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Sentenza

Sentenza n. 116/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. SpA, n.159 del 22 maggio 2025, di aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura di kit per la raccolta e conservazione del DNA da salme destinate alla cremazione occorrenti alle AA.SS.LL. della regione Campania. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PP&C s.r.l. il 18/7/2025: - oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale, anche del Verbale n. 4 e Verbale n. 5.

Giustizia amministrativa202503188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di kit per la raccolta e conservazione del DNA da salme destinate alla cremazione, nonché i verbali del seggio di conformità tecnica n. 4 e n. 5

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda e non aggiudicataria in una procedura alla quale avevano partecipato due operatori economici, ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che alcuni componenti dei kit offerti dall’aggiudicataria fossero difformi dalle caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato e dovessero comportare l’esclusione dell’offerta. Ha inoltre dedotto la carenza della documentazione tecnica richiesta dalla lex specialis, l’assenza o insufficienza della motivazione relativa alla verifica di conformità tecnica e la mancata motivazione in ordine alla verifica dell’anomalia dell’offerta. Con i motivi aggiunti ha impugnato i verbali n. 4 e n. 5 del Seggio di conformità tecnica, depositati dopo l’aggiudicazione, contestando la sufficienza e l’ammissibilità della motivazione resa in tali verbali, ritenuta postuma. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che il principio di equivalenza non fosse applicabile perché si trattava di forniture standardizzate e di requisiti minimi inderogabili, la cui inosservanza avrebbe integrato un aliud pro alio; in subordine ha censurato come apodittica, insufficiente e irragionevole la valutazione di equivalenza compiuta dalla stazione appaltante.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto applicabile il principio di equivalenza funzionale, anche se la lex specialis non lo richiamava espressamente e anche rispetto a caratteristiche qualificate come minime o obbligatorie, poiché le prescrizioni del capitolato erano formulate in termini funzionali e miravano ad assicurare determinate finalità dell’appalto. La possibilità di ricorrere all’equivalenza non era esclusa dalla circostanza che l’aggiudicataria avesse formulato una dichiarazione espressa solo con riferimento a un elemento dell’offerta: il principio opera in tutte le fasi della gara e può essere applicato anche implicitamente quando la documentazione tecnica dimostri la rispondenza funzionale del prodotto. Il giudice ha inoltre escluso l’arbitrarietà della valutazione tecnica della stazione appaltante, ricordando che il giudizio di equivalenza ha natura tecnico-discrezionale ed è sindacabile solo in presenza di comprovata erroneità. I verbali n. 4 e n. 5 non sono stati considerati espressione di una motivazione postuma, ma chiarimenti resi in giudizio mediante richiamo e conferma di atti procedimentali già esistenti. Le ragioni esposte dal Seggio sono state ritenute diffuse, specifiche e idonee a giustificare l’ammissione dell’offerta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore della stazione appaltante e dell’aggiudicataria, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori, nella misura di metà per ciascuna parte.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    criterio del minor prezzo

    La gara è stata aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica di conformità tecnica delle offerte.

  • art. 6 del capitolato speciale

    caratteristiche tecniche minime

    La disposizione è stata esaminata per stabilire se imponesse requisiti tecnici indefettibili tali da escludere il ricorso all’equivalenza funzionale; il TAR ha ritenuto che non formalizzasse requisiti strutturali incompatibili con tale principio.

  • Allegato B1 del capitolato speciale

    caratteristiche tecniche minime

    L’elenco dei requisiti dei kit è stato interpretato come formulato prevalentemente in termini funzionali, in relazione agli scopi perseguiti dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza funzionale opera anche quando la lex specialis non lo richiama espressamente e vincola l’amministrazione e il giudice quale presidio dell’effettiva concorrenza.
  • L’equivalenza funzionale può essere applicata anche a requisiti tecnici qualificati dalla disciplina di gara come minimi o obbligatori, quando dalla lex specialis risulti che tali requisiti sono prescritti per assicurare determinate finalità o prestazioni dell’appalto, anziché per imporre caratteristiche strutturali inderogabili.
  • La commissione o il seggio di gara può valutare l’equivalenza anche implicitamente, purché dalla documentazione tecnica dell’offerta emerga la rispondenza funzionale del prodotto allo standard richiesto; non è indispensabile una specifica dichiarazione del concorrente per ogni elemento dell’offerta.
  • Il giudizio di equivalenza tecnica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di comprovata erroneità, arbitrarietà o manifesta irragionevolezza.
  • I chiarimenti resi in giudizio non costituiscono motivazione postuma quando si limitano a richiamare e confermare elementi già contenuti in atti procedimentali preesistenti, sui quali la valutazione amministrativa si fonda.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di motivazione

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