Sentenza del 26/06/2015 n. 1507 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposta di registro ipotecaria e catastale - Agevolazioni prima casa - Cambio di residenza nei 18 mesi - Necessità - Separazione consensuale con trasferimento dell'immobile al coniuge - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha revocato le agevolazioni fiscali "prima casa" relative all'acquisto effettuato il 22 gennaio 2010, poiché il contribuente non risiedeva nel Comune di Andria e non vi ha trasferito la residenza entro il termine perentorio di 18 mesi. Il contribuente ha sostenuto che l'obbligo fosse venuto meno poiché, nell'ambito di una separazione consensuale omologata dal Tribunale, aveva trasferito alla moglie la propria quota dell'immobile in sostituzione dell'indennità di mantenimento. Ha inoltre invocato esigenze oggettive connesse all'assistenza sanitaria e all'invalidità.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Il giudice ha ritenuto legittima la revoca delle agevolazioni e il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre alle sanzioni. Il trasferimento dell'immobile al coniuge, derivante dagli accordi della separazione consensuale, è stato considerato riconducibile alla volontà del cedente e non direttamente al provvedimento giudiziale di omologazione; pertanto non ha esonerato il contribuente dall'obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi. Il trasferimento tardivo della residenza è stato ritenuto irrilevante. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, quantificate in 4.500 euro.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa
Il requisito della residenza deve essere trasferito nel Comune in cui si trova l'immobile entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'acquisto.
Il mancato trasferimento della residenza entro il termine decadenziale comporta la perdita dell'agevolazione e consente all'Amministrazione finanziaria di recuperare le imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali.
Sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 2263 del 5 febbraio 2014
È richiamata a sostegno del principio secondo cui il trasferimento dell'immobile al coniuge, previsto dagli accordi di una separazione consensuale, è riconducibile alla volontà del contribuente e non al provvedimento giudiziale di omologazione; tale circostanza non esonera dall'adempimento del requisito della residenza entro diciotto mesi.
Massime di principio
- Il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza ai fini dell'agevolazione prima casa è perentorio e il suo mancato rispetto comporta, di regola, la decadenza dal beneficio.
- La separazione consensuale, l'omologazione giudiziale e il trasferimento dell'immobile al coniuge non costituiscono automaticamente una causa di esonero dall'obbligo di trasferire la residenza.
- Il trasferimento tardivo della residenza non sana retroattivamente la decadenza già maturata.
- Le esigenze personali, familiari o sanitarie possono non essere sufficienti a derogare al termine, salvo che ricorrano specifiche circostanze riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza come vera causa di forza maggiore.
- In caso di mancato rispetto dei requisiti, l'Amministrazione può revocare l'agevolazione e recuperare la differenza tra la tassazione agevolata e quella ordinaria, oltre alle eventuali sanzioni e agli interessi.
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