Circolare numero 196 del 26-7-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone, dal 1 settembre 1991, il decentramento alle Sedi regionali della trattazione delle domande di pensione in regime di convenzione bilaterale con Brasile, Uruguay e Svezia, con alcune regole specifiche per ciascun Paese. Vengono inoltre precisati i criteri di competenza tra Sedi, la gestione delle domande già pervenute alla Direzione generale entro il 31 agosto 1991 e le modalità operative per l’istruttoria, i formulari da utilizzare, la documentazione da acquisire e i casi particolari rilevanti ai fini della definizione delle prestazioni e dell’integrazione al trattamento minimo.
Decentramento alle Sedi regionali delle domande di pensione in convenzione con Brasile, Uruguay e Svezia
Decentramento delle domande di pensione in convenzione con Brasile, Uruguay e Svezia
La circolare dispone il trasferimento alle Sedi regionali, dal 1 settembre 1991, della trattazione delle domande di pensione in regime di convenzione bilaterale con Brasile, Uruguay e Svezia. Il provvedimento si inserisce nel processo di decentramento degli adempimenti gestionali già deliberato e disciplina anche i casi di competenza, i rapporti con gli organismi esteri e le modalità operative di istruttoria.
Ambito del decentramento e pratiche pregresse
Dal 1 settembre 1991 le domande di pensione in convenzione con i tre Paesi indicati devono essere presentate e trattate presso le Sedi regionali, che applicano i criteri ordinari delle pratiche internazionali, salvo le specifiche istruzioni impartite per ciascun regime convenzionale. Restano invece presso la Direzione centrale per i Rapporti e le Convenzioni internazionali le domande già pervenute sino al 31 agosto 1991, che vengono trattate a stralcio.
Competenza tra più convenzioni
La circolare modifica il criterio di competenza in caso di domande presentate contemporaneamente ai sensi di più convenzioni a competenza esclusiva. In tale ipotesi, la competenza è attribuita alla Sede regionale che ha la trattazione esclusiva per la convenzione relativa al Paese estero nel quale è stata svolta l’ultima attività lavorativa prima del pensionamento. Se le domande vengono presentate in tempi diversi, rimane competente la Sede che ha trattato la prima domanda.
Domande a carico della previdenza norvegese
Nel quadro del decentramento viene chiarito anche il trattamento delle domande a carico dell’assicurazione norvegese, che non devono più essere inoltrate alla Direzione generale ma trasmesse direttamente all’organismo norvegese dalle SAP competenti per residenza. La circolare ricorda altresì che, ai sensi della Convenzione italo-norvegese del 12 giugno 1959, in assenza di diritto a pensione autonoma è previsto il rimborso dei versamenti effettuati; a seguito di tale rimborso, su domanda, è possibile l’accredito nell’AGO dei periodi contributivi corrispondenti alle somme rimborsate.
Brasile: istruttoria delle domande per residenti in Italia
Per le domande in convenzione italo-brasiliana presentate da residenti in Italia, le Sedi regionali devono innanzitutto acquisire la documentazione del lavoro svolto in Brasile, costituita dalla carteira profissional o dalla caderneta de contribuições, in originale o in copia autenticata per ciascuna pagina. La circolare prevede l’invio del mod. IT/BRA 1 quando il richiedente sia superstite, invalido o abbia già raggiunto l’età pensionabile brasiliana (65 anni per gli uomini e 60 per le donne). In questi casi l’interessato deve restituire il modulo compilato e sottoscritto per il successivo inoltro all’istituzione brasiliana.
Dopo l’acquisizione della documentazione, l’istruttoria procede in due modalità principali:
- se il richiedente beneficia già di una prestazione brasiliana, non ha ancora raggiunto l’età pensionabile brasiliana oppure domanda una pensione di anzianità, si richiede l’estratto contributivo all’istituzione brasiliana con il paragrafo automatizzato del CI11 richiamabile con la lettera "M"; se il richiedente è già pensionato a carico del Brasile, si chiede anche l’importo della pensione brasiliana alla decorrenza della pensione italiana con il paragrafo "Q";
- negli altri casi, ossia domande ai superstiti, di invalidità e di vecchiaia con richiedente già in età pensionabile brasiliana, si trasmette il mod. IT/BRA 2 in unica copia, compilato nella prima facciata con i dati anagrafici e nelle pagine 2 e 3 della Parte I, insieme ai paragrafi 4 e 5 del CI11.
Alla trasmissione devono essere comunque allegati la documentazione lavorativa, il mod. IT/BRA 1 compilato e firmato e, se del caso, la perizia medica. In attesa dell’automatizzazione del formulario IT/BRA 2 e della ristampa del mod. IT/BRA 1, le Sedi regionali devono provvedere alla riproduzione in loco dei modelli cartacei.
