Cassazione Penale, Ordinanza n. 21351/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. Con il primo motivo ha dedotto omessa valutazione dei rilievi difensivi e motivazione apparente sull'individuazione dell'autore del reato, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente confermato l'attribuzione del fatto. Con il secondo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo ha censurato l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p. Con il quarto ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, in parte, una mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e, per il resto, manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità, valorizzando la congrua motivazione della sentenza impugnata su identità dell'autore, esclusione della tenuità del fatto, sussistenza dell'aggravante e diniego delle attenuanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato in modo congruo e non illogico sull'attribuzione del reato, sull'insussistenza della particolare tenuità del fatto e sul diniego delle ulteriori circostanze attenuanti, mentre le censure erano in larga parte meramente riproduttive di quelle già disattese in appello.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
indica il reato di truffa contestato e oggetto della conferma di responsabilità in appello
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete e rientra nella discrezionalità del giudice di merito
art. 133, comma 1, c.p.
i criteri di valutazione della tenuità del fatto sono ricavati dalle modalità della condotta, dal grado di colpevolezza e dall'entità del danno o del pericolo
art. 61 n. 5 c.p.
l'aggravante della minorata difesa è ritenuta collegata, nel caso esaminato, allo svolgimento di trattative per la vendita del bene con modalità telematiche
art. 62 n. 4 c.p.
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa, con motivazione ritenuta congrua
art. 3 c.p.p.
non citato testualmente nel brano fornito; non inserito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riproporre in modo pedissequo i motivi già esaminati e respinti dal giudice di appello, se prive di una specifica critica argomentata della decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va valutata attraverso un apprezzamento complessivo della concreta fattispecie, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; non è necessaria la disamina analitica di tutti gli indici, ma il giudice deve indicare quelli ritenuti decisivi.
- La motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto è sufficiente quando dà conto, con argomenti non meramente assertivi, delle forme di estrinsecazione del comportamento e della sua gravità, senza ricorrere a formule di stile.
- L'aggravante della minorata difesa può essere ritenuta sussistente anche in relazione a condotte di truffa realizzate mediante trattative per la vendita del bene svolte con modalità telematiche, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- Il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità può essere sorretto da un richiamo conciso ma congruo agli elementi ritenuti rilevanti, senza necessità di un'esposizione analitica di ogni dato difensivo.
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