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Sentenza

Sentenza del 18/04/2018 n. 9451 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Mylan ha impugnato l'accertamento relativo al reddito 2002 e alle violazioni IRAP e IVA, contestando soprattutto la sanzione per l'omessa duplice registrazione delle fatture relative ad acquisti intracomunitari, nonché la deducibilità di diversi costi. Ha inoltre denunciato l'omessa motivazione della CTR, la mancata applicazione dell'esimente prevista dallo Statuto del contribuente in caso di conformità a indicazioni dell'Amministrazione finanziaria e l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo specifici i motivi dell'appello di Mylan. Ha accolto il primo motivo della società, rilevando che la CTR aveva motivato in modo apparente e generico sui rilievi diversi dall'omessa registrazione, e ha accolto il quarto motivo per insufficiente motivazione sul mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 10 dello Statuto del contribuente. Ha invece rigettato il secondo motivo, confermando che la procedura semplificata per gli acquisti intracomunitari richiede la duplice registrazione, anche se effettuata materialmente in un unico registro sezionale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e assorbito il quinto. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 47

    Disciplina la procedura semplificata per gli acquisti intracomunitari.

    La norma richiede la duplice registrazione delle fatture, a credito e a debito, anche quando le annotazioni siano effettuate materialmente in un unico registro sezionale che svolge entrambe le funzioni.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25

    Prevedono i registri delle fatture emesse e degli acquisti.

    Le disposizioni costituiscono il riferimento ordinario per la distinta registrazione delle operazioni attive e passive IVA.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 4

    Sanziona l'omessa registrazione delle fatture.

    La sanzione può essere applicata quando non risulta rispettato l'obbligo di registrazione previsto dalla disciplina IVA, ferma la necessità di verificare la concreta configurazione della violazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Prevede forme di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

    L'esimente deve essere esaminata quando il contribuente deduce di essersi conformato a indicazioni o atti dell'Amministrazione finanziaria. Il giudice deve motivare specificamente il suo eventuale diniego.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3

    Stabilisce il principio di applicazione della legge sanzionatoria più favorevole.

    La questione della disciplina più favorevole è rimasta assorbita e dovrà eventualmente essere valutata dal giudice del rinvio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Richiede la specificità dei motivi di appello tributario.

    L'appello è ammissibile quando ripropone chiaramente le contestazioni e indica i vizi della decisione di primo grado; non è necessario un formalismo eccessivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte.

    La censura di omessa pronuncia non è fondata se il giudice ha comunque esaminato la questione, anche mediante un richiamo motivazionale.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria d'appello non può limitarsi a richiamare genericamente la decisione di primo grado: deve indicare, almeno sinteticamente, i rilievi contestati e le ragioni per cui li ritiene fondati.
  • Quando il contribuente invoca l'affidamento derivante da circolari, risoluzioni o altri atti dell'Amministrazione finanziaria, il giudice deve esaminare specificamente la richiesta di esimente e motivare adeguatamente l'eventuale rigetto.
  • Nelle procedure IVA semplificate, la possibilità di utilizzare un unico registro materiale non elimina gli obblighi sostanziali di registrazione sia dal lato delle operazioni attive sia dal lato degli acquisti.
  • La cassazione con rinvio per motivazione apparente non implica automaticamente la vittoria definitiva del contribuente sul merito: il giudice del rinvio dovrà riesaminare le questioni e motivare nuovamente la decisione.
  • Nel processo tributario, un appello è normalmente specifico quando individua le contestazioni e i vizi della sentenza impugnata, anche se ripropone argomenti già formulati in primo grado.

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