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Sentenza

Sentenza n. 536/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per cui è causa del 29/8/2025, pubblicato e reso noto solo il 4/9/2025, relativo alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di igiene urbana e di altri servizi complementari nel Comune di Sammichele di Bari (CIG B68A4AB6EE); - di tutti i verbali di gara, inclusi quelli relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche; - della proposta di aggiudicazione e dell'aggiudicazione; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, ove medio tempore stipulato, il contratto d'appalto, del quale si chiede sin da ora la declaratoria di nullità, inefficacia e illegittimità; per l'accertamento del diritto della ricorrente Picon s.r.l. ad essere aggiudicataria dell'appalto de quo, in esito all'esclusione del primo classificato (Raccolgo s.r.l) e terzo classificato (AL.MA. Ecolgia s.r.l.).

Giustizia amministrativa202501554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva e atti della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di igiene urbana e di servizi complementari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

L'impresa quarta classificata ha impugnato l'aggiudicazione, i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, chiedendo l'esclusione dell'impresa prima classificata e di quella terza classificata, l'annullamento degli atti di gara e l'accertamento del proprio diritto all'aggiudicazione. In sede cautelare il TAR aveva respinto la domanda per carenza di fumus boni iuris, rilevando, in particolare, la mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza e quindi dell'effettiva spettanza dell'aggiudicazione, almeno rispetto all'operatore economico secondo classificato. Successivamente alla stipula del contratto d'appalto, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito e ha chiesto la compensazione delle spese; le parti costituite hanno invece chiesto la condanna della ricorrente alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., in ragione della dichiarazione della ricorrente e dell'avvenuta stipula del contratto. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il principio di soccombenza virtuale, valorizzando i profili di inammissibilità già rilevati in sede cautelare: la ricorrente non aveva fornito una prospettazione assistita da adeguato fumus boni iuris circa il superamento della prova di resistenza e la spettanza dell'aggiudicazione, almeno rispetto al secondo classificato. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice insieme all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quale base processuale della declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • La stipula del contratto oggetto di una controversia relativa all'aggiudicazione, unitamente alla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando sommariamente la fondatezza delle censure dedotte.
  • Ai fini della prova di resistenza, il concorrente che impugna l'aggiudicazione deve dimostrare, almeno in termini di fumus boni iuris, che l'accoglimento delle censure contro i concorrenti collocati meglio in graduatoria gli consentirebbe effettivamente di conseguire l'aggiudicazione; in mancanza, difetta l'interesse concreto all'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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