Cassazione Penale, Ordinanza n. 12898/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo due censure. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, richiamando la sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, c.p., sostenendo che il ristoro sarebbe stato effettuato e che la mancata costituzione di parte civile escluderebbe ulteriori pretese risarcitorie. La Corte ha rilevato che il primo motivo era generico e, inoltre, introduceva una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che il risarcimento fosse solo parziale e che ciò escludesse, in diritto, l'applicabilità dell'attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché fondato su una questione non dedotta in appello; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, poiché il risarcimento accertato era solo parziale e, quindi, non consentiva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. La Corte ha anche precisato che la mancata costituzione di parte civile non equivale, di per sé, a integrale soddisfazione della vittima. È stato inoltre rilevato, sul piano fattuale, che la prova del risarcimento era stata depositata prima dell'ammissione al giudizio abbreviato, sicché l'erronea indicazione del momento del ristoro nella sentenza impugnata non incideva sull'esito.
Norme richiamate
art. 62, n. 6, c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno presuppone un ristoro integrale; il risarcimento parziale non basta a integrarla. La congruità del ristoro è rimessa alla valutazione del giudice, che può disattendere dichiarazioni satisfattive della persona offesa con adeguata motivazione.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024
Richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla particolare tenuità del fatto, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non esaminabile nel merito nel presente giudizio di legittimità.
art. 131-bis c.p.
Richiamato solo in relazione alla particolare tenuità del fatto, quale tema prospettato nel ricorso; la Corte ne ha rilevato la deduzione generica e la novità rispetto al giudizio di appello.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici, cioè non indicano in modo chiaro e puntuale le ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata e i concreti rilievi critici che si intendono muovere.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte in appello, se non quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- L'attenuante del risarcimento del danno richiede, di regola, un integrale ristoro; un pagamento solo parziale non consente il riconoscimento del beneficio.
- La mancata costituzione di parte civile non prova, di per sé, l'integrale soddisfazione della persona offesa, essendo comunque rimessa al giudice la valutazione della congruità del risarcimento offerto o eseguito.
- Un'eventuale imprecisione della sentenza di merito sul momento in cui è avvenuto il risarcimento può restare irrilevante quando la ragione decisiva del diniego dell'attenuante risiede comunque nella parzialità del ristoro.
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