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Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione: - del decreto di decadenza di assegnazione alloggio E.R.P. sito in c.da Bergamotto snc - Piano Terra - Interno 01 - -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata stabile occupazione dell’immobile

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto comunale di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP, sostenendo, in primo luogo, l’insussistenza dei presupposti della decadenza e la violazione della disciplina regionale sull’edilizia residenziale pubblica. Ha dedotto di avere trasferito la residenza per motivi familiari, di avere sempre abitato stabilmente nell’alloggio e di non avere manifestato alcuna volontà di abbandonarlo; ha inoltre valorizzato la presentazione di una domanda di riscatto o acquisto dell’immobile, lamentando il mancato riscontro a tale istanza. In secondo luogo, ha contestato la competenza del Sindaco, sostenendo che, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000, il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la verifica della permanenza dei requisiti dell’assegnataria e la conseguente estinzione del rapporto locatizio relativo a un alloggio ERP, non la fase pubblicistica di prima assegnazione. In questa fase la posizione dell’assegnataria è qualificata come diritto soggettivo alla conservazione dell’alloggio e alla prosecuzione del rapporto locatizio a condizioni agevolate. Il Collegio ha richiamato l’art. 47, comma 1, lettera b), della legge regionale Calabria n. 32/1996, che prevede la decadenza quando l’assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio, nonché l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 30964/2022. La circostanza che la ricorrente avesse già ottenuto dal giudice ordinario la sospensione dell’efficacia esecutiva di un decreto di rilascio è stata considerata ulteriore elemento coerente con il radicamento della controversia nella giurisdizione ordinaria. Sono stati fatti salvi gli effetti della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 1, lettera b), legge regionale Calabria 25 novembre 1996, n. 32

    non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità contestata

    La disposizione individua, tra le cause di decadenza dall’assegnazione ERP, la mancata stabile abitazione dell’alloggio; la relativa verifica incide sull’estinzione del rapporto locatizio e rientra nella giurisdizione ordinaria.

  • art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    La questione della competenza del Sindaco o del dirigente è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione, rilevata d’ufficio, prima della decisione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il difetto di giurisdizione è stato dichiarato con gli effetti previsti per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, mediante translatio iudicii.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP per il venir meno dei requisiti, inclusa la mancata stabile occupazione dell’immobile, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando incide sull’estinzione di un rapporto locatizio già instaurato.
  • La fase di decadenza dall’assegnazione ERP si distingue dalla fase pubblicistica di prima assegnazione: nella prima, la posizione dell’assegnatario rispetto alla conservazione dell’alloggio e alla prosecuzione della locazione è qualificabile come diritto soggettivo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve applicare l’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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