Brasile: gestione delle domande per residenti in Brasile e particolarità
Per i residenti in Brasile, l’istituzione competente invia alla Sede regionale la nota di riscontro compilata, accompagnata dalla domanda di pensione e dalla documentazione necessaria. Sulla base di tale corredo, la Sede regionale assume le decisioni applicando i consueti criteri, notifica il provvedimento direttamente all’interessato e ne invia copia all’istituzione brasiliana.
La circolare evidenzia alcune particolarità del regime:
- il Brasile non concede, allo stato, pensioni di anzianità fondate sul cumulo dei periodi assicurativi italiani;
- nel regime previdenziale brasiliano la qualità di assicurato permane per 12 mesi dalla cessazione dell’attività coperta, elevati a 24 mesi se risultano più di 120 contributi mensili;
- in mancanza di tali requisiti, l’istituzione brasiliana non concede prestazioni né in regime autonomo né in convenzione;
- ai fini dell’integrazione al trattamento minimo della pensione italiana non devono essere considerate alcune prestazioni brasiliane, tra cui Abono de permanencia in servicio, Auxilio reclusao, Beneficio por accidente do lavoro, benefici erogati dalla Previdencia social rural, Renda mensual vitalicia e Auxilio doenca.
Uruguay: istruttoria delle domande per residenti in Italia
Per l’Uruguay, la circolare rinvia alla disciplina già contenuta nelle precedenti Circolari n. 2300 C.I. del 13 gennaio 1986 e n. 2031 C.I. dell’8 maggio 1987, in particolare per quanto riguarda i formulari IT/UR 1, IT/UR 2, UR/IT 1 e UR/IT 2. Per i residenti in Italia devono essere richiesti, tramite la nuova versione del CI12 paragrafo "H", la documentazione di lavoro, il numero di expediente e la Cassa presso cui sono stati versati i contributi; se il richiedente è già pensionato a carico dell’Uruguay, occorre anche indicare il numero della pensione uruguaiana.
Se il richiedente ha raggiunto l’età pensionabile uruguaiana (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) oppure chiede una pensione di invalidità o ai superstiti, deve essere inviato il mod. IT/UR 1 per la domanda a carico dell’assicurazione uruguaiana, da restituire compilato e sottoscritto. Acquisita la documentazione, la Sede regionale trasmette il mod. IT/UR 2 automatizzato; la compilazione del prospetto della carriera italiana è facoltativa, poiché può essere allegato il modello E205. La circolare precisa che la prenotazione del formulario compila automaticamente il campo DATA FORM.
Uruguay: gestione delle domande per residenti in Uruguay
Per i residenti in Uruguay, l’istituzione competente trasmette alla Sede regionale le domande su mod. UR/IT 1 unitamente a due copie del formulario UR/IT 2. La parte I di tale formulario contiene la carriera assicurativa uruguaiana. La Sede regionale compila la parte II con i dati di calcolo o con i motivi dell’eventuale reiezione e restituisce il formulario all’istituzione uruguaiana. Il provvedimento italiano viene notificato direttamente all’interessato e trasmesso in copia all’istituzione competente uruguaiana.
Svezia: istruttoria delle domande per residenti in Italia
Per la Svezia, la circolare rinvia alle precedenti Circolari n. 1206 C.I. del 12 settembre 1983 e n. 1207 C.I. del 29 settembre 1984, con particolare riferimento ai formulari S/I 7, I/S 7, S/I 7bis, I/S 8, S/I 8, S/I 9 e I/S 9. Per i residenti in Italia, prima del collegamento, la Sede regionale deve richiedere con il nuovo paragrafo "H" del CI12 la documentazione del lavoro svolto in Svezia e il numero personale svedese.
L’istruttoria deve essere effettuata con il modello automatizzato I/S 9, richiamabile con TIPO STAMPA 3, utilizzabile per tutte le richieste e trasmissioni verso e dall’organismo svedese. Se il richiedente non ha ancora compiuto l’età pensionabile svedese, pari a 65 anni per uomini e donne, pur potendo essere anticipata a 62 anni, con I/S 9 si richiede soltanto l’estratto dei contributi. Se invece il richiedente ha già raggiunto l’età pensionabile svedese, oppure presenta domanda di invalidità o ai superstiti, si inviano il formulario di collegamento I/S 7, il prospetto assicurativo I/S 8 oppure l’E205 e, nei casi di assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità, anche la relazione sanitaria su modulo bilingue da riprodurre in loco. Tutte le richieste devono essere corredate dalla documentazione di lavoro fornita dall’interessato; se il richiedente è già pensionato a carico della Svezia, va chiesto anche l’importo della pensione svedese alla decorrenza italiana.
