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Sentenza

Sentenza n. 6598/2026 - Roma, Sezione 4T

per la condanna previo accertamento dell’illegittimità del comportamento tenuto dalle Amministrazioni intimate, al risarcimento dei danni ingiusti subiti dal ricorrente e derivanti dalla mancata retrodatazione degli effetti economici della costituzione del rapporto di lavoro e/o dei danni economici dallo stesso subiti per effetto della ritardata assunzione in servizio, a causa dell’illegittima e colpevole condotta posta in essere dalle intimate Amministrazioni.

Giustizia amministrativa202410480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamento omissivo e ritardata esecuzione delle pronunce giurisdizionali che avevano riconosciuto il maggior punteggio e il diritto all’assunzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato a un concorso pubblico per funzionari amministrativi. Con una prima sentenza gli era stato riconosciuto un maggior punteggio di 28 punti; a seguito dell’inerzia dell’amministrazione nella rettifica della graduatoria e nella riassegnazione della sede, aveva promosso giudizio di ottemperanza. Il TAR aveva stabilito che la posizione dovesse essere ricostruita ora per allora, con decorrenza dalla graduatoria del 17 dicembre 2021 e con tutti gli effetti derivanti dalla ricollocazione in graduatoria. L’amministrazione aveva tuttavia proceduto all’assunzione soltanto con contratto decorrente dal 15 gennaio 2024. Il commissario ad acta aveva disposto la retrodatazione giuridica, ma non quella economica. Il ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla ritardata assunzione e dalla mancata retrodatazione economica. Le amministrazioni si sono costituite depositando documentazione e relazioni sui fatti di causa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha distinto il diritto alla retrodatazione economica, che non spetta in quanto nel periodo anteriore non è stata prestata attività lavorativa, dalla tutela risarcitoria per la tardiva assunzione. Il lavoratore non può pretendere le retribuzioni come se il rapporto fosse stato perfezionato ex tunc, ma può ottenere il risarcimento del danno da inadempimento quando la tardiva assunzione dipenda da una condotta illegittima e colpevole dell’amministrazione, purché il danno sia provato anche presuntivamente e sia detratto l’aliunde perceptum. Nel caso concreto il TAR ha ravvisato la ritardata esecuzione delle sentenze, anche dopo il giudizio di ottemperanza, e un ritardo colpevole e inescusabile, non avendo le amministrazioni allegato giustificazioni. Le amministrazioni sono state condannate in solido al risarcimento, da determinarsi secondo i criteri dell’art. 34, comma 4, c.p.a.: corresponsione della retribuzione netta spettante dalla decorrenza stabilita nella sentenza di ottemperanza, rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata. Il pagamento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione, se anteriore. Le spese sono state poste a carico delle resistenti, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    "In caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., ... il lavoratore può invece agire ... per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c."

    La tardiva assunzione imputabile alla pubblica amministrazione può integrare un inadempimento risarcibile; il danno comprende il mancato guadagno, con detrazione dell’aliunde perceptum, se il lavoratore è rimasto disoccupato o ha lavorato a condizioni deteriori.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    "In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine"

    Il giudice amministrativo può fissare i criteri di liquidazione del danno e il termine entro cui l’amministrazione deve formulare una proposta di pagamento, anziché quantificare direttamente l’importo.

Massime di principio

  • La mancata prestazione lavorativa nel periodo anteriore all’assunzione impedisce di riconoscere, a titolo retributivo, gli emolumenti relativi a tale periodo mediante perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro; resta distinta la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da ritardata assunzione.
  • Quando una pubblica amministrazione assume tardivamente un candidato per effetto di un provvedimento illegittimo o della ritardata esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, il candidato può agire per il risarcimento del danno da inadempimento, purché siano dimostrati la doverosità dell’assunzione, il ritardo imputabile e il pregiudizio patrimoniale.
  • Il danno da ritardata assunzione può comprendere il mancato guadagno corrispondente alle retribuzioni perdute, ma solo se il lavoratore dimostra, anche in via presuntiva, di essere rimasto privo di occupazione o di aver lavorato a condizioni peggiori; deve essere detratto l’aliunde perceptum.
  • La ritardata esecuzione di una sentenza che impone la ricostruzione della posizione del candidato ora per allora, protrattasi anche dopo un giudizio di ottemperanza, può costituire un ritardo colpevole e inescusabile idoneo a fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.
  • Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il giudice amministrativo può condannare al risarcimento fissando criteri di liquidazione consistenti nella retribuzione netta perduta, nella rivalutazione annuale ISTAT e negli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata, assegnando all’amministrazione un termine per il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoConcorsi pubbliciGiudizio di ottemperanza
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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