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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35874/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili per asserita insufficiente documentazione e aveva contestato una maggiore IVA dovuta. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che le fatture prodotte fossero idonee a provare i costi e che, non essendo stata contestata la falsità dei documenti, non occorressero ulteriori prove. La CTR aveva confermato, osservando che le fatture erano vere ed effettive e sufficienti ai fini dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972, perché contenevano, seppure sommariamente, gli elementi necessari a identificare i servizi ricevuti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986: secondo la ricorrente, le fatture non rispettavano i requisiti di forma e contenuto richiesti, poiché la descrizione delle prestazioni era insufficiente, e l'Ufficio non aveva contestato operazioni inesistenti ma la non deducibilità dei costi per mancanza di certezza e inerenza, in assenza di ulteriore documentazione comprovante le prestazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui richiede una nuova valutazione di fatto sull'adeguatezza delle indicazioni contenute in fattura, perché il giudice di merito aveva già accertato che le fatture riportavano le indicazioni necessarie a identificare i servizi ricevuti. È infondato nella parte in cui assume che, per il solo fatto che l'Ufficio non abbia contestato la falsità delle fatture, esse non possano essere considerate idonee: la Corte ribadisce che solo la fattura irregolare, non conforme ai requisiti dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità e consente all'Amministrazione di contestare l'effettività delle operazioni e l'indeducibilità dei costi; al contrario, se il contribuente produce fatture regolari, spetta all'Amministrazione dimostrarne l'inattendibilità, anche tramite presunzioni. Il ricorso è stato quindi sostanzialmente respinto e non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    viene invocato il vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito, ma il motivo è respinto perché in parte richiede una rivalutazione del fatto.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    la regolarità formale e contenutistica della fattura è decisiva: solo la fattura irregolare fa venir meno la presunzione di veridicità e la sua idoneità a costituire titolo per la deduzione del costo; la fattura regolare impone all'Amministrazione di provarne l'inattendibilità.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi, che l'Ufficio assume violata per mancanza di certezza e inerenza delle prestazioni fatturate.

Massime di principio

  • La censura di legittimità è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione del contenuto delle fatture già compiuta dal giudice di merito.
  • La fattura irregolare, cioè non conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge, perde la presunzione di veridicità e non è sufficiente, da sola, a fondare la deduzione del costo o la detrazione dell'IVA.
  • Se il contribuente produce regolari fatture, l'onere di dimostrarne l'inattendibilità grava sull'Amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche mediante presunzioni; il giudice deve valutare il complessivo quadro probatorio per accertare l'effettività delle operazioni fatturate.
  • La mera assenza di una contestazione espressa di operazioni inesistenti non è decisiva: ciò che rileva è la conformità della fattura ai requisiti legali e la prova dell'effettività della prestazione ai fini della deducibilità del costo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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