Svezia: particolarità e integrazione al trattamento minimo
La circolare sottolinea che, ai fini dell’integrazione al trattamento minimo della pensione italiana, è necessario conoscere tramite il modello I/S 9 il tipo di prestazione eventualmente erogata dall’assicurazione svedese. Vengono distinte alcune prestazioni la cui natura giuridica impedisce o condiziona la considerazione ai fini dell’integrazione:
- la delpension, prestazione non pensionistica concessa in caso di riduzione dell’orario di lavoro;
- la sjukbidrag, sussidio di malattia erogato in caso di riduzione della capacità lavorativa;
- la fortidspension, che può essere riconosciuta come prestazione di invalidità da malattia generica oppure da malattia professionale o infortunio sul lavoro e che, al compimento del 65° anno di età, si trasforma in pensione di vecchiaia.
Per la fortidspension è essenziale accertare la causa della prestazione: se è erogata per infortunio sul lavoro o malattia professionale non deve essere considerata ai fini dell’integrazione al trattamento minimo ex art. 8 della legge 153/69; negli altri casi, invece, ha rilevanza.
Indirizzi degli organismi competenti esteri
Per l’invio delle pratiche e dei formulari, la circolare riporta gli indirizzi degli organismi competenti:
- Brasile: Secretaria de beneficios do I.N.P.S., Divisao de Acordos Internacionais, Rua Pedro Lessa 36, Sobreloja, CEP 20031, Caixa Postal 86, Rio de Janeiro;
- Uruguay: Asesoria Letrada del Directorio B.P.S., Sector Convenios Internacionales, Avenida 18 de Julio 1912, Piso I, Montevideo;
- Svezia: Stockholms Lans Allmanna Forsakringskassa, Utlandsavdeningen, S-105 11 Stockholm.
La circolare si chiude con i richiami alle precedenti fonti ufficiali cui rinvia per i dettagli complementari sui diversi regimi convenzionali.
Punti principali
Decentramento della trattazione alle Sedi regionali
Dal 1 settembre 1991 la trattazione delle domande di pensione accentrate presso la Direzione generale è trasferita alle Sedi regionali per i regimi convenzionali con Brasile, Uruguay e Svezia. Le domande già presentate fino al 31 agosto 1991 restano in carico alla Direzione centrale per i Rapporti e le Convenzioni internazionali, che le tratta a stralcio. Le Sedi regionali devono applicare i criteri ordinari previsti per le pratiche di pensione in regime internazionale, salvo le specifiche istruzioni contenute nei singoli paragrafi convenzionali.
Criteri di competenza tra più convenzioni
Viene modificato il criterio richiamato dalla Circolare n. 1069 C.I. del 21 giugno 1982 per le domande presentate contemporaneamente ai sensi di più convenzioni a competenza esclusiva. La competenza spetta alla Sede regionale che tratta in via esclusiva la convenzione relativa al Paese estero in cui è stata svolta l’ultima attività lavorativa prima del pensionamento. Se le domande sono presentate in tempi diversi, la competenza resta alla Sede che ha trattato la prima domanda.
Domande a carico dell’assicurazione norvegese
Nel quadro del decentramento, anche le domande di pensione a carico dell’assicurazione norvegese non devono più essere inoltrate alla Direzione generale, ma trasmesse direttamente all’organismo norvegese dalle SAP competenti per il luogo di residenza del richiedente. La circolare ricorda che la Convenzione italo-norvegese del 12 giugno 1959 prevede, in caso di mancato diritto a pensione autonoma, il solo rimborso dei versamenti, con possibilità di accredito in AGO dei periodi corrispondenti alle somme rimborsate.
Istruttoria delle domande in convenzione con il Brasile
Per i residenti in Italia occorre acquisire la documentazione del lavoro svolto in Brasile prima del collegamento: carteira profissional o caderneta de contribuições, in originale o copia autenticata. Per domande ai superstiti o di invalidità, o quando il richiedente ha già raggiunto l’età pensionabile brasiliana, va inviato il mod. IT/BRA 1 per la richiesta di pensione brasiliana. Se il richiedente beneficia di una prestazione brasiliana o non ha ancora l’età pensionabile, si chiede l’estratto contributivo con il paragrafo automatizzato del CI11 (lettera M) e, se già pensionato a carico del Brasile, anche l’importo della pensione alla decorrenza italiana con il paragrafo Q. Negli altri casi si trasmette il mod. IT/BRA 2 con i dati anagrafici e le pagine 2 e 3 della Parte I, più i paragrafi 4 e 5 del CI11, allegando la documentazione lavorativa, il mod. IT/BRA 1 compilato e, se necessario, la perizia medica.
