Cassazione Penale, Sentenza n. 32742/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/09/2021 che rigettava la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. Due censure: (1) questione di legittimità costituzionale perché, secondo la ricorrente, l'ordinamento non prevederebbe la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia della demolizione prima della pronuncia del giudice e non prevederebbe l'astensione del giudice dell'esecuzione che decide la sospensione quando poi decide sulla revoca; (2) vizio di valutazione della proporzionalità della misura, per l'impossibilità della ricorrente di reperire altro alloggio, aggravata dal periodo pandemico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva motivatamente spiegato che il rigetto della sospensione non era stato impugnato e che l'art. 34 c.p.p. non impedisce al medesimo giudice di decidere sulla revoca. La difesa non ha confutato le valutazioni di fatto del giudice (assenza di iniziative per reperire alloggio in 25 anni, documentazione ISEE datata e dubbia, rigetto dell'istanza di condono) né ha prodotto elementi nuovi rispetto a precedenti rigetti. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, determinato in via equitativa.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
Il giudice ha ritenuto che l'art. 34 c.p.p. non comporti incompatibilità a decidere la revoca dell'ordine di demolizione da parte del medesimo giudice che ha deciso sulla sospensione; pertanto non sussiste motivo di astensione.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per l'onere delle spese del procedimento a carico della parte che propone ricorso inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Utilizzata come parametro per la valutazione della responsabilità processuale e per giustificare la determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende, non essendosi ravvisata colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere concrete e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se rimangono generiche o non confutano gli accertamenti svolti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Il giudice dell'esecuzione che ha deciso sulla sospensione non è automaticamente incompatibile a decidere anche sulla revoca: l'art. 34 c.p.p. non impone astensione in tali ipotesi.
- Gli accertamenti di fatto del giudice di merito (es. assenza di iniziative per reperire un alloggio, attendibilità della documentazione ISEE, esito di istanze di condono) godono di ampia deferenza in sede di legittimità; il ricorrente deve apportare elementi nuovi e puntuali per sovvertirli.
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione o la revoca dell'ordine di demolizione occorre provare concretamente il rischio di pregiudizi irreparabili e la impossibilità di trovare soluzioni alternative; prove obsolete o non attendibili difficilmente sono sufficienti.
- Questioni già oggetto di precedenti rigetti possono essere ritenute precluse se non vengono addotte nuove circostanze rilevanti.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare non solo le spese processuali ma anche un pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti una responsabilità particolarmente grave nella determinazione dell'inammissibilità.
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