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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28947/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione ICI relativo all'anno d'imposta 2014 emesso dal Comune. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per genericità; la CTR aveva poi rigettato l'appello, rilevando sia l'inammissibilità dei motivi nuovi inseriti nelle memorie successive al ricorso, sia la mancata specifica critica, nell'atto di appello, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, da un lato, la violazione di norme processuali e tributarie per avere i giudici ritenuto tardive/inammissibili le deduzioni sulle memorie "aggiuntive", sostenendo che si trattasse di mere precisazioni di una censura già proposta sul difetto di sottoscrizione dell'avviso; dall'altro, denunciava la violazione di varie norme sostanziali per sostenere la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, assumendo che il funzionario firmatario fosse privo del potere di firma perché trasferito ad altro ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da due rationes decidendi autonome: la prima, relativa all'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità critica contro la statuizione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per genericità; la seconda, relativa all'inammissibilità delle ulteriori deduzioni svolte nelle memorie in primo grado. Poiché la ricorrente non aveva censurato specificamente la ratio decisiva concernente l'inammissibilità dell'appello e la conseguente irrevocabilità della statuizione di primo grado, la critica sulle memorie risultava assorbita e comunque inammissibile. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura di merito sul difetto di sottoscrizione, perché la CTR aveva deciso solo in rito e quindi non si era pronunciata, neppure implicitamente, sul merito della controversia. Nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    è la norma evocata per denunciare errores in iudicando, ma la censura è stata reputata in parte assorbita e in parte inammissibile per le ragioni processuali esposte

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    qualificazione sostanziale della prima censura

    la doglianza sulla ritenuta tardività/inammissibilità delle memorie è stata letta come censura processuale contro la motivazione in rito

  • art. 380-bis c.p.c.

    camera di consiglio non partecipata

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello dovuto per il ricorso

    norma richiamata quale parametro del raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 87, L. n. 549 del 1995

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo

  • art. 6, comma 1, L. n. 241 del 1990

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla legittimazione/firma del funzionario

  • artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23 del 2011

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sostanziale sull'avviso ICI

  • art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità dell'avviso di liquidazione

  • Cass. Sez. 1, ord. n. 17182 del 14/08/2020

    richiamata per il principio secondo cui, se la decisione si fonda su rationes autonome e ciascuna sufficiente, vanno impugnate entrambe pena l'inammissibilità

  • Cass. Sez. U, sent. n. 24469 del 30/10/2013

    richiamata per il principio della carenza di interesse a censurare il merito quando il giudice ha deciso in rito e la motivazione sul merito è solo ad abundantiam

  • Cass. Sez. U, sent. n. 2155 del 01/02/2021

    richiamata in senso conforme al principio sulla irrilevanza delle argomentazioni svolte ad abundantiam dopo una decisione in rito

  • Cass. Sez. 1, ord. n. 11675 del 16/06/2020

    richiamata in senso conforme al principio della inammissibilità della censura rivolta solo alla motivazione di merito svolta ad abundantiam

  • Cass. 19/12/2017, n. 30393

    richiamata in senso conforme al medesimo principio

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Se il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, la statuizione di primo grado non specificamente censurata passa in giudicato e preclude l'esame delle ulteriori doglianze, anche se attinenti al merito della controversia.
  • Le deduzioni svolte solo nelle memorie successive non possono sanare, né sostituire, un ricorso introduttivo originariamente generico o inammissibile; la loro ammissibilità presuppone un atto introduttivo già sufficientemente specifico e valido.
  • Quando il giudice decide in rito e si spoglia della potestas iudicandi sul merito, eventuali considerazioni sostanziali svolte comunque nella motivazione hanno valore ad abundantiam e non possono essere utilmente censurate come autonome statuizioni di merito.
  • La censura di violazione di legge sul merito è inammissibile se la decisione impugnata non contiene alcuna pronuncia, neppure implicita, sul merito stesso, ma si arresta alla declaratoria di inammissibilità processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImmaginazione delibere condominiali
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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