Particolarità del regime italo-brasiliano
La circolare segnala che il Brasile non concede, allo stato, pensioni di anzianità fondate sul cumulo dei periodi assicurativi italiani. Precisa inoltre il mantenimento della qualità di assicurato per 12 mesi dopo la cessazione dell’attività coperta, elevati a 24 mesi se risultano più di 120 contributi mensili in Brasile. In mancanza di tali requisiti, l’istituzione brasiliana non riconosce prestazioni né autonome né convenzionali. Ai fini dell’integrazione al trattamento minimo non vanno considerate alcune prestazioni brasiliane, tra cui Abono de permanencia in servicio, Auxilio reclusao, Beneficio por accidente do trabalho, benefici erogati dalla Previdencia social rural, Renda mensual vitalicia e Auxilio doenca.
Istruttoria delle domande in convenzione con l’Uruguay
Per i residenti in Italia devono essere richiesti, con il paragrafo H aggiornato del CI12, la documentazione di lavoro, il numero di expediente, la Cassa presso cui sono stati versati i contributi e, se già pensionati, il numero della pensione uruguaiana. Se il richiedente ha raggiunto l’età pensionabile uruguaiana (60 anni uomini, 55 donne) oppure chiede invalidità o superstiti, si invia il mod. IT/UR 1 per la domanda uruguaiana, da restituire compilato e sottoscritto. Dopo l’acquisizione della documentazione, va inviato il mod. IT/UR 2 automatizzato; la compilazione del prospetto sulla carriera italiana è facoltativa, potendo essere allegato il modello E205. La parte I del formulario riporta i dati necessari e la parte II è utilizzata per i dati di calcolo o per i motivi di reiezione.
Gestione delle domande per residenti in Uruguay
Per i residenti in Uruguay l’istituzione competente invia alla Sede regionale le domande UR/IT 1 con due copie del formulario UR/IT 2. La parte I del formulario contiene la carriera assicurativa uruguaiana; la Sede regionale compila la parte II con i dati di calcolo o con i motivi dell’eventuale rigetto e restituisce il tutto all’istituzione uruguaiana. Il provvedimento italiano viene notificato direttamente all’interessato e trasmesso in copia all’istituzione competente.
Istruttoria delle domande in convenzione con la Svezia
Per i residenti in Italia, prima del collegamento, occorre richiedere con il paragrafo H del CI12 la documentazione del lavoro svolto in Svezia e il numero personale svedese. L’istruttoria si effettua con il modello automatizzato I/S 9, richiamabile con TIPO STAMPA 3, utilizzabile per tutte le richieste e trasmissioni verso e dall’organismo svedese. Se il richiedente non ha ancora raggiunto l’età pensionabile svedese (65 anni per uomini e donne, con possibilità di pensione anticipata a 62 anni), con I/S 9 si chiede solo l’estratto dei contributi. Se ha già raggiunto l’età pensionabile o presenta domanda di invalidità o superstiti, si inviano il formulario I/S 7, il prospetto assicurativo I/S 8 oppure l’E205 e, per assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità, anche la relazione sanitaria su modulo bilingue. Se il richiedente è già pensionato a carico della Svezia, va chiesto anche l’importo della pensione svedese alla decorrenza italiana.
Particolarità del regime italo-svedese e integrazione al minimo
Ai fini dell’integrazione al trattamento minimo è necessario conoscere, tramite il modello I/S 9, il tipo di prestazione erogata dalla Svezia. La circolare distingue tra prestazioni che non devono essere considerate e quelle che invece rilevano: la delpension, la sjukbidrag e la fortidspension vanno valutate in base alla loro natura. In particolare, la fortidspension non rileva se erogata per infortunio sul lavoro o malattia professionale, mentre rileva negli altri casi; la stessa, al compimento dei 65 anni, si trasforma in pensione di vecchiaia. Per la corretta valutazione ai fini dell’art. 8 della legge 153/69, va dunque accertata la causa di erogazione.
Indirizzi degli organismi competenti esteri
La circolare indica gli indirizzi degli organismi esteri da utilizzare per le trasmissioni: per il Brasile, Secretaria de beneficios do I.N.P.S., Divisao de Acordos Internacionais, Rua Pedro Lessa 36, Sobreloja, CEP 20031, Caixa Postal 86, Rio de Janeiro; per l’Uruguay, Asesoria Letrada del Directorio B.P.S., Sector Convenios Internacionales, Avenida 18 de Julio 1912, Piso I, Montevideo; per la Svezia, Stockholms Lans Allmanna Forsakringskassa, Utlandsavdeningen, S-105 11 Stockholm.
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