Cassazione Penale, Sentenza n. 26989/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del 19/11/2021 che aveva convalidato il provvedimento del Questore (obbligo di presentazione). Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto di difesa per inosservanza del termine dilatorio di 48 ore riconosciuto all'interessato o al difensore per presentare memorie prima della pronuncia del G.I.P.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla congruità della sanzione; 3) vizio di motivazione con riferimento alla memoria difensiva trasmessa via PEC il 20/11/2021 alle ore 10.07.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che qualifica la misura dell'art.6 L. 401/1989 come limitazione della libertà personale, soggetta alle garanzie dell'art.13 Cost., e che impone il rispetto di un termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, entro il quale il destinatario possa esercitare il diritto di difesa mediante un "contraddittorio cartolare". Dal momento che il G.I.P. ha depositato l'ordinanza di convalida il 19/11/2021 alle ore 12.55, prima della scadenza delle 48 ore dalla notifica (avvenuta il 18/11/2021 alle ore 12.40), è stato limitato il diritto di difesa del ricorrente. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 15/11/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6 (misure di prevenzione) e commi 2 e 2-bis relativi all'obbligo di presentazione e alle garanzie procedurali
La misura prevista dall'art.6 è una forma di restrizione della libertà personale; pertanto si applicano le garanzie costituzionali e processuali, incluso il diritto a un "contraddittorio cartolare" e a un congruo termine per l'esercizio della difesa (48 ore dalla notifica).
Art. 13 Costituzione
Richiamato per affermare che le misure che limitano la libertà personale devono rispettare le garanzie costituzionali; l'art.6 L.401/89 è soggetto a queste garanzie.
Art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
La violazione del termine dilatorio delle 48 ore integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178 lett. c), che impone l'annullamento del provvedimento impugnato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 512/2002
la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio"
Conferma che le misure di prevenzione rientrano nelle restrizioni della libertà personale e che il destinatario deve avere conoscenza e possibilità di esercitare i diritti di difesa.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 44273/2004
necessità che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine e che possa esercitare il diritto di difesa tramite un "contraddittorio cartolare"
Stabilisce che il termine di 48 ore, spettante al P.M. per chiedere la convalida, vale anche per l'interessato per presentare memorie e deduzioni; il Giudice deve verificare il rispetto di tale termine prima di convalidare.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 48 ore decorre dalla notifica del provvedimento del Questore e vale sia per il Pubblico Ministero che per il destinatario della misura: il Giudice non può convalidare prima della scadenza di tale termine se ciò impedisce all'interessato di esercitare il diritto di difesa.
- La violazione del termine delle 48 ore integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178 cod.proc.pen., con conseguente annullamento senza rinvio dell'atto di convalida e cessazione dell'efficacia della misura impugnata (nella parte contestata).
- Il diritto di difesa in questi procedimenti si esercita mediante un "contraddittorio cartolare": l'interessato deve poter accedere agli atti trasmessi dal Questore e presentare memorie e deduzioni entro il termine previsto.
- In caso di notifica occorre verificare con precisione data e ora per calcolare il termine delle 48 ore; eventuali atti del G.I.P. antecedenti la scadenza sono vulnerabili e possono essere impugnati con successo.
- La corte può annullare l'ordinanza di convalida senza rinvio quando il vizio attiene esclusivamente alla procedura di convalida (mancato rispetto del termine dilatorio), determinando la cessazione dell'efficacia della misura limitatamente alla parte impugnata.
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