Cassazione Penale, Sentenza n. 9151/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce due motivi: 1) nullità della sentenza impugnata per vizio del decreto di citazione in appello (il decreto indicava erroneamente la sentenza impugnata, ossia la n. 400/23 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anziché la sentenza effettivamente appellata del Tribunale di Napoli del 23/09/2016); 2) vizio di motivazione relativo all'elemento psicologico del reato, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato le specifiche doglianze sollevate in appello circa la mancata prova del dolo di resistenza a pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il secondo motivo (manifestamente infondato), confermando che la condotta descritta — fuga in auto con manovre pericolose, non arrestarsi al rosso e, una volta bloccato, strattonare gli operanti — integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e che il dolo di fattispecie era adeguatamente motivato. Ha invece accolto il primo motivo: il decreto di citazione in appello conteneva un'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria e degli estremi della sentenza impugnata, creando un'incertezza insuperabile sull'oggetto del giudizio d'appello. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per la celebrazione del nuovo giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il decreto di citazione per il giudizio di appello può essere nullo se reca un'erronea indicazione del provvedimento impugnato tale da determinare un'incertezza non superabile sull'oggetto del processo; nel caso di specie l'errore era tale da imporre la nullità.
art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.
La norma indica i requisiti formali del decreto di citazione; la Corte ha valutato che l'errore qui riguardava gli estremi della sentenza impugnata e dell'autorità giudiziaria e non era sanato dal mero riferimento al numero di registro generale.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Citata tra le disposizioni sui vizi della notificazione/atti processuali in relazione alla dedotta nullità del decreto di citazione; la Corte ha comunque ritenuto che l'errore di indicazione del provvedimento impugnato fosse idoneo a determinare l'annullamento.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle norme sulle nullità degli atti processuali; la Corte ha operato un controllo sulla gravità dell'irregolarità formale rispetto al diritto di difesa.
art. 337 cod. pen.
Riferita alla condotta di strattonare gli operanti una volta bloccato il veicolo; la Corte ha ritenuto tale comportamento rilevante anche ai fini del reato previsto dall'art. 337 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e idoneo a integrare la resistenza.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe
Richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti (procedimento cartolare), la Corte ha precisato il richiamo alla disciplina temporanea che ha consentito la trattazione senza udienza.
Massime di principio
- Un decreto di citazione in appello che indica erroneamente l'autorità che ha emesso la sentenza o gli estremi della sentenza impugnata può essere causa di nullità quando l'errore determina un'incertezza insuperabile sull'oggetto del giudizio; in tali casi la sentenza d'appello può essere annullata e il processo rimesso al giudice competente per nuovo giudizio.
- La presenza nel decreto del solo numero di registro generale non è sempre sufficiente a sanare errori che riguardano l'indicazione dell'autorità giudiziaria o gli estremi della sentenza impugnata se tali errori impediscono di individuare con certezza il provvedimento oggetto dell'appello.
- Non grava sull'appellante l'onere di compiere accertamenti presso l'organo giudicante per chiarire a quale provvedimento si riferisca un decreto di citazione formulato in modo ambiguo o erroneo; l'onere di cura formale dell'atto incombe sull'ufficio procedente.
- Sotto il profilo sostanziale, la fuga con manovre pericolose finalizzate a impedire l'inseguimento degli agenti e l'uso di violenza (es. strattonare gli operanti) integrano la resistenza a pubblico ufficiale quando siano idonee a ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica e a far percepire agli agenti un pericolo per l'incolumità.
- Il dolo nel reato di resistenza a pubblico ufficiale si concretizza nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi a un atto d'ufficio; le valutazioni sul dolo devono essere adeguatamente motivate e ancorate agli elementi di fatto rilevati.
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