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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-425/17

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 ottobre 2018. — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG contro Stadt Kempten. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Divieto d’immissione in commercio del tabacco per uso orale – Nozioni di “tabacco da masticare” e di “tabacco per uso orale” – Pasta composta da tabacco finemente macinato (Thunder Chewing Tobacco) e di sacchetti-porzione porosi in cellulosa riempiti di tabacco finemente trinciato (Thunder Frosted Chewing Bags). — Causa C-425/17

Giurisprudenza europea62017CJ0425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso restrittivo la nozione di "tabacco da masticare" nella direttiva 2014/40/UE, per evitare aggiramenti del divieto di vendita del tabacco per uso orale. Non è decisivo che il prodotto sia tradizionale o nuovo, ma che possa essere consumato tipicamente solo masticandolo. Spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso, se i prodotti controversi abbiano tali caratteristiche oggettive.

Interpretazione delle nozioni di "tabacco da masticare" e di "tabacco per uso orale" nella direttiva 2014/40/UE, ai fini del divieto di commercializzazione di alcuni prodotti del tabacco non da fumo.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 2, punti 6 e 8, della direttiva 2014/40/UE, rientrino nella nozione di "prodotti del tabacco destinati ad essere masticati" solo i prodotti del tabacco tradizionali o, più in generale, tutti i prodotti che siano oggettivamente masticabili; se tale nozione coincida con quella di "tabacco da masticare"; e quali criteri debbano essere usati per stabilire se un prodotto del tabacco sia destinato a essere masticato, in particolare se rilevino la forma di presentazione, la consistenza, la resistenza e l’effettivo uso da parte dei consumatori.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che, ai fini dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 6, solo i prodotti del tabacco che possono essere tipicamente consumati esclusivamente mediante masticazione rientrano nella nozione di prodotti destinati a essere masticati e, quindi, escono dal divieto di cui all’articolo 17. La qualificazione deve essere compiuta dal giudice nazionale sulla base di tutte le caratteristiche oggettive pertinenti del prodotto, come composizione, consistenza, forma di presentazione ed eventualmente uso effettivo; non basta che il prodotto possa anche essere masticato se, in sostanza, è destinato a essere succhiato o tenuto in bocca per liberare le sostanze.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 1 della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 2, punti 4, 5, 6, 8 e 14, della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 17 della direttiva 2014/40/UE
  • Direttiva 89/622/CEE
  • Direttiva 2001/37/CE
  • Direttiva 92/41/CEE
  • Articolo 151 dell’atto di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

Interpretazione delle nozioni di "tabacco da masticare" e "tabacco per uso orale" nella direttiva 2014/40/UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bayerischer Verwaltungsgerichtshof nell’ambito di una controversia tra un importatore di prodotti del tabacco e una città tedesca che aveva vietato la commercializzazione di alcuni prodotti non da fumo. Il nodo interpretativo concerne il perimetro del divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale e, in particolare, la distinzione tra "tabacco da masticare" e prodotti destinati a un uso orale vietato.

Fatti e procedimento principale

La Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG importava in Germania, tra gli altri, i prodotti denominati "Thunder Chewing Tobacco" e "Thunder Frosted Chewing Bags". Un ufficio bavarese competente per la salute aveva ritenuto che tali prodotti, per struttura, consistenza e modalità d’uso, costituissero tabacco vietato perché destinato a un uso orale diverso dal fumo o dalla masticazione.

La Stadt Kempten aveva poi vietato l’immissione in commercio dei due prodotti. In primo grado, il tribunale amministrativo bavarese di Augusta aveva annullato il divieto per il prodotto "Thunder Chewing Tobacco", ritenendolo masticabile, ma aveva confermato il divieto per il prodotto "Thunder Frosted Chewing Bags", ritenendolo invece un tabacco finemente trinciato in sacchetti, non realmente destinato a essere masticato. Entrambe le parti hanno proposto appello, inducendo il giudice del rinvio a chiedere chiarimenti alla Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2014/40/UE, che enuncia il duplice obiettivo di favorire il buon funzionamento del mercato interno e di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana;
  • l’articolo 2, punti 4, 5, 6, 8 e 14, che definisce, rispettivamente, i prodotti del tabacco, il prodotto del tabacco non da fumo, il tabacco da masticare, il tabacco per uso orale e il prodotto del tabacco di nuova generazione;
  • l’articolo 17 della direttiva 2014/40/UE, che vieta l’immissione sul mercato del tabacco per uso orale, salvo la deroga per la Svezia prevista dall’atto di adesione.

