Cassazione Penale, Sentenza n. 45164/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ciro Cerrato impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/07/2021 che lo ha condannato a 4 anni e 11 mesi di reclusione e a euro 4.900,00 di multa per detenzione e porto illegale di arma (artt. 10, 12, 14 legge 14/10/1974 n.497) e per violenza privata aggravata (art. 610, 2° comma c.p.), fatti commessi il 13/01/2018 a Napoli in occasione di una scorribanda armata nel mercato rionale. Ai reati è stata applicata l'aggravante della modalità mafiosa ex art. 416‑bis, comma 1 c.p. Il ricorso articola tre censure: (1) inosservanza di norme processuali e utilizzazione di dichiarazioni contenute in una sentenza non definitiva (richiamando artt. 197, 139, comma 2, 238‑bis e 526, comma 1‑bis c.p.p.); (2) vizio di motivazione per eccessiva motivazione per relationem e carenza motivazionale; (3) errata applicazione della legge penale e mancata motivazione sulla determinazione della pena e della continuazione, con riferimento agli artt. 132 e ss. c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che siano state violate le norme processuali: le dichiarazioni utilizzate dal giudice di appello sono state valutate come conferma della testimonianza del teste Luongo e, soprattutto, il teste è stato autonomamente ritenuto credibile avendo riconosciuto l'imputato tramite riscontri fotografici e filmati. Il secondo motivo è stato considerato generico e inammissibile perché il ricorrente non ha indicato quali specifici profili motivazionali fossero stati omessi dalla corte d'appello; la Corte ha richiamato la possibilità della motivazione per relationem nel caso di doppia conforme quando non emergono elementi di novità nelle censure di appello. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la condanna di merito rimane quindi confermata.
Norme richiamate
legge 14 ottobre 1974, n. 497 (artt. 10, 12, 14)
artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497
Le norme in materia di detenzione e porto di armi sono state applicate per punire la detenzione e l'uso pubblico di una pistola durante la scorribanda; la valutazione del fatto materiale è rimessa ai giudici di merito.
codice penale - violenza privata
art. 610, secondo comma, cod. pen.
La fattispecie di violenza privata aggravata è stata riconosciuta in relazione alla condotta di gruppo che, con minaccia armata, ha costretto persone e residenti a limitazioni della propria libertà e attività.
codice penale - aggravante di tipo mafioso
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante della 'modalità mafiosa' è stata ritenuta sussistente perché i fatti sarebbero stati commessi avvalendosi dell'intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa (clan De Luca‑Bossa‑Minichini‑Aprea), con uso spettacolare e disponibilità di armi e sfruttamento dell'omertà locale.
codice di procedura penale - presunte nullità e utilizzabilità
artt. 197, 139, comma 2, 238‑bis e 526, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Il ricorso sosteneva la violazione di norme procedurali per l'utilizzo di dichiarazioni tratte da una sentenza non definitiva; la Corte ha delimitato i requisiti per l'impiego delle dichiarazioni (es. testimonianze devono essere credibili e di diretta cognizione) e ha ritenuto legittimo l'uso come conferma della testimonianza del teste indipendente.
codice penale - determinazione della pena
artt. 132 e 133 cod. pen.
La Corte ha richiamato che la determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità.
codice di procedura penale - inammissibilità e sanzioni
Applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Le dichiarazioni testimoniali possono essere utilizzate anche se esistono altri atti collegati non definitivi, purché il testimone sia ritenuto credibile e le sue affermazioni riguardino fatti di diretta percezione; il giudice può usare altri atti come conferma, ma deve motivare l'affidabilità autonoma del testimone.
- La motivazione per relationem della corte d'appello è ammissibile quando l'appellante non propone censure nuove o non dimostra che la sentenza di primo grado abbia omesso argomentazioni essenziali; in Cassazione è necessario indicare con precisione quali profili motivazionali sarebbero mancanti.
- Le questioni meramente critiche sulla congruità della pena sono difficilmente accolte in Cassazione: la determinazione della pena è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e può essere sindacata solo in presenza di vizi di illogicità o arbitrarietà.
- L'utilizzo di dichiarazioni rese in procedimenti connessi o rese da coimputati richiede attenzione: tali fonti possono integrare conferme, ma il giudice deve esplicitare i riscontri e le ragioni della valutazione della credibilità.
- Per essere ammesso in Cassazione un motivo di ricorso deve essere specifico e non generico: occorre indicare chiaramente l'errore di diritto o di motivazione e i punti della decisione che si ritengono viziati.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e ammenda/versamento alla Cassa delle ammende) salvo giustificato motivo che escluda la colpa nella presentazione del ricorso.
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