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Sentenza

Sentenza n. 479/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di una procedura aperta aggregata per la fornitura in service di sistemi analitici completi per indagini di immunoematologia eritrocitaria, oltre ai verbali di gara e alla graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 95,10 punti, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 2, disposta in favore della controinteressata prima classificata con 97,80 punti, contestando l'attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai criteri 3, 4 e 5. Quanto al criterio 3, relativo alla fornitura di reagenti e schedine, ha sostenuto che la commissione avesse erroneamente ritenuto mancante la documentazione sull'assetto antigenico e avesse utilizzato gli antigram come elemento valutativo non previsto dalla lex specialis, premiando illegittimamente la controinteressata. Quanto al criterio 4, concernente la presenza di schedine dedicate ai neonati per la determinazione del gruppo sanguigno e del test di Coombs diretto, ha dedotto di avere offerto la soluzione richiesta, contestando sia la tardività del chiarimento fornito dalla stazione appaltante sia la sua natura di integrazione illegittima della legge di gara. Quanto al criterio 5, relativo alla possibilità di gestione automatizzata dell'interferenza da anticorpi monoclonali CD38, ha sostenuto che la propria offerta consentisse una gestione completamente automatizzata, nonostante alcuni passaggi manuali preparatori. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, volto a contestare l'ammissione e la valutazione dell'offerta della ricorrente e, in via subordinata, l'attribuzione alla stessa di due punti per il criterio 5.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale escludente non avrebbe comunque determinato l'improcedibilità del ricorso principale, il quale conserva l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Il primo motivo è stato respinto: il criterio 3 riguardava una pluralità di sette elementi, sicché l'attribuzione del punteggio massimo alla controinteressata non dipendeva soltanto dall'assetto antigenico, ma anche dalla completezza del test di Coombs diretto monospecifico e da ulteriori caratteristiche non contestate. Inoltre, la commissione aveva chiarito di essersi attenuta alla risposta resa a uno specifico quesito della lex specialis. Gli antigram sono stati ritenuti documenti necessari per valutare il pannello di identificazione anticorpale e non un nuovo criterio introdotto ex post. La ricorrente aveva presentato soltanto la documentazione relativa al Panel B, sebbene l'offerta descrivesse un pannello composto anche dal Panel C, e aveva riconosciuto in giudizio che la documentazione era incompleta; pertanto era legittima la valutazione negativa della commissione. Il secondo motivo è stato respinto: il chiarimento sul criterio 4 era stato richiesto e pubblicato entro i termini previsti dal disciplinare e non aveva introdotto un nuovo criterio, ma aveva precisato una caratteristica già desumibile dalla disciplina di gara e dal capitolato, relativa all'impiego di due reagenti anti-D diversi, di cui almeno uno idoneo a evidenziare la variante DVI. La controinteressata aveva offerto una schedina conforme, mentre la ricorrente aveva previsto un solo pozzetto per l'antigene RhD e non consentiva quindi di rilevare le varianti richieste. Il terzo motivo è stato respinto: la soluzione offerta dalla ricorrente non realizzava una gestione interamente automatizzata dell'interferenza da anticorpi anti-CD38, poiché il manuale d'uso e la stessa relazione tecnica prevedevano passaggi manuali indispensabili, tra cui il caricamento e l'etichettatura del campione. La valutazione della commissione, espressione di discrezionalità tecnica, non è risultata illogica, irragionevole o affetta da errore di fatto. Il ricorso principale è stato quindi rigettato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la conferma della legittimità dell'aggiudicazione aveva fatto venir meno l'interesse della controinteressata a ottenere l'esclusione della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 7.000 a favore dell'amministrazione e in euro 10.000 a favore della controinteressata, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta aggregata per l'affidamento della fornitura.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato per il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto e al subentro nella posizione contrattuale dell'aggiudicatario.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie e delle repliche nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo a una procedura di gara, l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale escludente non rende improcedibile il ricorso principale, poiché il concorrente conserva l'interesse legittimo strumentale alla rinnovazione della gara; pertanto, di regola, il ricorso principale deve essere esaminato prioritariamente.
  • Gli elementi documentali necessari per apprezzare una caratteristica tecnica espressamente prevista dalla lex specialis non costituiscono un nuovo criterio di valutazione introdotto ex post, anche quando la loro necessità emerga attraverso chiarimenti o dalla natura tecnica del prodotto offerto.
  • Quando un criterio di valutazione tecnica contempla una pluralità di caratteristiche, la contestazione di uno solo degli elementi considerati non è idonea a dimostrare l'illegittimità dell'intero punteggio se l'attribuzione è sorretta anche da ulteriori profili non specificamente censurati.
  • Un chiarimento della stazione appaltante è legittimo quando si limita a precisare il contenuto di un criterio già previsto dalla lex specialis e dal capitolato, senza introdurre un requisito o un criterio valutativo nuovo; il chiarimento deve inoltre rispettare i termini stabiliti dalla disciplina di gara.
  • La valutazione della commissione giudicatrice sulla sussistenza di una caratteristica tecnica premiale è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore manifesto.
  • La gestione di una procedura tecnica non può essere qualificata come interamente automatizzata quando, anche nella fase preparatoria indispensabile all'esecuzione del test o del processo, siano richiesti interventi manuali dell'operatore.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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