Cassazione Penale, Ordinanza n. 33928/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il reato di resistenza/violenza a pubblico ufficiale, qui richiamato nel testo come reato di cui all'art. 336 c.p. Il ricorso riproduceva censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, contestando in sostanza il raccordo tra la condotta attribuita all'imputato e l'attività istituzionale del soggetto qualificato, nonché l'elemento soggettivo del reato e la misura della pena. La Corte rileva che le doglianze si risolvono in una mera riproposizione di questioni di merito, già valutate con doppia conforme, e quindi non deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano non consentiti in cassazione, in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con doppia conforme, mediante motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente e immune da manifeste illogicità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
È richiamato come norma incriminatrice del reato contestato; la Corte dà atto che la motivazione dei giudici di merito aveva affrontato sia il profilo oggettivo, con riguardo al nesso tra la condotta dell'imputato e l'attività istituzionale del soggetto qualificato, sia il profilo soggettivo.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre doglianze già dedotte e già vagliate con esito conforme nei gradi di merito, quando la motivazione delle sentenze di merito sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze.
- La doppia conforme rafforza la tenuta della decisione di merito e rende non censurabili in cassazione le valutazioni fattuali e probatorie che si risolvano in una richiesta di nuova lettura del compendio istruttorio.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo specifico sul rapporto tra condotta dell'imputato e attività istituzionale del soggetto passivo qualificato, nonché sull'elemento soggettivo del reato, tali apprezzamenti non possono essere surrettiziamente rimessi in discussione in cassazione come questioni di puro merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse ipotesi legalmente previste.
Come è indicizzato
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