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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1007/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/07/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Volpe con riferimento a dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea Romano (rese il 20/01/2021). La difesa sosteneva che le dichiarazioni di Romano costituivano prova "nuova" ai sensi dell'art. 630, lett. c), c.p.p., idonea a dimostrare l'estraneità di Volpe rispetto ai fatti per i quali era stato condannato in via definitiva dalla Corte d'appello di Lecce (19/10/2022, irrevocabile 26/10/2023). La Corte territoriale aveva ritenuto mancasse il requisito della novità (le dichiarazioni erano anteriori alla sentenza d'appello) e, comunque, aveva ritenuto la prova non idonea a scalfire il quadro probatorio già formato.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'Appello di Potenza e rinviando gli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto errata e incompleta la valutazione della Corte di Potenza: in particolare ha ricordato il corretto significato dell'art. 630, lett. c), c.p.p. (le "prove nuove" comprendono anche quelle acquisite prima della sentenza ma non valutate, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue) e ha stabilito che il giudice del riesame deve effettuare una sommaria delibazione comparativa fra la nuova prova e il quadro probatorio che ha retto la condanna. La Corte di Potenza aveva inoltre motivato in modo confuso e non esaustivo la presunta irrilevanza delle dichiarazioni di Romano (attribuendo inesattamente a Romano la menzione di un quarto soggetto; dando per decisivi elementi come lo scooter e alcune intercettazioni senza mostrarne la capacità ictu oculi di escludere la rilevanza della nuova prova). Per questi motivi la decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza è stata annullata e la questione rinviata per nuovo giudizio di ammissione della revisione.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    “se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631”

    La Corte interpreta la norma nel senso che "prove nuove" includono anche quelle acquisite prima della sentenza ma non acquisite o non valutate nel giudizio precedente; sono rilevanti a fini di ammissibilità se, anche dopo un esame sommario, appaiono astrattamente idonee a condurre a un esito sostanzialmente diverso (proscioglimento).

  • art. 634, cod. proc. pen.

    Disciplina il vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione e la possibilità di dichiarare l'istanza inammissibile per manifesta infondatezza; richiede che la corte motivi sommariamente le ragioni che portano a escludere la potenzialità demolitoria delle prove addotte.

  • art. 637, cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di revisione in contraddittorio e la valutazione piena delle prove nella fase di merito; la Corte sottolinea che la delibazione preliminare ai fini di ammissibilità è qualitativamente diversa dalla valutazione di merito ai sensi dell'art. 637.

  • art. 125, cod. proc. pen.

    Richiede che i provvedimenti giudiziari siano motivati; applicato qui per richiedere che la corte di appello fornisca una motivazione sommaria ma coerente quando respinge per manifesta infondatezza l'istanza di revisione.

  • Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 (Pisano) - giurisprudenza

    Principio consolidato che "prove nuove" rilevanti ai fini della revisione sono anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, purché non dichiarate inammissibili o superflue; l'omissione di acquisizione imputabile al condannato non esclude l'ammissibilità.

  • Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017 (Aurichella) - giurisprudenza

    Richiama la distinzione fra la delibazione sommaria preliminare e la valutazione di merito ulteriore: nella fase di ammissibilità non si può anticipare in modo incongruo l'esito del giudizio di revisione.

Massime di principio

  • La nozione di "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, lett. c), c.p.p. non si limita alle sole prove sopravvenute dopo la sentenza definitiva: rientrano anche le prove acquisite o formate prima della sentenza quando non siano state valutate, nemmeno implicitamente, nel giudizio di cognizione.
  • Nel vaglio di ammissibilità ex art. 634 c.p.p. il giudice deve eseguire una sommaria delibazione comparativa tra le nuove prove e il quadro probatorio già formato, per verificare se esse siano astrattamente idonee a portare a un esito sostanzialmente diverso (proscioglimento).
  • La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza richiede motivazione sommaria ma coerente: il giudice deve spiegare perché, anche alla luce del quadro probatorio noto, le nuove prove risultino ictu oculi incapaci di determinare l'effetto demolitorio del giudicato.
  • L'affidabilità e la persuasività delle nuove prove in senso pieno sono materia del giudizio di merito (art. 637 c.p.p.); tuttavia, se le nuove dichiarazioni appaiono, anche sommariamente, potenzialmente efficaci a scardinare il giudicato, l'istanza deve essere ammessa per la valutazione nel contraddittorio.
  • Nelle istanze basate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia è essenziale chiarire il contenuto concreto e l'eventuale contrasto con le risultanze già valutate; il giudice preliminare non può liquidare la nuova prova richiamando elementi del precedente giudizio senza un confronto motivato e specifico.

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