Sentenza n. 402/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro e Previdenza n. 448/2025, depositata e resa pubblica, nell’ambito del procedimento R.G. 1438/2023, in data 6 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all'accredito della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 448/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore nominale complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La decisione era stata notificata al Ministero il 26 maggio 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 17 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito e non risultava aver adempiuto alla pronuncia. La ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti esposti. Ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'Amministrazione, e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un successivo termine di 90 giorni per provvedere in via sostitutiva e senza ulteriore compenso. Il Collegio ha ritenuto applicabile per analogia, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, la regola secondo cui l'incarico commissariale svolto da un dirigente della stessa amministrazione rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l'esecuzione dell'accredito della carta elettronica richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo è stato ritenuto ragionevolmente riconducibile anche all'eccezionale mole del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine risultava decorso al momento della proposizione del ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Ulteriore disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamata per la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato nella sentenza posta in esecuzione quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all'assenza di ulteriore compenso per il commissario dirigente dell'amministrazione resistente, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente dal Collegio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, l'amministrazione non vi ha dato esecuzione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione è decorso, il giudice amministrativo deve ordinare l'adempimento entro un termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità; quando l'incarico rientra nelle funzioni dirigenziali dell'amministrazione, esso può essere svolto senza ulteriore compenso, applicando analogicamente l'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001 anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle oggetto della legge Pinto.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando l'esecuzione del giudicato richiede un procedimento complesso, coinvolge una pluralità di soggetti e il ritardo dell'amministrazione risulta ragionevolmente spiegabile alla luce dell'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla medesima prestazione.
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