Cassazione Penale, Sentenza n. 36715/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 650 cod. pen. rilevando: (i) violazione del principio di sussidiarietà perché l'inosservanza degli ordini amministrativi avrebbe già prodotto la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e quindi non poteva integrarsi la contravvenzione; (ii) illegittimità dell'applicazione dell'art. 650 perché l'amministrazione avrebbe potuto ottenere direttamente il risultato (richiamando art. 54 TUEL) senza la cooperazione della concessionaria; (iii) inesistenza della concessione per effetto del provvedimento comunale n. 14565/2016, sicché non sussisteva obbligo di ottemperare; (iv) vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente alle dichiarazioni testimoniali e agli accertamenti riguardanti i fatti del 2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che: (i) l'art. 650 cod. pen. si applica all'inosservanza di ordini ad personam dati in circostanze specifiche e che la dichiarazione di decadenza della concessione ex art. 47 cod. nav. non costituisce una sanzione penale né esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 650; (ii) il richiamo all'art. 54 TUEL non esclude la rilevanza penale dell'omissione quando l'ordine è rivolto a un soggetto determinato e la cooperazione privata è utile o resa necessaria per una risposta efficiente alle esigenze di sicurezza; (iii) la concessione non risultava eseunte al momento dei fatti del 2020, giacché il concessionario aveva continuato a esercitare i diritti derivanti dalla stessa; (iv) non è stato dimostrato un travisamento della prova: la Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito e il presunto errore non appare idoneo a disarticolare la motivazione. Confermata, quindi, la condanna (ammenda di 200 euro) per il fatto del 18/8/2020; analoghi fatti del 3/8/2018 e 22/8/2018 erano stati dichiarati estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
Sanziona l'inosservanza di un ordine specifico impartito ad una persona determinata in occasione di fatti che richiedono quel comportamento; il principio di sussidiarietà non esclude l'applicazione quando la stessa condotta non sia già qualificata come reato più grave; la norma non riguarda atti di generale natura regolamentare
art. 47 cod. nav.
Regola il potere amministrativo di dichiarare la decadenza della concessione in caso di inadempimento del concessionario; la decadenza è effetto amministrativo e non una sanzione penale che escluda automaticamente la punibilità ai sensi dell'art. 650
art. 54 TUEL
art. 54 Testo unico degli enti locali
Attribuisce al Comune poteri di intervento sostitutivo per la tutela di interessi pubblici; tuttavia l'esistenza di un potere amministrativo di intervento diretto non esclude necessariamente la rilevanza penale dell'omissione di ottemperare a un ordine rivolto ad un soggetto specifico
art. 606 cod. proc. pen. lett. e) e legge n. 46/2006 art. 8
art. 606 c.p.p., lett. e) e art. 8 legge 46/2006
Consentono la deducibilità in cassazione del vizio di motivazione e introducono il travisamento della prova come criterio di sindacato; però il travisamento è sindacabile solo se riguarda un errore percettivo palese e non ammette una rivalutazione meramente prudenziale del materiale probatorio
Massime di principio
- La dichiarazione amministrativa di decadenza di un titolo non costituisce di per sé una sanzione penale capace di escludere l'applicabilità dell'art. 650 cod. pen.; occorre distinguere tra effetto amministrativo e fattispecie penale
- L'art. 650 cod. pen. tutela l'obbligo di ottemperanza a ordini ad personam in circostanze specifiche: la possibilità che l'amministrazione possa intervenire direttamente non annulla automaticamente la rilevanza penale dell'omissione quando l'ordine era rivolto a un soggetto determinato e la sua cooperazione ha rilevanza per l'efficacia della misura
- Per sostenere l'inesistenza di una concessione (o la sua perdita) come causa di esclusione di responsabilità è necessario provare che il titolo fosse effettivamente e definitivamente cessato e che il soggetto non esercitasse più i relativi diritti al momento dei fatti
- Il vizio di travisamento della prova in cassazione richiede la dimostrazione di una difformità palese e incontrovertibile tra quanto dichiarato in atti e quanto il giudice abbia invece riportato nella motivazione; non è ammissibile una semplice diversa valutazione delle prove da parte della Corte di legittimità
- Nel controllo di legittimità la Corte verifica la coerenza logica e l'esaustività della motivazione dei giudici di merito, senza sostituirsi al loro sindacato di merito sulla valutazione delle prove
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