Sono inoltre richiamati il contesto normativo precedente, in particolare le direttive 89/622/CEE, 92/41/CEE e 2001/37/CE, che avevano introdotto e poi confermato il divieto dei tabacchi per uso orale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se la nozione di prodotti destinati a essere masticati coincidesse con il solo tabacco da masticare tradizionale;
  • se coincidesse con la definizione di "tabacco da masticare" dell’articolo 2, punto 6;
  • se la qualificazione dovesse fondarsi su un criterio oggettivo relativo al prodotto e non sulle indicazioni del fabbricante o sull’uso concreto da parte dei consumatori;
  • quali caratteristiche del prodotto fossero decisive, in particolare consistenza, resistenza alla masticazione e capacità di rilasciare ingredienti solo tramite masticazione;
  • se fosse rilevante la forma esterna di presentazione, come l’inserimento in sacchetti di cellulosa.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che la nozione di "tabacco destinato ad essere masticato" non può essere separata dalla definizione di "tabacco da masticare" contenuta nell’articolo 2, punto 6, della direttiva. La disposizione dell’articolo 2, punto 8, va letta in collegamento con quella del punto 6, e non come formula autonoma capace di ampliare il campo dei prodotti esclusi dal divieto.

La Corte sottolinea poi che la direttiva persegue, da un lato, il mercato interno e, dall’altro, un elevato livello di protezione della salute, specialmente dei giovani. Il divieto del tabacco per uso orale è stato concepito per evitare l’ingresso di prodotti nuovi e attrattivi, come lo "snus", ma ciò non consente di fondare la distinzione tra prodotti consentiti e vietati sulla sola circostanza che un prodotto sia tradizionale o di nuova generazione.

Secondo la Corte, la disciplina distingue i prodotti in base all’uso cui sono destinati, non in base alla loro anzianità di mercato o alla loro tipologia commerciale. Proprio per evitare aggiramenti del divieto, la nozione di tabacco da masticare deve essere interpretata restrittivamente: vi rientrano solo i prodotti che possono essere tipicamente consumati soltanto masticandoli, cioè prodotti che liberano le sostanze essenziali nella bocca solo mediante masticazione.

Al contrario, non rientra in tale nozione un prodotto che, pur potendo anche essere masticato, sia essenzialmente destinato a essere succhiato o tenuto in bocca, se le sue sostanze essenziali si liberano già con tale semplice permanenza orale. La Corte precisa inoltre che spetta al giudice nazionale valutare, sulla base di tutte le caratteristiche oggettive pertinenti, se il prodotto sia effettivamente consumabile solo tramite masticazione. Tra tali elementi possono rilevare composizione, consistenza, forma di presentazione e, in via accessoria, l’uso concreto da parte dei consumatori.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 6, deve essere interpretato nel senso che costituiscono prodotti del tabacco destinati ad essere masticati solo i prodotti del tabacco che possono essere tipicamente consumati soltanto se masticati. La verifica di tale requisito spetta al giudice nazionale, che deve basarsi sull’insieme delle caratteristiche oggettive pertinenti del prodotto.

Principio affermato

La massima della sentenza è che, per sottrarsi al divieto di cui all’articolo 17 della direttiva 2014/40/UE, un prodotto del tabacco deve essere un vero tabacco da masticare in senso funzionale: non basta che sia fisicamente masticabile, ma deve essere destinato tipicamente a essere consumato solo mediante masticazione, con liberazione delle sostanze essenziali esclusivamente attraverso tale modalità.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore, la sentenza impone una valutazione sostanziale del prodotto e non della sua denominazione commerciale o del packaging. Per avvocati e consulenti, il criterio decisivo è la concreta destinazione d’uso emergente dalle caratteristiche oggettive del prodotto, con particolare attenzione a consistenza, modalità di assunzione e meccanismo di rilascio delle sostanze del tabacco.

Come è indicizzato

Materieprodotti del tabaccosalute pubblicamercato internorinvio pregiudizialeregolazione dei prodotti non da fumo

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