distribuzione al de cuius, non rilevandone il decesso;
  • con decreto di trasferimento del 2014 gli immobili erano stati trasferiti all’aggiudicatario contro il de cuius.

Il curatore precisa che l’inventario della procedura darà conto dei beni presenti all’apertura della successione e della mancata detenzione di quei due immobili, ormai trasferiti. L’attivo dell’eredità giacente comprende invece un fondo spese e quattro terreni agricoli, mentre le passività sono in corso di accertamento. Non vi sarebbero chiamati all’eredità, con conseguente devoluzione al Demanio alla chiusura della procedura.

Quesiti posti all’Agenzia delle Entrate

L’istante chiede in sintesi:

  • se i due immobili pignorati e trasferiti con decreto di trasferimento del 2014 debbano essere inclusi nella dichiarazione di successione del de cuius, poiché esistenti al momento dell’apertura della successione ma non rinvenuti nell’inventario del curatore;
  • se, per tali immobili, debbano essere effettuate voltura e trascrizione, nonostante il trasferimento della proprietà a un terzo sia avvenuto prima dell’apertura della procedura di eredità giacente.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il curatore ritiene che i due immobili debbano essere indicati nella dichiarazione di successione, perché esistenti alla data del decesso, anche se non più rinvenuti nella materiale disponibilità della procedura.

Quanto alla seconda questione, l’istante sostiene di non dover procedere con voltura e trascrizione, perché il trasferimento a favore del terzo si è già perfezionato con provvedimento del giudice dell’esecuzione immobiliare in data anteriore all’apertura della procedura di eredità giacente. Di conseguenza, ritiene non dovute né l’imposta ipotecaria né quella catastale per quei beni.

Per gli altri immobili effettivamente compresi nella procedura, il curatore intende invece versare le imposte ipotecarie e catastali nei limiti delle risorse disponibili.

Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama innanzitutto il Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346:

  • articolo 28, comma 2, che obbliga alla presentazione della dichiarazione di successione anche i curatori delle eredità giacenti;
  • articolo 31, che fa decorrere per tali soggetti il termine di dodici mesi dalla data in cui hanno avuto notizia legale della nomina, successiva all’apertura della successione;
  • articolo 8, comma 1, sulla base imponibile, che individua il valore globale netto dell’asse ereditario alla data di apertura della successione;
  • articolo 9, comma 1, che definisce l’attivo ereditario come l’insieme di tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione, salvo le esclusioni espressamente previste.

Per le formalità immobiliari, l’Agenzia richiama il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347:

  • articolo 5, che prevede la trascrizione del certificato di successione quando la successione comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari;
  • articolo 36 del TUS, richiamato in chiusura, sulla responsabilità solidale dei soggetti obbligati nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti.

In materia catastale viene inoltre richiamato l’articolo 76 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, sulla voltura in caso di eredità giacente.

Soluzione interpretativa condivisa o richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia condivide la soluzione proposta dall’istante sul primo quesito. Osserva che, alla data di apertura della successione, gli immobili erano ancora intestati al de cuius, anche se pignorati, e dunque dovevano essere ricompresi nell’attivo ereditario da indicare in dichiarazione.

Per supportare tale conclusione, l’Agenzia richiama la natura del pignoramento quale vincolo relativo di indisponibilità, che non elimina la titolarità del bene in capo al debitore ma ne limita la disponibilità. In particolare, richiama l’articolo 2913 del codice civile, secondo cui il pignoramento rende inefficaci gli atti di alienazione compiuti sui beni pignorati solo nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

L’Agenzia osserva anche che la disciplina del fallimento del defunto conferma, per analogia sistematica, che in caso di spossessamento pieno la successione è tassata solo sull’attivo residuo dopo la chiusura della procedura fallimentare; diversamente, nel caso di eredità giacente, gli immobili ancora intestati al defunto al momento del decesso rientrano nell’asse ereditario.

Parere dell’Agenzia sulle trascrizioni e sulla voltura

Sul secondo quesito l’Agenzia afferma che, in presenza di beni immobili compresi nella successione, la trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta comunque, in conformità all’articolo 5 del decreto legislativo n. 347 del 1990. La trascrizione ha effetti esclusivamente fiscali e non vale come trascrizione civilistica dell’acquisto mortis causa.

Quanto alla voltura catastale, l’Agenzia richiama l’articolo 76 del Regolamento n. 2153 del 1938, secondo cui, in caso di eredità giacente, deve essere chiesta la voltura con trasporto dei beni dal nome del defunto all’eredità giacente. Ne deriva, secondo la risposta, l’obbligo di effettuare tale formalità e di corrispondere la relativa imposta catastale.

Conclusioni operative

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma che:

  • i due immobili pignorati e trasferiti con decreto del 2014 devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, poiché al momento dell’apertura della successione facevano ancora parte del patrimonio del de cuius;
  • per tali immobili occorre comunque procedere alla trascrizione del certificato di successione, con effetti fiscali;
  • occorre altresì procedere alla voltura catastale in favore dell’eredità giacente, con pagamento della relativa imposta catastale;
  • resta fermo, per gli altri beni effettivamente compresi nella procedura, il versamento delle imposte ipotecarie e catastali nei limiti delle disponibilità della massa ereditaria.

La risposta richiama infine la regola della responsabilità solidale dei soggetti obbligati all’imposta di successione fino al valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.

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