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Sentenza

Sentenza n. 2424/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di 500 euro a titolo di bonus Carta del Docente per l’anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 466 del 6 dicembre 2024 del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, con la quale era stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di 500 euro, oltre accessori, a titolo di bonus Carta del Docente per l’anno scolastico 2020/2021. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato che la sentenza era passata in giudicato il 7 giugno 2025, che era stata notificata all’amministrazione il 6 dicembre 2024 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 23 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute alla ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è applicato analogicamente per escludere il riconoscimento di un ulteriore compenso al commissario ad acta dirigente incaricato dell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
  • La proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione richiede il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza di parte, in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme di denaro può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, anche con facoltà di delega, e può essere incaricato senza compenso ulteriore quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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