Ordinanza n. 5608/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento a. del provvedimento M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-11-12-2025 (all.1), della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in pari data; b. del presupposto provvedimento del 28 agosto 2025 della Direzione Generale per il Personale Militare (All.2); c. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o provvedimenti lesivi relativi alla richiesta di ostensione di atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari riguardanti colleghi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'ostensione di atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari riguardanti tre colleghi. Il TAR ha rilevato che, in ragione della natura della documentazione richiesta, i colleghi sono soggetti individuati o facilmente individuabili che dall'esercizio dell'accesso potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Essi devono quindi essere qualificati come controinteressati ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990. Poiché il ricorso non era stato notificato ai controinteressati, il contraddittorio risultava incompleto.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso. Ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei tre controinteressati, assegnando il termine del 15 aprile 2026 per la notificazione e quello del 30 aprile 2026 per il deposito della documentazione attestante l'avvenuta integrazione. Ha fissato la successiva camera di consiglio per il 17 giugno 2026. La decisione si fonda sull'applicazione, nel rito in materia di accesso, dell'art. 49 c.p.a., espressamente richiamato dall'art. 116 c.p.a. nei confronti dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
Sono controinteressati nel giudizio di accesso i soggetti individuati o facilmente individuabili dalla natura dei documenti richiesti che potrebbero subire una lesione del diritto alla riservatezza.
art. 116 c.p.a.
Nel giudizio in materia di accesso si applica espressamente ai controinteressati la disciplina sull'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 49 c.p.a.
art. 49 c.p.a.
Quando il contraddittorio non è integro, il giudice ordina l'integrazione nei confronti dei soggetti necessari.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il termine processuale richiamato dal giudice rileva ai fini della fissazione della successiva camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio per l'accesso ai documenti, sono controinteressati tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura dei documenti richiesti che potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza.
- Nel rito previsto dall'art. 116 c.p.a., la mancata notificazione del ricorso ai controinteressati impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., prima della decisione sulla domanda di accesso.
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