Sentenza n. 148/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento della validità della concessione demaniale comunale rilasciata con Delibera di Giunta Municipale di Leporano n.123/2004, previa dichiarazione di insussistenza dell’obbligo di autorizzazione doganale e/o annullamento/declaratoria d’inefficacia della disapplicazione operata dal giudice penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: concessione comunale n. 123 del 21 luglio 2004 e disapplicazione incidentale della stessa operata dal giudice penale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento della validità della deliberazione della Giunta comunale di Leporano n. 123 del 2004, con cui le era stato consentito l'uso di una stradina comunale per il transito pedonale verso la zona demaniale e per il passaggio carrabile di emergenza, nonché la dichiarazione dell'insussistenza dell'obbligo di autorizzazione doganale e l'accertamento dell'illegittimità o inefficacia della disapplicazione della concessione effettuata dal giudice penale nell'ambito di un procedimento relativo ai cancelli posti a delimitazione dell'area. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. 374/1990, della normativa unionale doganale, degli artt. 633 e seguenti c.p., degli artt. 823-829 c.c., degli artt. 7 e seguenti d.lgs. 267/2000 e del regolamento comunale COSAP; validità della delibera comunale e illegittimità della disapplicazione penale, con richiamo agli artt. 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo; violazione della separazione dei poteri, eccesso, straripamento e usurpazione di potere. La vicenda traeva origine da un sopralluogo della Guardia di finanza del 1° agosto 2024 e dal successivo sequestro preventivo dei cancelli disposto dal Tribunale penale di Taranto, previa disapplicazione incidentale della concessione comunale ritenuta illegittima per mancanza dell'autorizzazione doganale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le contestazioni rivolte contro la disapplicazione della concessione effettuata dal giudice penale non potessero essere esaminate dal giudice amministrativo: le statuizioni giudiziarie devono essere censurate mediante gli strumenti di impugnazione previsti nel processo penale. Ha inoltre affermato che il giudice ordinario può conoscere incidentalmente della legittimità di un atto amministrativo e disapplicarlo nel caso concreto quando lo ritenga illegittimo, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato E alla legge n. 2248 del 1865. Il TAR ha escluso anche la possibilità di pronunciarsi direttamente sulla necessità dell'autorizzazione doganale, in assenza di un espresso provvedimento dell'amministrazione statale, poiché ciò avrebbe comportato una pronuncia su poteri non ancora esercitati, in contrasto con l'art. 34, comma 2, c.p.a. Le ulteriori censure sono state giudicate generiche, indimostrate e prive di adeguato supporto probatorio. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione statale è stata assorbita, potendosi prescindere dal suo esame in ragione dell'infondatezza del ricorso e dell'errore materiale nella vocatio in ius. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 374/1990
edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale
La disposizione è stata posta a fondamento delle contestazioni relative ai cancelli e della valutazione penale circa la necessità di una previa autorizzazione doganale.
art. 7 dell'Allegato 1 d.lgs. 141/2024
La sentenza lo indica come disposizione che ha sostituito l'art. 19 d.lgs. 374/1990.
art. 5 Allegato E l. 2248/1865
in questi come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi
Attribuisce al giudice ordinario il potere di conoscere incidentalmente della legittimità degli atti amministrativi e di disapplicarli nel singolo caso concreto se ritenuti illegittimi.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; pertanto il TAR non può stabilire in astratto la necessità dell'autorizzazione doganale in assenza di un espresso provvedimento dell'amministrazione competente.
artt. 4 e 5 l. 2248/1865, Allegato E
Sono stati richiamati dalla ricorrente, ma la decisione valorizza in particolare il potere di disapplicazione previsto dall'art. 5.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo non può sindacare la correttezza delle statuizioni rese dal giudice penale, comprese quelle relative alla disapplicazione incidentale di un atto amministrativo; tali contestazioni devono essere proposte mediante gli strumenti di impugnazione propri del processo penale.
- Il giudice ordinario può conoscere incidentalmente della legittimità di un atto amministrativo rilevante nella controversia sottoposta al suo esame e, ove lo ritenga illegittimo, disapplicarlo limitatamente al caso concreto, senza che ciò costituisca esercizio di giurisdizione amministrativa di annullamento.
- Il giudice amministrativo non può rendere una pronuncia preventiva sulla necessità di un'autorizzazione amministrativa quando l'amministrazione competente non abbia ancora esercitato il relativo potere, perché una simile pronuncia inciderebbe su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
- Le censure di legittimità devono essere sorrette da allegazioni specifiche e da adeguato supporto probatorio; doglianze generiche e indimostrate non possono condurre all'accoglimento del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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