Cassazione Civile, Ordinanza n. 28947/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione ICI relativo all'anno d'imposta 2014 emesso dal Comune. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per genericità; la CTR aveva poi rigettato l'appello, rilevando sia l'inammissibilità dei motivi nuovi inseriti nelle memorie successive al ricorso, sia la mancata specifica critica, nell'atto di appello, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, da un lato, la violazione di norme processuali e tributarie per avere i giudici ritenuto tardive/inammissibili le deduzioni sulle memorie "aggiuntive", sostenendo che si trattasse di mere precisazioni di una censura già proposta sul difetto di sottoscrizione dell'avviso; dall'altro, denunciava la violazione di varie norme sostanziali per sostenere la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, assumendo che il funzionario firmatario fosse privo del potere di firma perché trasferito ad altro ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da due rationes decidendi autonome: la prima, relativa all'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità critica contro la statuizione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per genericità; la seconda, relativa all'inammissibilità delle ulteriori deduzioni svolte nelle memorie in primo grado. Poiché la ricorrente non aveva censurato specificamente la ratio decisiva concernente l'inammissibilità dell'appello e la conseguente irrevocabilità della statuizione di primo grado, la critica sulle memorie risultava assorbita e comunque inammissibile. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura di merito sul difetto di sottoscrizione, perché la CTR aveva deciso solo in rito e quindi non si era pronunciata, neppure implicitamente, sul merito della controversia. Nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è la norma evocata per denunciare errores in iudicando, ma la censura è stata reputata in parte assorbita e in parte inammissibile per le ragioni processuali esposte
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
qualificazione sostanziale della prima censura
la doglianza sulla ritenuta tardività/inammissibilità delle memorie è stata letta come censura processuale contro la motivazione in rito
art. 380-bis c.p.c.
camera di consiglio non partecipata
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello dovuto per il ricorso
norma richiamata quale parametro del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 87, L. n. 549 del 1995
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo
art. 6, comma 1, L. n. 241 del 1990
richiamato dalla ricorrente come norma sulla legittimazione/firma del funzionario
artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23 del 2011
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sostanziale sull'avviso ICI
art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità dell'avviso di liquidazione
Cass. Sez. 1, ord. n. 17182 del 14/08/2020
richiamata per il principio secondo cui, se la decisione si fonda su rationes autonome e ciascuna sufficiente, vanno impugnate entrambe pena l'inammissibilità
Cass. Sez. U, sent. n. 24469 del 30/10/2013
richiamata per il principio della carenza di interesse a censurare il merito quando il giudice ha deciso in rito e la motivazione sul merito è solo ad abundantiam
Cass. Sez. U, sent. n. 2155 del 01/02/2021
richiamata in senso conforme al principio sulla irrilevanza delle argomentazioni svolte ad abundantiam dopo una decisione in rito
Cass. Sez. 1, ord. n. 11675 del 16/06/2020
richiamata in senso conforme al principio della inammissibilità della censura rivolta solo alla motivazione di merito svolta ad abundantiam
Cass. 19/12/2017, n. 30393
richiamata in senso conforme al medesimo principio
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Se il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, la statuizione di primo grado non specificamente censurata passa in giudicato e preclude l'esame delle ulteriori doglianze, anche se attinenti al merito della controversia.
- Le deduzioni svolte solo nelle memorie successive non possono sanare, né sostituire, un ricorso introduttivo originariamente generico o inammissibile; la loro ammissibilità presuppone un atto introduttivo già sufficientemente specifico e valido.
- Quando il giudice decide in rito e si spoglia della potestas iudicandi sul merito, eventuali considerazioni sostanziali svolte comunque nella motivazione hanno valore ad abundantiam e non possono essere utilmente censurate come autonome statuizioni di merito.
- La censura di violazione di legge sul merito è inammissibile se la decisione impugnata non contiene alcuna pronuncia, neppure implicita, sul merito stesso, ma si arresta alla declaratoria di inammissibilità processuale.
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