Sentenza n. 493/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 937/2022 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza definitiva del giudice ordinario che disponeva il pagamento di € 2.000,00 per il bonus "Carta del Docente" relativo agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, n. 937/2022, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto in suo favore il pagamento di € 2.000,00 a titolo di bonus "Carta del Docente". Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la sentenza fosse stata notificata al Ministero e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha eseguito il giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, rilevando che l'ottemperanza è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Marsala, attestato dalla cancelleria, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dal titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, per l'eventuale ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte e da esercitare nell'ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per ottenere l'esecuzione di sentenze definitive del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
La disposizione costituisce la base normativa specifica per l'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
La proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione; nel caso concreto il termine risultava rispettato.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disciplina sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata quale fondamento del bonus "Carta del Docente" oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Prima della proposizione dell'azione di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria dell'amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine definito e disporre sin d'origine l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La disciplina che esclude un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, in forza dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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