Cassazione Civile, Ordinanza n. 34624/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società fornitrice aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito per forniture di farmaci, deducendo che il credito risultava da un accordo quadro con ricognizione di debito munito di data certa anteriore al fallimento e, per parte delle forniture, da un decreto ingiuntivo poi divenuto esecutivo prima del fallimento. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo: che la ricognizione di debito, nei confronti del curatore, fosse solo liberamente apprezzabile e non facesse presumere il rapporto fondamentale; che mancasse la prova delle forniture anteriori all'accordo quadro; e che, per le forniture successive, la clausola contrattuale sulla consegna presso un consorzio e sulla sottoscrizione dei DDT da parte di tale soggetto integrasse una deroga all'art. 1510, comma 2, c.c., con conseguente mancata prova della consegna. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: violazione dell'art. 1988 c.c., in relazione agli artt. 93 l.fall. e 2697 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito anteriore al fallimento imponesse al fallimento di provare l'inesistenza o invalidità del rapporto; omessa valorizzazione del decreto ingiuntivo esecutivo prima del fallimento; violazione degli artt. 1510 e 1362 c.c. e dei principi sulla prova, per avere il tribunale ritenuto che la clausola contrattuale derogasse alla disciplina della consegna; omesso esame della prova testimoniale sulla consegna dei farmaci.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che la ricognizione di debito contenuta in un atto avente data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa e determina la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, con conseguente onere del curatore di provare l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto. Ha inoltre ritenuto erronea la qualificazione della clausola contrattuale come deroga all'art. 1510, comma 2, c.c., perché il suo tenore letterale deponeva semmai per una diversa individuazione del luogo di consegna, non per una vera e propria vendita con consegna all'arrivo.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
norma processuale che regola l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito si discute dell'ammissione del credito
art. 93 l.fall.
richiamato in relazione all'insinuazione al passivo e alla prova del credito
art. 1988 c.c.
la ricognizione di debito avente data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa e comporta presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, salvo prova contraria del curatore
art. 2697 c.c.
la presunzione derivante dalla ricognizione sposta sul curatore l'onere di provare l'inesistenza o invalidità del rapporto
art. 647 c.p.c.
richiamato solo per l'inopponibilità del decreto ingiuntivo privo di esecutorietà secondo il giudice di merito
art. 2710 c.c.
le scritture contabili dell'imprenditore fallito non sono opponibili al curatore nei rapporti tra imprenditori, ma ciò non esclude l'operatività dell'art. 1988 c.c. fuori da quel perimetro
art. 2709 c.c.
richiamato per ribadire l'orientamento sulla non opponibilità delle scritture contabili al curatore nei limiti della disciplina speciale
art. 1510 c.c.
la vendita di cosa da trasportare si presume con spedizione; la deroga alla regola della consegna al vettore richiede elementi precisi e univoci, e la clausola in esame non valeva a configurarla
art. 1362 c.c.
richiamato nel motivo relativo all'interpretazione della clausola contrattuale sulla consegna
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in tema di valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in tema di valutazione delle prove
art. 2735 c.c.
richiamato per distinguere la confessione stragiudiziale dalla ricognizione di debito
art. 2731 c.c.
richiamato quale presupposto soggettivo della confessione
art. 2733 c.c.
richiamato per i limiti oggettivi della confessione su diritti disponibili
art. 2732 c.c.
richiamato per la revoca della confessione per errore di fatto o violenza
art. 2698 c.c.
ritenuto non ostativo alla presunzione legale derivante dall'art. 1988 c.c.
Massime di principio
- La ricognizione di debito contenuta in un atto avente data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa dei creditori e fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, con onere del curatore di dimostrarne l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione.
- Nel giudizio di accertamento del passivo, la posizione di terzietà del curatore non esclude l'operatività dell'art. 1988 c.c., perché la ricognizione di debito non è confessione stragiudiziale ma promessa unilaterale con presunzione relativa di esistenza del debito.
- Le scritture contabili del fallito non sono opponibili al curatore nei limiti degli artt. 2709 e 2710 c.c., ma tale regola non si estende fino a neutralizzare la presunzione derivante da una ricognizione di debito opponibile.
- Nella vendita di cosa da trasportare, la disciplina dell'art. 1510, comma 2, c.c. si presume applicabile; una deroga in favore della consegna all'arrivo richiede clausole o elementi letterali precisi e univoci, non desumibili da una mera organizzazione operativa della consegna presso un soggetto terzo.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali deve distinguere tra vera deroga alla disciplina legale della consegna e semplice individuazione di un diverso luogo di ricezione dei beni, che non basta da sola a spostare il regime legale di liberazione del venditore.
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